T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2017 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sollevata dall’avvocatura distrettuale, atteso che l’Agenzia delle Entrate è soggetto dotato di autonoma personalità giuridica e il diniego impugnato è ad essa esclusivamente imputabile.

Va disposta, pertanto, l’estromissione del Ministero dal presente giudizio.

2) Il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza di accesso proposta dalla società ricorrente in data 28.01.2011.

In particolare, la ricorrente facendo riferimento all’avviso di accertamento notificato in data 04.11.2010 e relativo alle imposte Ires, Irap e Iva dell’anno 2005, ha chiesto copia dei verbali di acquisizione di informazione e di documentazione degli acquirenti, nonché copia della documentazione ad essi allegata, senza alcuna precisazione in ordine all’interesse sotteso alla pretesa avanzata (doc. 4 di parte ricorrente).

Il provvedimento impugnato, si fonda su due motivazioni, ciascuna delle quali autonomamente idonea a supportarlo; la prima, correlata alla completa omissione delle ragioni della richiesta e la seconda connessa alle esigenze di riservatezza dei soggetti che rivestono il ruolo di dichiaranti nei documenti di cui è richiesta copia.

Tanto premesso, va osservato che il diniego gravato si sottrae alle censure articolate nel ricorso – volte a contestare la violazione di legge in relazione alle norme in materia di accesso ai sensi della legge 1990 n. 241 e al difetto di motivazione, nonché l’eccesso di potere per manifesta illogicità – in quanto l’art. 22 della legge 1990 n. 241 specifica che l’accesso spetta in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Del resto, grava sull’interessato palesare, mediante adeguata motivazione, quali siano le ragioni sottese alla pretesa ostensiva, non emergenti dal mero fatto di essere destinatari di un avviso di accertamento.

Viceversa, nel caso concreto la società ricorrente non ha palesato nell’istanza di accesso alcuna concreta ragione a supporto della pretesa ostensiva.

Tali conclusioni non sono superabili dalla considerazione della successiva nota trasmessa dalla società ricorrente all’Agenzia delle Entrate in data 14.03.2011 – sulla quale l’amministrazione ha provveduto in data 16.03.2011, ribadendo il diniego – in quanto anche l’atto in questione è del tutto generico circa le concrete ragioni che dovrebbero supportare l’accesso, limitandosi ad invocare il diritto di difesa, senza ulteriori specificazioni.

In definitiva, le censure dedotte sono prive di fondamento in quanto il provvedimento impugnato ha legittimamente rilevato l’assenza nella domanda di accesso di ragioni concrete, ai sensi dell’art. 22 della legge 1990 n. 241, poste a fondamento della pretesa.

La circostanza che il diniego sia sufficientemente e legittimamente supportato sul piano motivazionale dalle ragioni ora esaminate esclude la possibilità di trattare le ulteriori censure dirette a contestare la seconda parte della motivazione del provvedimento, relativa alla prevalenza della riservatezza dei terzi sulla pretesa di accesso, in quanto, l’eventuale fondatezza di tali doglianze non potrebbe condurre alla caducazione dell’atto, che è autonomamente supportato dalla prima parte del corredo motivazionale, con conseguente carenza di un concreto interesse della ricorrente all’esame di tali ulteriori contestazioni.

3) In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della situazione esaminata consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

2) respinge il ricorso;

3) compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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