T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2015 Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Provincia di Varese impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituite in giudizio A.P.L. s.p.a. e A. s.p.a., eccependo l’inammissibilità, per diverse ragioni, nonché l’infondatezza del ricorso proposto, chiedendone il rigetto.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti.

Con ordinanza depositata in data 2 dicembre 2010, il Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza di merito all’esito della camera di consiglio fissata in relazione alla domanda cautelare contenuta nel ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) La Provincia di Varese ha presentato un’istanza ad A.P.L. s.p.a. diretta ad ottenere la soppressione del pedaggio autostradale percepito al casello di Gallarate Nord nei confronti degli utenti dell’autostrada A8 Milano Varese, "almeno fino all’ultimazione dei lavori della Pedemontana e del collegamento della tangenziale di Varese con la rete autostradale Svizzera a Mendrisio".

Con atto ricevuto dalla Provincia di Varese in data 01.10.2010, la società A.P.L., concessionaria per la gestione del tratto autostradale GallarateVarese – in quanto compreso nell’autostrada A8 Milano Varese gestita in concessione da tale società in forza di apposita convenzione con A. del 12.10.2007, approvata con legge 2008 n. 101 – ha escluso la possibilità di eliminare il pedaggio, rappresentando che l’intera autostrada Milano Varese presenta tipiche caratteristiche autostradali ed è espressamente compresa tra le autostrade di interesse nazionale individuate dal d.l.vo 1999, n. 461.

Avverso tale determinazione, nonché avverso gli atti concessori e relative convenzioni sia di attribuzione della gestione dell’autostrada alla società resistente, sia di determinazione del pedaggio autostradale, la Provincia di Varese ha proposto l’impugnazione di cui si tratta.

2) Le amministrazioni resistenti eccepiscono la carenza di giurisdizione e il difetto di competenza del giudice adito, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e per carenza di interesse.

2.1) Quanto alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza del giudice amministrativo adito, è sufficiente ricordare, per evidenziarne la infondatezza, che la giurisdizione e la competenza del Tribunale, in relazione alla causa de qua, sono state dichiarate dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1497/2011 depositata in data 09.03.2011 e pronunciata a seguito del regolamento di competenza proposto da A.P.L. s.p.a. avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale e richiamata in epigrafe.

2.2) Viceversa, è fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse alla proposizione dell’impugnazione in esame.

Invero, l’interesse posto a fondamento della domanda avanzata ad A.P.L. è quello di ottenere la soppressione del pedaggio autostradale sul tratto dell’autostrada A8 GallarateVarese e a tale fine viene impugnato, in primo luogo, l’atto con il quale la società concessionaria ha dichiarato la non accoglibilità dell’istanza.

Vale evidenziare che dalla documentazione versata in atti emerge che la determinazione del pedaggio autostradale, la definizione dei criteri per la sua quantificazione e dei parametri per la qualificazione di una tratta come autostrada non sono rimessi a valutazioni discrezionali del concessionario, ma dipendono dagli atti di concessione, nonché dalla disciplina normativa ad essi presupposta, che definiscono siffatti parametri.

Ne deriva che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non condurrebbe ad alcun vantaggio concreto ed attuale per l’amministrazione ricorrente, in quanto in sede di ottemperanza alla sentenza, la società ricorrente non potrebbe adottare le determinazioni pretese dalla Provincia, in quanto non afferenti alle sue prerogative di concessionario.

Sul punto è sufficiente ricordare che già la convenzione tra Anas e Autostrade spa adottata ai sensi della legge 1961 n. 729 recava l’individuazione delle tariffe di pedaggio (cfr. doc. 5 di A.P.L.).

Parimenti, la vigente e già citata convenzione del 2007 tra Anas e A.P.L., non solo qualifica espressamente il tratto Milano Varese come autostrada, ma reca in un apposito allegato l’individuazione delle tariffe da applicare (cfr. doc. 6 di A.P.L.).

Del resto, le convenzioni stipulate tra A. s.p.a. e le concessionarie per le gestione di tratti autostradali, come A.P.L., sono state oggetto di approvazione legislativa, mediante l’art. 8duodecies del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.

Va, pertanto, ribadito che la determinazione del pedaggio o la relativa riduzione non dipendono da valutazioni rimesse al concessionario, sicché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non arrecherebbe, neppure in relazione all’effetto conformativo della decisione, alcun concreto vantaggio alla ricorrente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse.

