Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29561

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.L., E.F., O.F. ed O. R. ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9.7.2010 che ha confermato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto continuato di concorso in danneggiamento, minacce e percosse ( artt. 110, 635, 612 e 581 cod. pen. in danno di G. M., in (OMISSIS)).

Il difensore deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avendo il Giudice di pace erroneamente non ammesso la lista di testi contraria a quella dell’accusa in violazione del disposto di cui all’art. 468 c.p.p., comma 4 e art. 495 c.p.p., comma 2, principi inclusi nell’art. 11 Cost. e nell’art. 6, par. 3, lett. D della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non avendo il giudice reso motivazione nè su una tardività (inesistente) nè sulla superfluità dei testi indicati. Rileva che la negazione del diritto alla prova contraria si riconduce ad una violazione dei diritti della difesa da cui consegue nullità delle decisioni.

Il ricorso è infondato. Vero è che il diritto alla prova contraria non è mai tardivo. L’art. 468 c.p.p., comma 4 attribuisce alle parti la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, oppure di presentarli direttamente al dibattimento. La prova contraria quindi, a differenza di quella diretta, non necessita del previo deposito nè dell’autorizzazione alla citazione, essendo sufficiente presentare i testimoni in dibattimento.

Ma il diritto alla prova deve avere un contenuto finalizzato all’esercizio concreto del diritto di difesa. Nella fattispecie in esame risulta che la difesa ha chiesto all’udienza del 20.11.07 allo stesso Giudice di pace di escutere ex art. 507 cod. proc. pen. l’amministratore del condominio M.C., effettivamente autorizzato ed escusso, mentre non è dato conoscere quali altri testi ebbe a chiedere in proprio favore, testi evidentemente non rilevanti, non essendo stati indicati nè nominativamente nè con riferimento al dato fattuale su cui gli stessi avrebbero dovuto deporre. In definitiva il ricorso sul punto è proposto in maniera generica mentre i dati processuali evidenziano che in concreto sono state ammesse le prove testimoniali ritenute dalla difesa necessarie per il proprio ministero.

Al rigetto del ricorso degli imputati segue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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