T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2022

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge

ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

All’udienza del 14.07.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva.

Con decreto del 18.10.2007 prot. nr. 12B10/200700677/GAB210 il Prefetto di Milano ha disposto l’annullamento del nulla osta al lavoro domestico n. PBG/L/Q/2006/001298 rilasciato al datore di lavoro del ricorrente, sostenendo che, da ulteriori accertamenti, sarebbe emerso che il datore di lavoro – G.R. – non avrebbe mai presentato alcuna richiesta di assunzione in favore del ricorrente.

Successivamente, con decreto datato 07.03.2008 prot. n. 12613/2007 Imm., il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, ponendo a fondamento della determinazione proprio la circostanza che il nulla osta al lavoro subordinato, necessario per ottenere il titolo di soggiorno richiesto, era stato annullato dal Prefetto di Milano.

Tra i due atti vi è una evidente connessione oggettiva, in quanto l’autoannullamento disposto con il primo atto si pone quale presupposto unico del secondo.

Va osservato che, nel corso del giudizio relativo al ricorso r.g. 961/2008, il Tribunale ha chiesto chiarimenti all’amministrazione in ordine alle ragioni sottese alla omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’autoannullamento del nulla osta al lavoro subordinato, senza ottenere alcun riscontro sul punto.

Con successiva ordinanza, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proprio in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Sono fondate e presentano carattere assorbente, da un lato, la censura con la quale si lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 1990 n. 241 rispetto al decreto di autoannullamento del nulla osta al lavoro subordinato, dall’altro, la connessa censura di illegittimità derivata avanzata in relazione al decreto del Questore recante il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge, senza alcuna contestazione da parte dell’amministrazione resistente, che il provvedimento prefettizio, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del nulla osta al lavoro subordinato, non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della legge 1990 n. 241.

Del resto, il decreto, che non presenta natura cautelare ed è espressione di poteri ampiamente discrezionali – sicché non si sottrae all’obbligo della comunicazione prevista ex art. 7 – non contiene alcuna indicazione di ragioni di urgenza che, se effettivamente esistenti, avrebbero consentito di omettere l’avviso di cui si tratta.

Inoltre, con riferimento alla previsione dell’art. 21 octies della legge 1990 n. 241, l’amministrazione non ha neppure dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento non poteva essere diverso.

Viceversa, nel corso del giudizio il ricorrente ha esposto una successione di fatti, relativi alle sue vicende occupazionali, che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione qualora fosse stato tempestivamente avvisato dell’apertura dell’iter procedimentale concluso con il decreto prefettizio gravato.

Va, pertanto, ribadito che il decreto di autoannullamento del nulla osta al lavoro subordinato è stato adottato in violazione dell’art. 7 della legge 1990 n. 241, con conseguente fondatezza della relativa doglianza articolata nel ricorso.

La fondatezza di questa censura conduce, in via consequenziale, all’accoglimento della corrispondente censura di illegittimità derivata articolata in relazione al decreto questorile, legato al primo atto impugnato da un rapporto di presupposizione, atteso che, come già evidenziato,, l’annullamento del nulla osta integra la ragione portante del diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In definitiva, i ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.

Le peculiarità fattuali della situazione sottesa ai provvedimenti impugnati consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti in epigrafe e per l’effetto annulla: a) il decreto del Prefetto di Milano del 18.10.2007 prot. nr. 12B10/200700677/GAB210; b) il decreto del Questore di Milano datato 07.03.2008 prot. n. 12613/2007 Imm..

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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