Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 aprile 2010, la Corte d’Appello di Genova, 2 sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Genova, con la quale gli imputati appellanti Ca.Di., M. N., B.A. e C.A. erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno di P.E. e Cl.Ma., C. e Ca. quali autori materiali, Br.co.ru.di."p.e.

Ma. in supporto a bordo di veicolo per coprire e favorire la fuga, in (OMISSIS) alle ore 19,10 del 13.9.2006 ed erano stati condannati M. alla pena di otto anni quattro mesi di reclusione ed Euro 2.500 di multa; Ca., B. e C. alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 1.500 di multa ciascuno.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità innanzi tutto dall’accertata presenza di tutti gli imputati in concomitanza della rapina nell’ambito della cella telefonica dove è situata la gioielleria P., cella subito dopo abbandonata.

Inoltre il giorno precedente vi erano state telefonate di M. N. (oggetto di intercettazione), in fase di spostamento verso la zona della gioielleria, il cui contenuto dimostrava che era in preparazione la rapina assieme a Ca. (e ad A.) anche perchè confermato da telefonata del giorno successivo fra i due alle ore 19,16 in cui fanno riferimento ad A. ( C.). Tali dati erano confermati dall’accertata presenza di B., in orario coincidente con quello della rapina, in sosta su moto di grossa cilindrata in un vicolo adiacente (presenza provata, oltre che dai riconoscimenti effettuati da D.N.L. e G.G., dal risultato dell’esame del DNA su mozzicone di sigaretta recuperato dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza e nel luogo di sosta del motoveicolo) nonchè dai riconoscimenti, come autori materiali, di C. e Ca. da parte delle persone offese. La circostanza che queste ultime avessero in un primo momento riconosciuto in fotografia tale G.A. e che il Brig.

E. avesse dichiarato di avere incrociato (alla guida di autovettura) tale Cr.Al. era priva di rilievo, perchè tale pista investigativa era risultata infruttuosa. La perizia medico- legale disposta ed eseguita in grado di appello aveva escluso rilevanza alla limitazione funzionale della mano sinistra di B., che quindi appariva idoneo alla guida del motoveicolo. Le testimonianze difensive avevano solo genericamente giustificato le ragioni della presenza nella zona degli imputati, ma nessuno aveva spiegato cosa costoro stessero facendo, nel giorno e nell’ora della rapina, in quel luogo.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1) M. e C., a mezzo del difensore avv. Riccardo Caramello, Ca., personalmente (ma con critiche coincidenti):

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 179 c.p.p., comma 2 in relazione all’art. 525 c.p.p., comma 2 perchè i magistrati componenti il collegio della Corte di appello che ha deciso con la sentenza impugnata sono parzialmente diversi (dott. D.N. al posto del dott. Ga.) da quelli che componevano il collegio all’udienza del 25.2.2010 allorchè venne disposta la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e l’espletamento di perizia medico-legale; – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 nonchè contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento a specifici atti del processo, perchè la sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento su mere presunzioni disancorate dai principi di diritto elaborati in materia, quanto alla loro localizzazione tramite posizionamento dei rispettivi telefoni cellulari sia perchè hanno dimostrato l’esistenza di ragioni personali e familiari che giustificano la loro presenza in zona sia perchè i telefoni cellulari possono essere lasciati nella disponibilità di altre persone per sviare le indagini. La Corte territoriale ha inoltre travisato quanto risultante dalle testimonianza dell’Isp. F., perchè questi ha riferito che l’ampiezza della cella del luogo del delitto è di 6, 700 metri e non di "qualche centinaio di metri".

Inoltre i gestori telefonici delle utenze di M. e Ca. non sono Vodafone e Tim, come indicato in sentenza, ma rispettivamente H3G e Vodafone. Comunque le comunicazioni captate sono prive di significato, perchè soggette a plurime interpretazioni e giustificate dalla frequentazione della zona. I riconoscimenti operati dalle persone offese sono contraddittori, perchè nell’immediatezza, senza alcun dubbio, avevano indicato persona diversa ( G.A.) peraltro dopo aver consultato tre volumi di fotosegnaletiche. C. inoltre è alto m. 1,90, ha i capelli brizzolati ed il suo riconoscimento è stato effettuato a tre mesi dai fatti. Ca. è stato riconosciuto non dalle persone offese ma solo dalla teste P.. Per contro la pista alternativa (che vedeva come indiziati Gr. e Cr.) si fondava su riconoscimenti ben più affidabili. Per B., il risultato della perizia non porta agli esiti sicuri enfatizzati dalla sentenza impugnata. In conclusione, in coincidenza con quanto già ritenuto dal Procuratore Generale di udienza, difetta la concordanza degli elementi indiziar esistenti ed è altrettanto plausibile una ricostruzione alternativa.

2) ricorso nell’interesse di B.A.: – a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per travisamento della valutazione di tale risultanza-prova decisiva nell’analisi della motivazione, perchè dalla corretta lettura dell’elaborato peritale e di quanto riferito in udienza dal dott. c. è esclusa per B. la possibilità di condurre la moto utilizzata dai rapinatori per la fuga. La perizia inoltre è incompleta perchè non indica la misura in chilogrammetri indispensabile per valutare lo sforzo necessario alla movimentazione del complesso frizione; – a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 533 e 192 c.p.p. per violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stata raggiunta la prova che sia stato il ricorrente a guidare la moto utilizzata per la fuga.

Motivi della decisione

1. Ricorsi di M., C. e Ca.:

1.1. il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Collegio condivide il canone ermenutico secondo il quale "il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l’istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza" (Cass. Sez. 6, 21.10.2009-22.1.2010 n. 2928).

