Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29563 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 luglio 2005 il Tribunale di Cagliari condannava M.G. e M.S. il primo alla pena di ventotto anni di reclusione e il secondo a quella di ventitrè anni di reclusione, ritenendoli promotori di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel territorio di Cagliari e in altre zone della Sardegna, (capo A), e giudicandoli altresì responsabili di alcuni episodi di spaccio di ingenti quantitativi di droga (capo D), di detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi (capo E).

Inoltre, il Tribunale riconosceva colpevoli di partecipazione alla stessa associazione, nonchè di singoli episodi di spaccio, anche Me.Ma., ex moglie di M.G. (condannata alla pena di dodici anni di reclusione) F.G., e S. V. (condannati alla pena di undici anni e mesi sei ciascuno).

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 22 febbraio 2007, confermava la decisione di primo grado, nei confronti dei predetti imputati.

2. Con sentenza dell’11 dicembre 2007, la corte di cassazione, su ricorso degli stessi imputati, annullava la sentenza di appello nei confronti di M.G. e M.S. nei capi relativi ai reati di detenzione e porto di armi (capo E) e nei confronti degli stessi ricorrenti nonchè di Me.Ma. nei punti relativi alle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4; l’annullava inoltre nei confronti di M.S. anche riguardo al capo a) limitatamente alla contestazione dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, ferma restando la sua partecipazione all’associazione; e nei confronti di F. G. e S.V. limitatamente al reato associativo agli stessi contestato al capo B), rinviando per nuovo giudizio sui capi e sui punti investiti dalla pronuncia di annullamento alla Sezione distaccata di Sassari della Corte d’appello di Cagliari; rigettava nel resto i ricorsi degli imputati sopra indicati.

La Corte riteneva infine superati dall’annullamento con rinvio della sentenza tutti i motivi riguardanti la misura della pena inflitta.

3. Con sentenza del 5.10.2009 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, decidendo in sede di rinvio, assolveva F.G. e S.V. dal reato associativo per non avere commesso il fatto, nonchè M.G. e M.S. dai reati in materia di armi ed esplosivi di cui al capo e) limitatamente all’ipotesi del porto illegale e della detenzione di più armi, perchè il fatto non sussiste, ferma restando l’affermazione della responsabilità per la detenzione di materiale esplodente e di una pistola cal. 22; escludeva nei confronti di M.S., M.G. e Me.Ma. le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, commi 3 e 4, e nei confronti di M.S. l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, ritenendolo semplice partecipe dell’associazione; dichiarava le attenuanti generiche già concesse a M.S. e M. M. prevalenti sulla residua aggravante di cui al capo D);

riduceva conseguentemente le pene determinandole nella misura di anni 24 di reclusione per M.G.; di anni 11 di reclusione ciascuno per M.S. e Me.Ma.; di anni 8 di reclusione ed Euro 60.000 di multa ciascuno per F.G. e S.V..

4. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.

4.1 Un motivo comune ai due M. investe il capo della sentenza impugnata relativo all’affermazione della responsabilità degli stessi ricorrenti per i reati in materia di armi ed esplosivi di cui al capo e), sia pure con il ridimensionamento dell’originaria ipotesi accusatoria. In sostanza, le valutazioni della Corte di rinvio sarebbero sovrapponigli a quelle dei precedenti giudici di merito, e incorrerebbero nelle stesse censure che determinarono la pronuncia di annullamento della corte di cassazione. Nella sentenza impugnata non si darebbe conto delle ragioni della interpretazione in chiave accusatoria del contenuto dell’intercettazione del 26.3.2001, assunta a base del giudizio di responsabilità per la detenzione di una pistola cal. 22, nè dell’intercettazione del 29.12.2001, in cui si farebbe riferimento ad esplosivi. Nel ricorso proposto a favore di M.S. e Me.Ma., si sostiene anzi che la parola "tritolo", che compare in quest’ultima conversazione dovrebbe in realtà essere intesa come "trattolu", cioè "trattore"; e si fa infine questione, in subordine, della prescrizione del reato, considerando la presumibile epoca dei commessi reati e la presenza di circostanze attenuanti incidenti sui massimi edittali.

