Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29557

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione A.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno dell’1.10.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore il 22.5.2009, per il reato di ricettazione di un assegno bancario con firma di traenza apocrifa dell’importo di L. 8.260.000.

Il titolo era stato consegnato da V.G. a L. S. in pagamento di alcuni lavori; il V. aveva da parte sua precisato di averlo a sua volta ricevuto dalla ricorrente in pagamento di una fornitura di pellame.

La Corte di merito riteneva provata la responsabilità dell’imputata indipendentemente dalla questione dell’effettiva esistenza in atti di una documentazione comprovante i rapporti commerciali tra il V. e la ricorrente a cui aveva accennato il verbalizzante P.P. nel corso della sua escussione dibattimentale, documentazione che secondo i giudici di appello doveva comunque ritenersi che fosse stata quantomeno esibita allo stesso teste.

La difesa deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere i giudici di appello fondato il proprio convincimento su prove erroneamente ritenute sussistenti agli atti del processo, della quale non vi sarebbe traccia fisica nel fascicolo dibattimentale. La documentazione che proverebbe i rapporti commerciali tra il V. e la ricorrente, non sarebbe stata infatti mai prodotta in giudizio e nemmeno esibita al verbalizzante P., come si evincerebbe dal contenuto del verbale di sommarie informazioni del 31.7.2002, allegatola ricorso.

Illogica sarebbe quindi la sottolineatura, da parte dei giudici di merito, della presunta menzogna della ricorrente sui suoi rapporti con il V., radicalmente negati dalla A..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Può in qualche misura convenirsi con il rilievo difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe comunque finito con il valorizzare, a dispetto di qualunque contraria affermazione, la presunta prova documentale di rapporti commerciali tra la ricorrente e il V. precedenti la negoziazione del titolo in oggetto, ma le deduzioni difensive vanno ugualmente disattese. Ed invero, l’indicazione processuale circa l’esistenza dei documenti in questione, suscettibile di essere affermata anche attraverso la testimonianza di chi potesse averne preso visione diretta, indipendentemente dalla loro produzione in giudizio, è stata contestata dalla difesa sulla base del riferimento ad un atto di indagine di cui non sono dedotti nè l’avvenuto inserimento nel fascicolo dibattimentale, nè la rievocazione in sede di esame dibattimentale del verbalizzante P. ai fini delle opportune puntualizzazioni sull’effettivo contenuto dei suoi accertamenti. Senza dire che l’eventuale travisamento della prova sarebbe rilevabile solo nel confronto con la integrale deposizione dibattimentale dello stesso verbalizzante, non potendosi escludere che egli abbia preso visione dei documenti in questione anche dopo l’assunzione del V. a sommarie informazioni testimoniali, soltanto assertive risultando al riguardo le contrarie deduzioni difensive. Ma da quanto precede può desumersi inoltre, a monte, l’irritualità della stessa produzione del verbale sit del 31.7.20U2, in quanto corrispondente ad una "nuova" attività istruttoria, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità.

In conclusione, le valutazioni della Corte di appello, peraltro prevalentemente incentrate sull’attendibilità delle dichiarazioni del V. in ordine alla provenienza dalla ricorrente dell’assegno poi da lui girato al L., resistono alle censure difensive.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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