Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari, ai sensi dell’art. 572 c.p.p., avverso la sentenza del locale giudice di pace del 3.11.2010, che pronunciò l’assoluzione di B. G.M.G. dal reato di danneggiamento ascrittogli perchè il fatto non sussiste, deducendo, con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 90 e 178 c.p.p. la violazione dei diritti processuali della persona offesa, per avere il giudice rigettato l’istanza del danneggiato di produzione di una memoria. Secondo il requirente la posizione della persona offesa rispetto ai suoi poteri di intervento nel processo penale, dovrebbe essere equiparata a quella dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Sotto un primo profilo, è del tutto erroneo il presupposto dell’equiparazione della posizione dell’imputato a quella della persona offesa in ordine all’esercizio dei rispettivi poteri di intervento nel processo penale.

La persona offesa che non sia costituita parte civile non è infatti parte del procedimento, come si evince chiaramente dalla disposizione dell’art. 178 c.p.p., lett. c, che attribuisce espressamente rilievo, come causa di nullità, soltanto alla mancata citazione in giudizio della persona offesa, la cui posizione è chiaramente distinta da quella dell’imputato e delle altre "parti private".

In secondo luogo,le deduzioni del requirente dovrebbero essere sostenute da un interesse concreto attinente all’ingiustizia della sentenza, non potendo essere limitate al rilievo di vizi esclusivamente formali (in generale, sui profili dell’interesse ad impugnare del pubblico ministero che denunci la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale (cfr. Corte di Cassazione nr 12722 12/02/2009 – SEZ. 6, Imputati Lombardi Stronati e altri).

D’altra parte, la norma dell’art. 572 c.p.p., che consente tanto alla parte civile che alla persona offesa di sollecitare l’impugnazione del pm, prevede in sostanza un atto "privato" di impulso dell’autonomo potere di impugnazione della pubblica accusa, non potendo dare ingresso alla tutela di interessi propri e specifici della parte istante che non sia ex se legittimata all’impugnazione.

In questo senso, anche la memoria di cui si discute avrebbe potuto offrire al Pm elementi di riflessione sull’ingiustizia della sentenza, e la sua riconsiderazione avrebbe potuto concorrere al riequilibrio degli interessi in gioco, ma, appunto, soltanto in vista di un diverso risultato pratico del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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