T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 2035 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha sostenuto il test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Pavia, per l’iscrizione all’anno accademico 20092010, collocandosi, con il punteggio di 51,50, al 48° posto in graduatoria e primo, in forza dei criteri di preferenza, tra i candidati collocati al medesimo posto.

A seguito di scorrimento della graduatoria sono risultati utilmente collocati e, pertanto, ammessi all’immatricolazione i candidati entro il 41° posto con il punteggio di 52,50.

Ritenendo di essere stato ingiustamente penalizzato nella graduatoria in quanto vi sarebbe stato un errore dell’Amministrazione nell’indicare le risposte corrette, il ricorrente ha impugnato gli atti della selezione e la graduatoria, chiedendone l’annullamento con conseguente ammissione al corso di laurea anche in soprannumero.

Si sono costituiti in giudizio l’Università intimata e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, chiedendo la reiezione del ricorso.

Disposta istruttoria e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che precedono il ricorrente in graduatoria, all’udienza pubblica del 6 luglio 2011, su richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere atteso che, al quesito n. 54 del test consegnato al ricorrente, il Ministero avrebbe attribuito una risposta scientificamente errata, così penalizzando ingiustamente il candidato che, viceversa, in base alle conoscenze acquisite durante il corso di studi, avrebbe dato la risposta corretta.

Si tratta del quesito seguente: "L’atropina è un farmaco in grado di dilatare la pupilla, di accelerare il battito cardiaco e di provocare un aumento della pressione sanguigna. Indica su quale componente del sistema nervoso agisce: a) sistema nervoso somatico; b) sistema nervoso parasimpatico, c) sistema nervoso periferico; d) sistema nervoso simpatico; e) sistema nervoso centrale".

Il ricorrente ha individuato come corretta la risposta b) ossia "sistema nervoso parasimpatico", mentre il MIUR aveva indicato come corretta la risposta d) ossia "sistema nervoso simpatico".

La censura del ricorrente si appunta sul fatto che, in mancanza di detto errore egli, scegliendo la risposta scientificamente corretta, avrebbe conseguito punti 1,25 in più (ossia punti 1 per la risposta corretta senza la penalizzazione di punti 0,25 per la risposta asseritamente errata), portandosi a punti 52,75 e collocandosi al 38° posto in graduatoria, ossia in posizione utile per essere ammesso all’immatricolazione.

A suffragio della sua tesi il ricorrente ha prodotto tre pareri medici resi da professori universitari, i quali hanno affermato che la risposta corretta al quesito è quella indicata dal M. in quanto l’atropina agisce sul sistema parasimpatico.

Con breve memoria difensiva le amministrazioni intimate, costituitesi congiuntamente, non hanno contestato l’attendibilità dei pareri resi dagli esperti e prodotti dal ricorrente, essendosi limitate a sostenere che non vi sarebbe stata alcuna disparità di trattamento atteso che la scelta dell’Amministrazione di ritenere corretta una risposta piuttosto che un’altra sarebbe discrezionale e, pertanto, insindacabile da parte del Giudice amministrativo.

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

3.1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", all’art. 4, comma 1, stabilisce che "L’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2" (tra i quali i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria), "è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b)," (tra i quali i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria), "il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

3.2. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, richiedendo l’art. 4 della L. n. 264 del 1999 l’accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione si ambisce, deve considerarsi corretta la previsione normativa che impone quesiti da determinare sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 10 novembre 2010, n. 498; id. 18 dicembre 2007, n. 638).

Ciò in quanto, anche alla luce dei principi dettati in materia dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario, la scelta del legislatore nazionale di regolamentare l’accesso programmato ai corsi di laurea mediante procedura informatica, consistente nella sottoposizione dei candidati alla risoluzione di test a risposta multipla, risponde all’esigenza di selezionare i capaci e i meritevoli a proseguire gli studi nella facoltà connotate da numerus clausus (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986).

Ne discende che la necessità che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull’Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile.

