Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-12-2011, n. 27036 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 9 gennaio 2007, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con B.S. il 2 febbraio 1998, con scadenza il 30 aprile 1998 per "esigenze eccezionali".

Poste italiane propone due motivi di ricorso. Il primo concerne la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dagli accordi collettivi stipulati tra sindacati e Poste italiane spa. Il secondo concerne un vizio di omessa motivazione in ordine alla eccezione di mutuo consenso.

La lavoratrice si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno anche depositato una memoria. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Deve rilevarsi che tra le parti sono stati stipulati una serie di contratti di lavoro a termine. Il primo, quello il cui termine è stato dichiarato nullo dai giudici piemontesi, stipulato per "esigenze eccezionali" il 2 febbraio 1998, gli altri stipulati in seguito.

La giurisprudenza di questa Corte ha individuato un preciso discrimine temporale nell’applicazione della normativa dettata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla contrattazione collettiva aziendale di Poste italiana spa, quando la causale della assunzione al termine sia quella delle c.d. esigenze eccezionali.

Lo spartiacque è costituito dal fatto che il contratto a termine sia stato stipulato prima o dopo il 30 aprile 1998 (cfr. Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni conformi).

In questo caso, il primo contratto stipulato tra le parti è antecedente a tale data ed è quindi legittimo alla stregua della giurisprudenza su richiamata.

Il ricorso di Poste italiane deve essere pertanto accolto con riferimento al primo motivo.

Il secondo motivo, concernente una pretesa omissione di motivazione è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza del ricorso, in quanto non viene riportato il testo dell’eccezione.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale dovrà decidere nel merito la controversia valutando la legittimità degli altri contratti a termine stipulati tra le medesime parti.

Sentenza a motivazione semplificata, secondo quanto deliberato dal collegio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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