Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 22-07-2011, n. 29580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento del 22.11.2010, indicato in epigrafe, il g.i.p. del Tribunale di Modena, in conformità alla richiesta del procedente pubblico ministero, ha decretato de plano l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti di F.A. per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1 (rectius art. 388 c.p., comma 2) in danno del coniuge separato M.F., cui avrebbe impedito – eludendo i provvedimenti dati dal giudice civile nella causa di separazione coniugale in ordine all’affidamento della figlia minorenne della coppia – di mantenere regolari contatti con la figlia convivente con la madre. Illecita condotta descritta nella denuncia-querela del M. in data 4.11.2010. 2. Avverso il decreto di archiviazione del g.i.p. ha proposto rituale ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, il denunciante – p.o. M., deducendo tre profili di censura per violazione di legge afferenti: 1) al mancato espletamento da parte del p.m. di qualsiasi indagine preliminare sui contegni antigiuridici esposti nella denuncia del 4.11.2010, divenuta subito oggetto della richiesta di archiviazione; 2) alla inosservanza dell’art. 408 c.p.p., comma 2 (in rel. art. 126 disp. att. c.p.p.) per non essere stato avvisato della richiesta di archiviazione del p.m., pur avendone fatto espressa istanza nella denuncia-querela ("Si chiede di essere resi edotti non dell’eventuale richiesta di archiviazione"); 3) alla erroneità dell’operato definitorio del P.M. relativo alla mancata iscrizione della F. nel registro delle notizie di reato anche per la ipotesi di cui all’art. 388 c.p., comma 2 (e non della sola fattispecie ex art. 570 c.p.) nonchè alla genericità delle violazioni attribuite alla moglie separata (la denuncia richiama il decreto del giudice civile del 4.8.2010 regolante l’affidamento condiviso della figlia minorenne).

3. L’impugnazione del M. va accolta per la fondatezza del secondo profilo di doglianza, assorbente le altre censure (per altro non deducibili in sede di legittimità).

Dall’esame degli atti processuali ostensibili a questo giudice di legittimità (vertendosi nel caso di specie, in tema di error in procedendo) effettivamente non risulta essere stato dato alcun avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa M., nè a tale carenza processuale ha ovviato il procedente g.i.p., che ha decretato de plano l’archiviazione della notizia di reato. Nella denuncia-querela del 4.11.2010 il M. ha chiesto di essere informato dell’eventuale iniziativa definitoria del p.m..

Costituisce ius receptum – come da stabile giurisprudenza di questa S.C. – che, in caso di istanza al p.m. di essere informati, quali persone offese dal reato, dell’eventuale richiesta di archiviazione, l’omissione dell’avviso viola il principio del contraddittorio che il legislatore ha voluto garantire alla persona offesa anche nella fase di archiviazione, fissando – con l’art. 409 c.p.p., comma 6 – una regola di carattere generale (ricorribilità per cassazione) estensibile all’ipotesi di cui all’art. 408 c.p.p. (cfr., ex plurimis: Cass. sez. 1, 1.4.2008 n. 18666, P.O. in proc. Bughetto, rv. 240331; Cass. sez. 2, 22.12.2009 n. 1929/10, P.O. in proc. Arcini, rv 246040; Cass. sez. 3, 13.12.2010 n. 1508/10, P.O. in proc. Giammona, rv. 249085).

Per l’effetto l’impugnato decreto di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Modena va annullato senza rinvio con coeva trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale per il compimento degli omessi incombenti ex art. 408 c.p.p. e art. 126 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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