T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge

ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

Con ordinanza datata 13.01.2010, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 14.07.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il provvedimento impugnato, il Prefetto di Milano ha disposto a carico di V. il divieto di detenere armi e munizioni, basandosi su una serie di accadimenti riferiti in una annotazione di polizia giudiziaria redatta dall’agente di polizia municipale del Comune di Milano, B.A., in data 08.11.2008.

In particolare, il verbalizzante riferisce di uno scontro avuto con il V. nel corso di un turno di servizio durante il quale avrebbe chiesto a quest’ultimo di fornire le proprie generalità in quanto si trovava a passeggio con un cane senza guinzaglio.

A detta dell’operante, il V. avrebbe aggredito gli agenti verbalmente e fisicamente, minacciandoli di morte e versando in uno stato di alterazione psicofisica, tanto da rendere necessario il suo trasporto presso un locale nosocomio per accertamenti psichiatrici.

A seguito di tale vicenda gli agenti intervenuti eseguivano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del V., ove avrebbero rinvenuto armi non custodite in modo adeguato, nonché armi e munizioni non denunciate.

Inoltre, nel bagno dell’abitazione sarebbe stata rinvenuta una sagoma del tipo "tiro a segno" utilizzata dal V. per esercitarsi nell’uso delle armi.

Tale vicenda si è tradotta nell’apertura di un procedimento penale a carico del V., rispetto al quale però il Pubblico Ministero competente ha presentato una richiesta di archiviazione.

Proprio dalla richiesta di archiviazione emerge una ricostruzione della situazione fattuale diametralmente opposta a quella riferita dall’agente di polizia municipale e posta a base della determinazione impugnata.

Il Pubblico Ministero riferisce di pregressi rapporti conflittuali tra il V. e gli agenti intervenuti, in particolare l’agente Guidi, che avrebbe promosso in passato nei confronti del V. una azione risarcitoria per fatti del tutto estranei alla vicenda in esame, sicché la richiesta di documenti avanzata a quest’ultimo dagli agenti di polizia municipale sarebbe priva di qualunque reale giustificazione ed espressiva di "intento vessatorio".

Sulla base di tali premesse il Pubblico Ministero solleva molti dubbi sulla ricostruzione della vicenda effettuata dagli operanti, anche considerando che la relazione neppure menziona la presenza dell’agente Guidi, mentre non risponde a ragionevolezza la tesi per cui l’aggressione asseritamente effettuata dal V. sarebbe stata talmente violenta da richiedere una forte azione di contenimento, nonostante il numero degli agenti presenti, cosi da fare riportare al ricorrente delle contusioni importanti.

Sotto altro profilo è significativo che, mentre la relazione di polizia municipale descrive il V. come una persona in stato di evidente alterazione psichica, nondimeno dalla documentazione versata in atti non risulta che il medico del pronto soccorso abbia riscontrato tale condizione di alterazione psichica.

Quanto poi ai riferiti illeciti in materia di armi, la Procura ha ritenuto sussistente solo il fatto di illecita detenzione di alcune munizioni, mentre ha escluso tutte le altre ben più gravi violazioni riferite dagli operanti.

In relazione alla c.d. sagoma collocata nel bagno dell’abitazione, il ricorrente ha prodotto documentazione fotografica – in relazione alla quale l’amministrazione non ha sollevato alcuna contestazione – dalla quale emerge che non si tratta di una vera sagoma, ma di un oggetto utilizzato per allenare la mira con armi ad aria compressa.

Emerge così che il quadro fattuale posto dall’amministrazione a fondamento della propria determinazione è smentito nella sua oggettiva consistenza dalle risultanze delle indagini penali e dalla documentazione che il ricorrente ha prodotto in giudizio.

Tanto basta per ritenere fondata la censura di difetto di istruttoria, che presenta carattere assorbente, in quanto l’amministrazione si è basata unicamente su una relazione di polizia municipale che riferisce di accadimenti smentiti dall’esito delle indagini penali e dalle risultanze documentali.

Del resto, proprio la radicale divergenza tra i contenuti dell’annotazione di polizia giudiziaria redatta dalla polizia municipale del Comune di Milano e le risultanze delle indagini svolte dal Pubblico Ministero, conduce a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per quanto di eventuale competenza.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Prefetto di Milano del 03.07.2009 prot. nr. Area I ter O.S.P. – 12B16P;

2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso C.U. come per legge;

3) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per quanto di eventuale competenza. Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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