4.2. Nell’interesse di M.G., Me.Ma., S. V. e F.G., i difensori lamentano il difetto di motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio. I giudici di rinvio non avrebbero infatti in alcun modo dato conto della concreta valutazione dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., esprimendosi sul punto con una mera formula di stile, peraltro senza alcuna differenziazione della posizione dei vari imputati. A quest’ultimo riguardo, il difensore della Me. sottolinea l’incensuratezza dell’imputata e i fattori di condizionamento familiare che l’avrebbero indotta a delinquere. I giudici di rinvio non avrebbero inoltre tenuto conto, nei confronti della stessa Me. e dei due M., del ridimensionamento dell’ipotesi associativa sotto il profilo della strutturazione del gruppo criminale rilevata dai giudici di legittimità, sul rilievo che emerge dagli atti un’associazione a base prevalentemente familiare, in cui i principali protagonisti sono tutti legati da vincoli di parentela e la cui organizzazione presenta una struttura elementare, mentre anche le modalità operative si rivelano particolarmente semplici, al pari dei mezzi a disposizione dell’associazione.

Motivi della decisione

1. Con riferimento all’affermazione della responsabilità dei due M. per i reati in materia di armi ed esplosivi di cui al capo e), deve anzitutto rilevarsi che correttamente i giudici di rinvio hanno decifrato il significato letterale delle espressioni usate dagli interlocutori nella conversazione del 29.12.2001. Nella sentenza di annullamento dell’11.12.2007, si ricorda che alcuni ricorsi avevano censurato le sentenze di merito per non aver aderito alle richieste degli imputati di procedere ad una perizia fonica sulle voci intercettate, con conseguente violazione del diritto all’assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione sul punto, nonchè per avere utilizzato un metodo interpretativo che aveva portato a dare una lettura travisata ai dialoghi intercettati, peraltro in lingua sarda, sovrapponendo "alla semantica della lingua naturale" una tesi precostituita, intesa alla ricerca di significati nascosti e non di quelli propri delle parole. Ma il giudice di legittimità osservava sul punto che in materia di intercettazioni, secondo principi ormai consolidati, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6A, 10 giugno 2005, n. 35680, Patti; Sez. 4A, 28 ottobre 2005, n. 117, Caruso; Sez. 4A, 16 giugno 2004, n. 40179, Kerri). Rilevava, ancora, la Corte di legittimità, che i giudici di appello avevano offerto una coerente e completa motivazione in ordine sia al riconoscimento delle voci, che all’intellegibilità delle conversazioni intercettate, alcune delle quali in lingua sarda, evidenziando come in certi casi (ad esempio, per le intercettazioni avvenute nella sala colloqui del carcere) le operazioni di captazione fossero avvenute con il contemporaneo controllo visivo dei colloquianti e con riferimento alla postazione occupata dal soggetto che doveva essere controllato, situazioni che avevano escluso ogni possibilità di errore. Tanto doveva in particolare ritenersi anche per quel che riguarda la intelligibilità delle conversazioni svolte in lingua sarda, dal momento che le difese non avevano in alcun modo dedotto una pretesa inidoneità dei traduttori incaricati della trascrizione delle conversazioni. E’ vero, poi, che tali osservazioni sono specificamente formulate nella sentenza di legittimità con riferimento alle questioni difensive concernenti i traffici di sostanze stupefacenti, ma è ovvio che conservino la loro validità in ordine alla tecnica di registrazione e alla traduzione letterale delle espressioni usate dagli interlocutori in tutte le conversazioni intercettate. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi priva di qualunque idoneo supporto probatorio o processuale la deduzione difensiva secondo cui la parola "tritolo" che compare nella conversazione del 29.12.2001 debba intendersi come "trattolu", cioè "trattore". Posta l’idoneità tecnica delle registrazioni, e la specifica competenza dei "traduttori" rispetto alla comprensione del dialetto sardo, ma rilevata anche l’assenza di ogni deduzione difensiva su circostanze extra testuali che possano soccorrere nell’interpretazione dei termini usati dagli interlocutori (come ad es., il comune interesse in attività richiedenti l’impiego di un trattore), del tutto logicamente la sentenza impugnata ribadisce quindi la correttezza della lettura "tritolo". 1.2 E’ poi condivisibile l’affermazione dei giudici del rinvio circa il riferimento delle espressioni "22" (conversazione del 26.3.2001) e "tritolo" (conversazione del 29.12.2001), rispettivamente ad un’arma da fuoco di quel calibro specifico e al noto esplosivo. Per l’espressione "tritolo", non sono possibili molti dubbi per la stessa esclusiva evidenza rievocativa del termine rispetto all’oggetto; ma anche la cifra "22", senza alcuna altra specificazione, riferita ad un oggetto da custodire e poi andato smarrito, in un contesto comunicativo caratterizzato dalla significativa "prudenza" degli interlocutori, non lascia seri dubbi sull’effettivo riferimento ad un’arma.

