T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge

ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

Con ordinanza datata 09.01.2009, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 14.07.2001 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Tribunale osserva che le parti concordemente riconoscono che il provvedimento preteso dal ricorrente è stato rilasciato dall’amministrazione, sicché allo stato egli dispone della pretesa licenza di porto di fucile per uso caccia.

Ne deriva che il ricorrente non vanta più un interesse concreto ed attuale alla decisione dell’impugnazione proposta, anche considerando che egli non ha avanzato alcuna domanda restitutoria in dipendenza del ritardato conseguimento del bene della vita preteso e fermo restando che, come è noto, la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo non subordina la proposizione dell’azione risarcitoria alla previa caducazione, con effetti ex tunc, del provvedimento ritenuto lesivo.

In definitiva, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le peculiarità della complessiva vicenda e la circostanza che la pretesa del ricorrente sia stata in concreto soddisfatta consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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