Ed invero "in tema di nullità, nel caso in cui il giudice collegiale di appello che ha disposto l’acquisizione della prova sia diverso dal collegio che ha proceduto all’assunzione della prova e alla deliberazione, non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità anche se si tratta di prova non precostituita" (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria:

Cass. Sez. 3, 25.9-14.11.2008 n. 42509).

1.2. Il secondo motivo di ricorso:

1.2.1. è infondato per la parte in cui, al fine di ridimensionale il valore probatorio attribuito dai Giudici di merito alla localizzazione dei telefoni cellulari nella disponibilità degli imputati, afferma, contraddittoriamente, da un lato che la metodologia impiegata a tale scopo non esclude margini di errore, da altro lato che i ricorrenti frequentavano per motivi leciti la zona, con ciò quindi riconoscendo in concreto l’insussistenza di errori di tipo tecnico;

1.2.2. è inammissibile per genericità, per la parte in cui, richiamato il principio di carattere empirico per il quale i telefoni cellulari possono essere lasciati nella disponibilità di altri allo scopo di sviare le investigazioni, pretende di sostenere ancora la percorribilità della pista investigativa alternativa;

1.2.3. il denunciato travisamento della prova non sussiste in relazione alla testimonianza dell’Isp. F. perchè quanto dal medesimo riferito (imprecisione della localizzazione tramite la cella dell’ordine 6, 700 metri) coincide con quanto riportato in sentenza (che indica tale imprecisione nell’ordine di "qualche centinaio di metri"); è genericamente dedotto in relazione all’indicazione contenuta in sentenza dei gestori telefonici delle utenze di M. e Ca. sia perchè non indica l’atto del processo dal quale risulterebbe diversa indicazione (laddove l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) richiede che gli atti siano "specificamente indicati") sia perchè non spiega quale sia la rilevanza decisiva di tale eventuale errore;

1.2.4. è infondato per la parte in cui afferma che tale dato probatorio di natura indiziaria si presta a molteplici interpretazioni, perchè il suo valore dimostrativo è finalizzato a provare che gli imputati si trovavano nella zona dove è stata commessa la rapina nella data e nell’ora della sua consumazione, circostanza questa che non è smentita e non è posta validamente in discussione dai ricorrenti, dato probatorio che dalla Corte territoriale è valutato in quanto concordante con i riconoscimenti effettuati dalle persone offese e dai testimoni (nonchè, per B., con il risultato dell’analisi del DNA);

1.2.5. è inammissibile per la parte in cui, al fine di valorizzare la maggiore attendibilità del riconoscimento di Gr.An., operato dalle persone offese a distanza di poche ore dalla rapina, rispetto a quello di C., fa riferimento a dati di natura fattuale (quale l’altezza e il colore dei capelli) che, in quanto non risultanti dal testo della sentenza impugnata, non possono essere oggetto di valutazione in questa sede, perchè il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione attraverso l’esame degli atti del processo (a meno che non se ne denunci il travisamento, ma in tal caso occorre la specifica indicazione dell’atto che si assume travisato). L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella);

1.2.6. è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata per aver dato rilievo al riconoscimento di Ca., al rilievo che esso è stato effettuato solo dalla teste P. con un margine di certezza del 70%, perchè in tal modo pretende di procedere a valutazione parcellizzata degli altri elementi probatori acquisiti, che i ricorsi non criticano e che sono costituiti non solo dall’accertata presenza in quella zona ma anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sia il giorno prima sia, in particolare, alle ore 19,16 del 13.09.2006 tra M. e Ca. allorchè i due si riferiscono anche ad A. ( C.), con motivazione che non è criticata nella sua valenza dimostrativa e che quindi rimane come valida giustificazione della decisione adottata;

1.2.7. è inammissibile per carenza di interesse, per la parte in cui critica la sentenza impugnata relativamente al valore probatorio della perizia medico-legale per verificare il grado di limitazione funzionale della mano sinistra di B. e del riconoscimento dello stesso da parte della teste P., posto che B. ricorre autonomamente, senza che sia spiegato quale sia il rilievo (per i ricorrenti M., C. e Ca.) di tali esiti probatori.

2. Ricorso nell’interesse di B.:

2.1. il primo motivo di ricorso è infondato per la parte in cui denuncia travisamento della prova, perchè la sentenza impugnata da conto del risultato della perizia medico-legale, la quale ha riconosciuto l’esistenza della limitazione funzionale della mano sinistra del B. ma non la possibilità di agire utilmente sulla leva della frizione. L’assunto per il quale si sarebbe esclusa la possibilità di condurre la moto di grossa cilindrata è dedotto in maniera generica perchè non riporta la parte della perizia che asseritamente avrebbe concluso in tal senso.

Va invero condivisa la regola ermeneutica secondo la quale "è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze" (Cass. Sez. 5, 20.1-26.3.2010 n. 11910).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alla doglianza che attiene alla pretesa incompletezza dell’elaborato peritale per non aver quantificato in chilogrammetri la valutazione dello sforzo necessario alla movimentazione del complesso frizione.

2,2. Il secondo motivo di ricorso è anch’ esso infondato. La sentenza impugnata ha infatti valutato la concordanza degli elementi indiziari acquisiti, desumendone l’univocità del loro significato, Non ha trascurato di considerare gli argomenti difensivi, sulle ragioni che potevano giustificare la presenza dell’imputato in prossimità della gioielleria, ma ha concluso per la loro sostanziale genericità, con argomentazione (relativa alla mancata spiegazione di cosa stesse facendo quel pomeriggio in quella zona) che in quanto non criticata rimane valida giustificazione della decisione adottata.

3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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