T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2013 Note di qualifica e rapporti informativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. A.R., odierno ricorrente, è un Agente della Polizia di Stato.

Con il ricorso in esame impugna il provvedimento di valutazione in epigrafe indicato (cd. rapporto informativo), con il quale, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, e 2007, gli è stata attribuita la qualifica di mediocre con punteggio pari a 24.

Con motivi aggiunti, impugna inoltre il decreto Ministeriale 333A/9805 in data 19 novembre 2010 che, proprio in ragione della negativa valutazione attribuita (inferiore a "buono"), lo ha escluso dalla partecipazione al concorso di formazione professionale per la nomina a Vicesovrintendente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1440, depositata in data 17 dicembre 2010, ha accolto l’istanza cautelare.

L’Amministrazione resistente, in prossimità dell’udienza di discussione del merito, ha depositato memoria difensiva, insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 16 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo avente carattere assorbente.

Con tale mezzo di censura il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe fondato il giudizio negativo su circostanze di fatto la cui sussistenza è stata esclusa in sede di giudizio penale, con sentenza passata in giudicato.

Ai fini della trattazione del motivo è opportuna una breve illustrazione dei fatti sui quali si innesta la vicenda in esame.

Con provvedimenti del 25 febbraio 2003 e del 7 novembre 2003, veniva disposto nei confronti del ricorrente rispettivamente la sospensione dal servizio e l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione in quanto ritenuto responsabile di un grave fatto delittuoso.

In particolare si imputava al medesimo di essersi incontrato, libero dal servizio, con persone non confacenti allo stato di appartenente alle forze dell’ordine le quali, in sua presenza, avevano utilizzato presso un centro commerciale carte di credito falsificate; gli si imputava inoltre di essere perfettamente a conoscenza della circostanza e di aver tenuto nell’occasione una condotta omissiva e connivente, in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento e rivelatrice di scarso senso morale.

Il ricorrente per questi medesimi accadimenti è stato sottoposto a processo penale che si concludeva con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2007, passata in giudicato in data 8 maggio 2007.

L’interessato, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di destituzione, si rivolgeva quindi a questo Tribunale che, con sentenza n. 6414 depositata in data 23 novembre 2007, accoglieva la domanda prendendo atto che la sussistenza dei fatti addebitati, e posti a fondamento della misura disciplinare irrogata, era stata definitivamente esclusa con sentenza penale passata in giudicato.

L’Amministrazione riammetteva pertanto il R. nei propri ruoli a decorrere dall’1 febbraio 2008, disponendo che il periodo in cui egli non aveva prestato effettivo servizio (dal 25 febbraio 2003 al giorno di riammissione) dovesse essere considerato valido a fini giuridici ed economici, nonché a quelli del trattamento di quiescenza e previdenza.

Si rendeva dunque necessario procedere alla valutazione del dipendente per il suddetto periodo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 3/57.

A tal fine l’Amministrazione procedeva alla formazione del provvedimento impugnato con il quale, come anticipato, è stata formulata la valutazione di mediocre per tutti gli anni considerati.

La motivazione contenuta in tale atto poggia esclusivamente sui fatti oggetto della vicenda sopra descritta. In particolare si legge in tale provvedimento che il ricorrente avrebbe "…posto in essere comportamenti che, seppur non rilevanti penalmente, sono sicuramente sanciti nel regolamento di disciplina. Più precisamente il R. in compagnia di un suo amico si è trovato all’interno di un bar nel momento in cui due extracomunitari complici del suo amico, hanno utilizzato carte di credito falsificate nell’esercizio commerciale stesso. A seguito dell’intervento di altri operatori di Polizia appostati è emerso che il R., a conoscenza delle intenzioni delittuose e poste in essere dai predetti non ha impedito che il reato si consumasse ed inoltre si è acclarata la sua frequentazione di persone di dubbia fama…".

Tuttavia, come rilevato sopra, la ricostruzione fattuale operata dall’Autorità amministrativa è stata completamente smentita dal Tribunale penale di Milano che, con la succitata sentenza (peraltro intervenuta prima del momento di adozione del rapporto informativo qui impugnato), ha invece accertato che la presenta del ricorrente sul luogo in cui si sono svolti i fatti criminosi era del tutto casuale, che i soggetti che materialmente hanno compiuto l’azione delittuosa erano a lui sconosciuti e che, soprattutto, questi non era a conoscenza dei propositi delle persone che lo accompagnavano.

E’ quindi palese che l’Amministrazione intimata è incorsa nel vizio di eccesso di potere per travisamento di fatti; e per questa ragione il motivo in esame è meritevole di accoglimento.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento sia del rapporto informativo del 7 ottobre 2008, sia del provvedimento del 19 novembre 2010 – che ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al concorso di formazione professionale per la nomina a Vicesovrintendente – il quale, basandosi esclusivamente sulla valutazione negativa formulata nel primo atto, risulta viziato per invalidità derivata.

Le spese seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite che vengono quantificate in Euro 1.500 oltre IVA e c.p.a. se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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