3.3. Le Amministrazioni intimate non hanno contestato i pareri – dal contenuto unanime sebbene diversamente argomentati – resi dai tre esperti interpellati dal ricorrente e prodotti in giudizio, con la conseguenza che, sul piano probatorio, detti pareri vanno ritenuti attendibili.

Del resto deve rilevarsi come ipotesi analoghe a quella qui sottoposta all’esame del Collegio siano state già registrate nella casistica delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso e siano state risolte, in effetti, nei sensi innanzi indicati.

Basti ricordare il caso relativo alla prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2007/2008, per la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ritenne di annullare i quesiti contraddistinti dai n.ri 71 e 79, espungendoli dal questionario, sulla considerazione della nullità parziale del bando per impossibilità di conseguire un qualsiasi risultato apprezzabile, nella parte in cui conteneva tutte risposte sbagliate.

In relazione a detta fattispecie la giurisprudenza investita del caso ritenne legittimo l’atto di autotutela rispetto al quesito n. 79, qualificandolo come necessaria declaratoria dell’originaria inefficacia del quesito medesimo; mentre giudicò irragionevole, da parte della P.A., l’adozione dell’identica rigorosa misura della cancellazione della domanda dal questionario, quanto al quesito n. 71, poiché non ricorrendo rispetto al contenuto della domanda la medesima radicale nullità da cui era affetto il quesito n. 79, ben avrebbe potuto l’Amministrazione, nella circostanza, far ricorso a soluzioni più adeguate alla situazione determinatasi e più rispettose della buona fede dei candidati (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 giugno 2008, n. 3151).

3.4. Non è, dunque, condivisibile la tesi prospettata dalla difesa delle Amministrazioni intimate per cui la scelta del Ministero di ritenere corretta una risposta piuttosto che un’altra sarebbe discrezionale e, pertanto, insindacabile da parte del Giudice amministrativo.

Ciò in quanto, in disparte la necessaria tutela dell’affidamento dei candidati, all’Amministrazione non è riconosciuta alcuna discrezionalità nell’individuazione della risposta corretta, che non si situa nell’area della riserva amministrativa, essendo nella specie correttamente ricavabile in base alla mera applicazione della scienza medica.

Diversamente opinando non potrebbe non rilevarsi come, per un verso, risulterebbe mortificata in modo pregnante la finalità, sottesa all’introduzione dei cosiddetti test di accesso, che è quella di verificare la preparazione dei candidati, sulla base dei programmi svolti nella scuola superiore, e di selezionare i più capaci e meritevoli; per altro verso sarebbe la sorte a presidiare la formazione della graduatoria, privilegiando per l’accesso ad ambìti corsi quei candidati che, per mera fortuna, avessero indovinato la risposta che il Ministero abbia deciso di prediligere, indipendentemente da qualunque supporto scientifico.

3.5. In altri termini, l’unica discrezionalità che può riconoscersi in capo all’Amministrazione nella materia de qua è nella possibilità di scegliere i quesiti da inserire nel test a risposta multipla e tra graduatoria unica e graduatorie singole a livello locale, peraltro oggetto di recente modifica.

Detta scelta, infatti, discende da un’interpretazione funzionale – teleologica della normativa di riferimento (art. 4 della legge n. 264/1999), la quale attribuisce al competente Ministero il potere di determinare la modalità e il contenuto delle prove di ammissione, articolandola, quanto a numero di posti disponibili, nelle diverse sedi universitarie (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 agosto 2008, n. 3632).

4. Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la graduatoria impugnata, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione, di riformularla considerando valida, per il ricorrente e per ciascun candidato che lo preceda in quella attuale, con riferimento al quesito posto al n. 54 del test a costui consegnato, la risposta "sistema nervoso parasimpatico".

Vanno, comunque, fatte salve diverse determinazioni dell’Amministrazione, tra cui quella di ammettere il ricorrente al corso di laurea in sovrannumero.

5. Le spese, quanto al M.I.U.R., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre se ne può disporre la compensazione fra le altre parti, ivi comprese quelle non costituite in giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese fra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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