Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20 settembre 2010, la Corte d’Appello di Milano, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da S.M. e M.G., con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nei delitti di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. e art. 61 c.p., n. 2, art. 635 c.p., comma 2, n. 3 per avere invaso, al fine di occuparlo, l’alloggio di proprietà della ALER, previo danneggiamento della porta di ingresso, fatti accertati in (OMISSIS), e condannati, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena, sospesa alle condizioni di legge e all’ulteriore condizione del rilascio dell’immobile, di tre mesi e quindici giorni di reclusione nonchè al risarcimento dei danno in favore della parte civile.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di F.G., dipendente della ALER con funzioni ispettive, il quale aveva riferito di aver constatato, a seguito di segnalazione, che la lastra di acciaio a protezione della porta era stata rimossa, che il portoncino blindato era stato sfondato e che nell’alloggio, privo di mobilia, si trovava S.M., in stato di gravidanza (in compagnia di due cugine che però dimoravano altrove), diffidata a lasciare l’immobile; di esser tornato sul posto il 18 febbraio 2006 e di aver trovato l’alloggio (questa volta completamente arredato) ancora occupato dalla S., assieme al convivente M.G. e alla figlia nel frattempo nata. Escluso la stato di necessità, perchè il certificato medico attestante il pericolo di aborto era di alcuni mesi prima la data dell’ispezione e le condizioni economiche (attestate dalle buste-paga di entrambi) avrebbero consentito il reperimento di abitazione in locazione libera, la Corte deduceva il concorso del M. sulla base dell’accertata convivenza con la coimputata; del fatto che aveva lui presentato domanda di assegnazione e poi ricorso contro il rigetto e che, logicamente, la donna da sola e nello stato di gravidanza non avrebbe potuto nè accedere nell’alloggio (la cui porta era blindata e protetta) nè trasportarvi successivamente gli arredi e le altre suppellettili. Del resto in occasione del sopralluogo del febbraio 2006 era presente anche M.. Doveva essere confermato anche il provvedimento che subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena al rilascio dell’alloggio, in quanto elemento di fatto attraverso il quale è possibile dare concreto fondamento al giudizio prognostico favorevole. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza o erronea applicazione dell’art. 633 c.p. con esclusivo riferimento alla posizione di M. perchè manca la prova della sua partecipazione alla condotta di invasione, essendo priva di rilievo la circostanza che egli si trovasse nell’alloggio in occasione del secondo sopralluogo;

– mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ad entrambi i capi di imputazione contestati a M., per avere la Corte di appello pretermesso di valutare che costui si trovava nell’alloggio come mero ospite qualificato della S. e per avere illogicamente dedotto dalla sua presenza nell’appartamento ammobiliato nonchè dalla precedente convivenza e dalla proposizione della domanda di assegnazione la continuità dell’occupazione fin dal momento dell’invasione posta in essere previo danneggiamento della porta d’ ingresso; – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di danneggiamento contestato a S.M., perchè il teste ha riferito di averla trovata nell’alloggio privo di arredamento, senza che vi fosse traccia di attrezzi idonei alla rimozione della lastra di acciaio e della porta blindata, inutilizzabile essendo la parte della testimonianza in cui F. ha riferito di avere appreso dall’imputata sull’incarico dato a non meglio identificati extracomunitari; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 54 c.p. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusa sussistenza dello stato di necessità, particolarmente con riferimento alla condizione della figlia minore. Ritenere che la S. possa accedere al libero mercato delle abitazioni è pura fantasia, dal momento che non riesce a pagare neppure l’indennità di occupazione di un alloggio popolare.

Motivi della decisione

1. I primi due motivi di ricorso, che riguardano la posizione di M. e che possono esser trattati congiuntamente perchè ante l’invasione e il danneggiamento sono collegati fra loro stante l’aggravante del nesso teleologico contestata e ritenuta sussistente, sono infondati. Ed invero il concorso del M. è stato logicamente giustificato attraverso la lettura diacronica degli elementi indiziari a suo carico (non contestati nella loro realtà effettuale) costituiti dalla precedente convivenza con la S. in appartamento dal quale erano stati sfrattati (circostanza risultante dal ricorso presentato da M. contro il provvedimento di rigetto della richiesta di assegnazione dell’alloggio popolare); dal fatto che M. personalmente si era attivato sia per ottenere l’alloggio sia per impugnare il rigetto dell’istanza e che in occasione del secondo sopralluogo occupava l’alloggio assieme alla S. e alla figlia; dalla constatazione che la S., da sola e in stato di gravidanza, non avrebbe mai potuto provvedere all’effrazione della porta blindata e munita di placca di protezione in acciaio. A fronte di tale consistente apparato argomentativo, il ricorso sollecita l’annullamento attraverso una considerazione frazionata dei singoli passaggi argomentativi al fine di sminuirne la portata dimostrativa attraverso la sollecitazione di una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio. Va ribadito a tal proposito che "l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito sì è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. S.u. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata non ha utilizzato la testimonianza di F. nella parte in cui questi avrebbe riferito quanto appreso dalla S. in occasione della prima ispezione. La responsabilità concorsuale della donna in relazione al delitto di danneggiamento è stata logicamente desunta dalla circostanza che ella venne trovata all’interno dell’alloggio contestualmente alla constatazione dell’effrazione della porta blindata. L’assunto secondo il quale l’accesso sarebbe avvenuto in maniera estemporanea e non preordinata è deduzione di tipo fattuale in alternativa alla diversa ricostruzione effettuata dai giudici di merito, attraverso l’analisi della successione temporale delle condotte, riconducibili ad entrambi i ricorrenti, con motivazione che, si ripete, in quanto non manifestamente illogica non è suscettibile di censura in questa sede.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine all’ultimo motivo di ricorso che, per la prima volta in questa sede, rimprovera la mancata considerazione del rappresentato stato di necessità con riferimento non tanto alla condizione della S. quanto piuttosto della figlia appena nata. Ma per questo profilo è agevole osservare che la questione la si sarebbe dovuta rappresentare ai giudici del merito stante il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Quanto alle ulteriori deduzioni relative all’impossibilità di reperire alloggio nel libero mercato, si osserva che la circostanza che la ALER abbia chiesto l’indennità di occupazione dell’alloggio alla sola S. è circostanza di fatto che, in quanto non risultante dal testo del provvedimento impugnato, non può essere oggetto di verifica in questa sede. Comunque la Corte territoriale ha valutato la situazione di convivenza, in quanto accertata e rappresentata da M. proprio con l’istanza di assegnazione dell’alloggio, istanza rigettata dalla ALER in relazione alla situazione reddituale della coppia.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con vincolo solidale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla ALER nel presente grado, liquidate in Euro 1850,00 per onorari oltre spese forfetarie IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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