T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge

ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

All’udienza del 14.07.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con i provvedimenti impugnati l’amministrazione, dapprima ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, poi ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’interessato.

Le due determinazioni negative si basano sulla circostanza che l’interessato è stato sottoposto a procedimento penale – chiuso con sentenza di non luogo a procedere per difetto delle condizioni di procedibilità – perché in qualità di contitolare di una carrozzeria e in concorso con l’altro socio si sarebbe impossessato, nel 1992, degli pneumatici di un’autovettura ricoverata presso l’officina da lui gestita e ritrovata dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano.

Tanto premesso sul piano fattuale, va rilevata la fondatezza dell’unico motivo proposto, con il quale il ricorrente censura la carenza motivazionale, sia perché l’amministrazione ha valorizzato fatti remoti che, pertanto, non sono sintomatici della sua inaffidabilità, sia perché non vi sono elementi per riferire la vicenda criminale all’interessato.

Sicuramente, nella materia in esame, i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 02 aprile 2008, n. 109), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 17 marzo 2007, n. 1317).

Nondimeno la valutazione dell’amministrazione deve ancorarsi a vicende che, per la loro collocazione temporale, esprimono con concretezza ed attualità l’inaffidabilità della persona che ha chiesto il rilascio di un titolo in materia di armi.

Certo, può accadere che un soggetto si sia reso protagonista anche in passato di fatti talmente gravi per la tutela degli interessi pubblici sottesi alla valutazione dell’amministrazione in materia di armi da consentire di formulare comunque un giudizio di inaffidabilità, ma tale circostanza non si verifica nel caso di specie.

Invero, il furto valorizzato dall’amministrazione risale al 1992, pertanto, quand’anche lo si supponesse riferibile all’interessato, rappresenterebbe un fatto del tutto isolato e non espressivo di attuale inaffidabilità dell’interessato.

Del resto, va dato atto che l’amministrazione si è limitata a valorizzare l’imputazione formulata a carico di S. senza offrire elementi per ritenere sussistente, almeno ai fini amministrativi, un suo reale coinvolgimento nella vicenda criminale.

Insomma il provvedimento impugnato risulta carente sul piano motivazionale perché valorizza un fatto penalmente rilevante non riferibile con certezza all’interessato e comunque talmente lontano nel tempo da non essere espressivo di un’attuale inaffidabilità del soggetto.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le peculiarità fattuali della situazione sottesa al provvedimento impugnato consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla: a) il decreto del Questore di Milano del 23.08.2007 prot. nr. Cat. 6/F Div. P.A.S.; b) il decreto del Prefetto di Milano del 05.02.2008 prot. n. 5900/07 – Area III bis.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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