2.3) Nonostante la fondatezza dell’eccezione ora trattata conduca all’inammissibilità del ricorso, il Tribunale ritiene di esaminare, per ragioni di completezza, le ulteriori eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.

In particolare, è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da A.P.L. s.p.a., seppure limitatamente alle censure articolate nel secondo dei motivi proposti, teso a contestare la violazione della direttiva 1999 n. 62.

Sul punto va osservato che la Provincia di Varese incentra la doglianza ora indicata sulla circostanza che l’applicazione del pedaggio avverrebbe in violazione della direttiva comunitaria 1999 n. 62, in base alla quale le somme riscosse a titolo di pedaggio devono essere parametrate alla distanza effettivamente percorsa dal veicolo, sicché è illegittima la riscossione di un pedaggio stabilito a forfait, ossia, come nel caso concreto, a prescindere dall’effettiva distanza percorsa.

Sennonché, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, n. 1999/62/CE disciplina espressamente la "tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture".

Il considerando n. 1 della direttiva precisa che l’obiettivo perseguito consiste nella "eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri" e delimita il proprio ambito di applicazione agli autoveicoli adibiti o usati "esclusivamente per il trasporto su strada di merci" e che abbiano "un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate" (cfr. art. 2, lett. d) della direttiva).

Ne deriva che la disciplina invocata dalla Provincia non è riferibile a qualunque utente autostradale, ma solo alle imprese di trasporto che utilizzano veicoli aventi le dimensioni ora indicate.

In altre parole, la disciplina di cui si tratta tutela solo gli interessi di una particolare categoria di autotrasportatori e non quelli della generalità degli utenti autostradali.

Ora, è pacifico che gli enti territoriali assumono carattere esponenziale delle esigenze della collettività di riferimento, sia in relazione agli interessi la cui cura spetta agli enti medesimi in base alla legge, sia rispetto agli altri interessi di cui in concreto hanno assunto capacità rappresentativa, secondo i noti indici giurisprudenziali correlati alla localizzazione dell’interesse, al collegamento stabile tra l’ente e l’interesse protetto, alla conformità dell’azione intrapresa dall’ente in un particolare settore con le sue finalità statutarie (cfr. in argomento di recente C.d.S., sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8686).

Nondimeno, nel caso di cui si tratta non è dimostrata la rappresentatività della Provincia di Varese rispetto agli interessi sottesi alla normativa comunitaria invocata.

Invero, dalle allegazioni contenute nel ricorso e dalla documentazione versata in atti non vi sono elementi per ritenere che la Provincia di Varese sia ente esponenziale degli interessi delle imprese di trasporto che utilizzano veicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.

Ne deriva che la Provincia non è portatrice dell’interesse tutelato dalla disciplina di cui chiede l’applicazione, mediante l’impugnazione degli atti indicati in epigrafe, sicché difetta di legittimazione attiva rispetto alla proposizione della censura suindicata, come condivisibilmente eccepito da A.P.L. s.p.a..

2.4) Sempre in relazione ai profili di inammissibilità dell’impugnazione proposta va osservato, in via di ulteriore precisazione, che: a) il primo dei motivi proposti, con il quale si contesta la caratterizzazione autostradale della tratta in esame è del tutto generico, in quanto la qualificazione di una strada come autostrada dipende da specifici parametri tecnici individuati dal codice della strada e il ricorrente non dimostra, neppure a livello indiziario, la carenza di tali requisiti rispetto al tratto GallarateVarese, di cui si afferma in modo del tutto apodittico la natura di raccordo autostradale. Del resto, va evidenziato che la qualificazione del percorso in questione come autostrada è espressamente disposta dal d.l.vo 1999 n. 461, sicché non dipende da autonome valutazioni di A.P.L. s.p.a.; b) con il terzo dei motivi proposti la ricorrente ipotizza l’esistenza di un aumento dei pedaggi autostradali nella tratta di riferimento, senza indicare i parametri utilizzati per la quantificazione degli incrementi asseriti nel ricorso e senza precisare quali determinazioni di A.P.L. avrebbero introdotto gli incrementi medesimi, sicché anche in tale caso le doglianze sono del tutto generiche e prive di qualunque elemento di riscontro.

3) In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A. da ripartire in parti uguali tra le parti resistenti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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