1.3 Il nucleo fondamentale delle censure di legittimità espresse nella sentenza di annullamento riguardo alla valutazione dell’imputazione de qua, consisteva nel rilievo che le due conversazioni erano state riportate nelle precedenti sentenze di merito quasi integralmente, senza alcuna considerazione critica. La sentenza di rinvio rimedia indubbiamente alla lacuna, nella parte in cui tra i vari possibili riferimenti ad armi che compaiono nella conversazione del 26.3.2001 (in cui si parla anche di una "45", di una "9x 21" e di una "38"), seleziona quello alla "22" in funzione delle indicazioni testuali circa il precedente possesso, da parte degli interlocutori, dell’oggetto corrispondente. Lo stesso può dirsi riguardo al "tritolo" della conversazione del 29.12.2001, rispetto al quale la sentenza osserva correttamente che l’espressione "è messo bene?", è logicamente riferibile alle modalità di custodia dell’esplosivo (e, peraltro, ben difficilmente sarebbe riferibile alle modalità di custodia di un banale "trattolu" o "trattore").

1.4 La questione difensiva della prescrizione dei reati di cui al capo e) è formulata dalla difesa sulla base di erronee premesse giuridiche. Anzitutto, occorre considerare che la sentenza di primo grado fu pronunciata anteriormente alla modifica del regime prescrizionale operata dalla cd. legge Cirielli, con la conseguenza che i più ampi termini di prescrizione previsti dalla normativa anteriore non sono ancora trascorsi; ma se pure potesse farsi riferimento alla più favorevole disciplina oggi vigente, non potrebbe tenersi conto dell’influenza delle attenuanti (quella di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, secondo la difesa applicabile alla detenzione dell’esplosivo, non avendo peraltro mai formato oggetto nei precedenti gradi di giudizio, di specifiche deduzioni e censure difensive).

2. Del pari infondate sono le doglianze difensive sul trattamento sanzionatorio. Nei confronti del S. e del F., la Corte di merito sottolinea in sostanza il loro coinvolgimento in una sistematica attività di spaccio, pur escludendo che essa di per sè rilevi ai fini della prova della partecipazione dei due imputati all’associazione per delinquere di cui ai capi a) e b); la difesa, d’altra parte, non oppone alle valutazioni della Corte di merito la considerazione di elementi particolarmente favorevoli agli stessi ricorrenti, in definitiva sottoposti ad una pena non lontana dal minimo edittale e nella commisurazione della quale i giudici del rinvio hanno tenuto conto anche delle modifiche normative nel frattempo introdotte dalla L. n. 49 del 2006; analoghe considerazioni valgono per Me.Ma., avendo tra peraltro le doglianze difensive già trovato indubbio riscontro, riguardo alla stessa ricorrente, nella riformulazione del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata al capo d) in termini di prevalenza delle prime sulla seconda. Del tutto assertive sono poi le deduzioni difensive sui condizionamenti familiari che la Me. avrebbe subito nelle sue scelte criminali. Per quel che riguarda M.G., il ricorso non contiene alcuna concreta indicazione di circostanze così favorevoli all’imputato da imporre la concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, mancando quindi un dato essenziale di valutazione delle dedotte omissioni argomentative della Corte di rinvio, che si è poi attestata ancora una volta su livelli sanzionatori non lontani dal minimo edittale, anch’esso particolarmente elevato nella specie, tenuto conto del fatto dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 398 del 1990, art. 74, comma 1; e dovendosi altresì tener conto della sostanziale riduzione della pena comunque operata dai giudici di rinvio (da ventotto anni a ventiquattro anni di reclusione), con l’espresso richiamo al "dictum" della cassazione anche in punto di trattamento sanzionatorio e, quindi, con l’implicita considerazione anche della mutata valutazione della caratteristiche strutturali dell’associazione.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *