Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 novembre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, 3A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale in sede assolveva l’appellante C.N. dal delitto di rapina aggravata in danno di A.G.;

rideterminava la pena per residue imputazioni in tre anni otto mesi venti giorni di reclusione ed Euro 1800,00 di multa con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale era stato dichiarato colpevole di altre tre rapina, di cui l’ultima tentata, in danno di P. F., E.G. e M.M..

La Corte territoriale, spiegato che la ricognizione di A. fu incerta e che le modalità dell’azione non erano coincidente (mancato uso di arma), nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità in ordine alle altre tre rapina sulla scorta delle testimonianze delle persone offese che hanno riconosciuto con certezza C.. L’ultimo episodio in danno di M., rimasto a livello di tentativo, non può esser ricondotto ad ipotesi di desistenza volontaria perchè l’interruzione dell’azione tipica avvenne allorchè l’agente si avvide della esistenza di una telecamera dell’impianto di videosorveglianza. La pena andava ridotta previa eliminazione della pena quantificata in aumento per la continuazione per la rapina in danno di A. (da cui l’imputato è stato assolto), ma non ulteriormente, perchè già inflitta in misura generosamente mite, non ricorrendo alcun presupposto per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 56 e 628 c.p. perchè l’imputato, che si era avvicinato a M. con l’arma in pugno, non ha posto in essere alcuna attività minacciosa, essendosi limitato a dirgli di averlo scambiato per altra persona e perchè dalle indagini difensive è risultato che le telecamere non hanno registrato alcuna immagine; – violazione dell’art. 606, lett. b) in relazione all’art. 192 c.p.p. quanto ai capi c) e d), perchè la sentenza impugnata non ha rispettato il principio dell’"oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto dalle risultanze processuali non vi è certezza sull’utilizzo di ciclomotore Piaggio Liberty, tipo di mezzo che è risultato essere di proprietà di uno zio dell’imputato. La descrizione fisica fornita da M. non coincide con la corporatura e il colore dei capelli dell’imputato. La persona offesa E. aveva inizialmente riconosciuto altra persona; – violazione dell’art. 606, lett. e) in relazione all’art. 391-bis quanto al capo d) della rubrica in ordine alla mancata considerazione della testimonianza della Signora S., la quale ha riferito che al momento del fatto l’imputato si trovava in sua compagnia.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale "l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. (Cass. Sez. 1, 4.3-19.7.2010 n. 27918).

Nel caso in esame l’uso dell’arma, esibita dal soggetto agente, è stata correttamente valutata dai giudici di merito come atto idoneo diretto in modo non equivoco a porre in essere l’azione tipica, costituendo esso anzi un atto iniziale della stessa. La rinuncia è stata giustificata in ragione dell’evidente esistenza di una telecamera per la videoregistrazione. La circostanza che nulla sia stato registrato non elide la valenza dissuasiva della telecamera, perchè al momento del fatto l’imputato non era in grado di sapere dell’effettivo funzionamento.

2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, mediante il riferimento, peraltro generico, al contenuto degli atti.

In maniera ancora generica ha solo ipotizzato che il ciclomotore, intestato ad un anziano zio, potesse essere utilizzato dal figlio del ricorrente. Le modalità del riconoscimento sono state compiutamente descritte e valutate dalla Corte territoriale, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

3. Per le stesse ragioni anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha infatti giustificato il convincimento di inattendibilità delle dichiarazioni di S.N., sia in ragione del rapporto di stretta affinità della donna con l’imputato (cognata) sia perchè contrastanti con le altre risultanze processuali.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *