Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 dicembre 2009, la Corte d’Appello di L’Aquila, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara assolveva l’appellante S.M. dall’imputazione di cui al capo B ( L. n. 633 del 1941, art. 171-ter) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;

rideterminava la pena per la residua imputazione di ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) in tre mesi di reclusione ed Euro 150 di multa.

La Corte territoriale, escluso che l’imputato versasse in una situazione di ignoranza inevitabile della legge penale tenuto conto che è titolare di licenza al commercio rilasciata il 20.2.2002, lo assolveva dall’imputazione di cui al capo B, tenuto conto della mancata comunicazione del contrassegno SIAE alla Commissione Europea.

Confermava la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – manifesta illogicità della motivazione perchè l’avvenuta assoluzione dal delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter avrebbe dovuto comportare il proscioglimento anche dal delitto di ricettazione; – mancanza di motivazione rispetto alle deduzioni formulate con i motivi di appello con i quali si era rappresentato, sulla scorta di quanto riferito dal consulente della difesa, che l’assenza di alfabetizzazione e l’ignoranza della lingua italiana rendevano inevitabile l’ignoranza della legge penale.

Con motivi nuovi del 16.06.2011 il difensore del ricorrente ha riproposto e specificato le doglianze mosse con il ricorso.

Motivi della decisione

l. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè il delitto di ricettazione è stato contestato e ritenuto in ragione della abusiva riproduzione dei CD e quindi di provenienza da delitto degli stessi ( L. n. 633 del 1941, art. 171-ter, comma 1, lett. a)). La mancata apposizione del contrassegno SIAE è diversa e specifica ipotesi di reato (art. 171-ter, comma 1, lett. d) L. cit.). L’avvenuta assoluzione da quest’ ultimo non esercita quindi alcuna influenza sulla ricettazione. Va confermato il canone ermeneutica secondo il quale "in tema di diritto d’autore, integra il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter l’illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell’ingegno, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia Scwibber – che ha dichiarato l’inopponibi1ita al privato dell’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d’autore, trattandosi di regola non notificata alla commissione – in quanto l’obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti (Cass. Sez. 5, 2.12.2010-8.2.2011 n. 4600).

La circostanza che la Corte territoriale abbia assolto l’imputato dal delitto di cui al capo B per la mancanza del bollino SIAE, senza tenere conto che era contestata anche l’abusiva riproduzione, non elimina la correttezza della conclusione alla quale la medesima Corte è pervenuta in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione di CD in quanto abusivamente riprodotti.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perchè la sentenza impugnata ha risposto con precisione alla doglianza difensiva avendo illustrato le ragioni per le quali ha escluso che il ricorrente versasse in condizione di ignoranza inevitabile della legge penale, essendosi accertato che egli si trova in Italia dal 1989, che è residente in Pescara ed ha conseguito la carta di identità e licenza che lo abilita al commercio.

3. il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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