Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-12-2011, n. 27035 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/9 – 9/10/06 la Corte d’Appello di Genova – sezione lavoro, dopo aver dichiarato la cessazione della materia dei contendere in ordine all’impugnazione proposta dalle Poste Italiane s.p.a nei confronti di P.V., R.P. e R. E. con riguardo alla sentenza n. 749/2004 emessa dal giudice del lavoro dello stesso capoluogo, il quale aveva dichiarato l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra la società ed i predetti lavoratori, rigettò l’appello con riferimento alla posizione di M.C., la quale non aveva conciliato la lite, e condannò l’appellante alle spese del grado.

La Corte genovese spiegò la decisione di rigetto osservando quanto segue: – Accertato che il contratto in esame era stato concluso sulla base dell’accordo sindacale del 25/9/97, vale a dire per la causale delle esigenze eccezionali conseguenti alla ristrutturazione dell’ente, ma in epoca successiva a quella fissata dalle parti collettive per il ricorso ad una tale tipologia contrattuale, era corretta la decisione del primo giudice di ritenere che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

inoltre, non erano ravvisabiii le ragioni addotte dall’appellante a sostegno della tesi della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non potendo aver rilievo, in tal senso, il solo decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione dell’azione giudiziaria. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane che affida l’impugnazione a tre motivi di censura. E’ rimasta intimata la M.. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo vengono denunziati i seguenti vizi della sentenza: " Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ed art. 1362 c.c. e ss. in relazione all’alt 8 del ccnl 26/11/1994, così come integrato dall’accordo del 25/9/97 e dai successivi accordi ad esso correlati), nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare la ricorrente contesta che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le parti sociali abbiano inteso delimitare temporalmente l’efficacia dell’accordo sindacale del 25/9/97, in assenza di qualsiasi indicazione specifica in tal senso, per cui l’interpretazione di quest’ultimo da parte della Corte di merito avrebbe finito per comportare, secondo tale tesi, la disapplicazione di fatto delle ampie previsioni di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23; nel contempo, la ricorrente imputa alla Corte di merito di non aver esaminato il comportamento tenuto dalle stesse parti sociali posteriormente alla stipula dell’accordo di cui trattasi, comportamento dal quale si evinceva l’intenzione delle parti collettive di considerare ancora in vigore il precedente accordo del 1997. Il motivo è infondato.

Orbene, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane" – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire, come emerge dagli atti, per il periodo 1.3.2000 – 1.6.2000. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente ai ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto "de quo".

A riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

2. Col secondo motivo vengono denunziati i seguenti vizi della sentenza: – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23; violazione e falsa applicazione degli arti 1362 c.c. e ss. ( art. 360 c.p.c., n. 3); contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio (360 c.p.c., n. 5). A conclusione del motivo viene posto il seguente quesito: " Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 8 del CCNL 26.11.94 così come integrato dall’accordo sindacale del 25/9/97, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, aver subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione." Osserva la Corte che, pur essendo fondato in linea di principio il motivo di doglianza, tuttavia lo stesso non incide sulla soluzione della lite adottata dalla Corte di merito, per la ragione che è dirimente la parte della decisione che accerta l’esistenza di una precisa delimitazione temporale degli accordi collettivi di cui si è parlato nel corso della trattazione del primo motivo.

Ne consegue che è possibile la correzione della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’aspetto appena segnalato della ritenuta necessità della sussistenza di un nesso eziologico tra l’assunzione della lavoratrice e le causali del citato accordo collettivo. Al riguardo, si è già avuto modo di chiarire (Cass. sez. 3 n. 22283 dei 21/10/2009) che "l’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione." In effetti, non si giustifica la prova, cosi come pretesa nella seconda parte della motivazione, della connessione tra la posizione della lavoratrice e le eventuali esigenze eccezionali connesse con la fase di ristrutturazione, rispetto alla sorte, ormai segnata, della illegittimità dell’apposizione del termine in data successiva a quella (30/4/98) entro la quale era ancora possibile, in base ai citati accordi collettivi, ricorrere alla tipologia del contratto a termine.

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, seppur per ragioni in parte diverse da quelle adottate in aggiunta con la sentenza impugnata, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

3. Col terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Ci si duole, in sostanza, dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel respingere l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto del mutuo consenso tacito, laddove la prolungata inerzia dell’intimata, unitamente alle altre circostanze, quali la durata di soli cinque mesi del rapporto, la percezione de tfr senza alcuna riserva ed il reperimento di una nuova stabile occupazione, giustificava la fondatezza del rilievo.

Al riguardo la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1" art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio subordinare la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro alla espressa rinuncia del lavoratore alla riattivazione del rapporto, anche a fronte di comportamenti delle parti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo contrattuale ed in particolare la prolungata inerzia del lavoratore per un apprezzabile lasso di tempo dopo la scadenza del contratto, la percezione del TFR senza alcuna riserva, il reperimento di una nuova stabile occupazione da valutarsi sia singolarmente che congiuntamente." Il motivo è infondato.

Invero, la Corte d’appello si è espressamente pronunziata in merito all’eccezione di cui trattasi in termini logico-giuridici tali da fugare ogni sorta di dubbio sulla loro immunità dai rilievi mossi, osservando che alla luce delle allegazioni e delle prove offerte non erano rilevabili circostanze atte a manifestare un completo disinteresse delle parti alla attuazione del rapporto in guisa tale da poterlo considerare risotto. Il giudice d’appello ha, infatti, evidenziato che l’inerzia si era protratta per un periodo di tempo tale da non consentire di ritenere che ciò equivalesse alla volontà della lavoratrice di rinunciare all’azione di nullità del termine ed a conseguente ripristino del rapporto di lavoro.

E’, inoltre, il caso di ricordare che l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887 dell’11/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’11/12/02) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010).

Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe "contra legem" anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sta accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E’, comunque, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007), non potendo ritenersi, quindi, sufficiente la sola allegazione delle stesse.

In tal senso, quindi, va respinto il ricorso, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese in considerazione del fatto che la lavoratrice è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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