Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29553 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il genitore esercente la potestà sul minore L.A. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la responsabilità del prevenuto, accertata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto continuato di tentata estorsione (parte lesa C.D. dal 1.8 all’1.10.2008); di rapina di un telefonino (parte lesa C.D. il 27.9.2008);

porto di coltello, minacce e molestie (parte lesa C.D. in data 1.10.2008); detenzione di marijuana e ricettazione di un assegno provento di furto in data 15.11.2008).

Il difensore deduce violazione di legge con riferimento alla corretta valutazione probatoria delle dichiarazioni della parte lesa essendo stata omessa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del teste oculare M., presente all’episodio del 1 agosto 2008, avendo il giudice di merito considerato quanto riferito dal teste B.G., che invece colloca l’episodio nel mese di giugno 2008. Evidenzia la non attendibilità delle accuse, il mancato rinvenimento del coltello, la possibilità che la parte lesa abbia riferito episodi inventati. Con riferimento al delitto sugli stupefacenti nega che la destinazione al consumo personale sia contraddetta dalla presenza del bilancino.

Il ricorso, che si sostanzia in censure sull’apparato motivazionale della decisione, è manifestamente infondato. Al riguardo l’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone). Non è quindi consentito un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito che ha debitamente considerato che le chiare e costanti dichiarazioni della vittima hanno avuto conferma nei messaggi telefonici inviatigli contenenti esplicite minacce e nelle dichiarazioni del B., essendo ininfluente ai fini della ricostruzione di fatti il non ricordo del M..

Corretta la decisione del giudice di merito di considerare la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente risultante dal dato significativo e non equivoco della presenza del bilancino idoneo al confezionamento di singole dosi (Cass. 4 n. 36755 del 4.6.04, depositata 17.9.04, rv. 229686), dato ulteriormente rafforzato dalla presenza di una dose già confezionata.

Ai sensi del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 28 il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle Ammende (Cass. S.U. 11.10.00 n. 15, c.c. 31.5.00, rv. 216704).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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