Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 22-07-2011, n. 29575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. All’esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie il Tribunale di Ferrara con sentenza del 30.10.2008 ha dichiarato G. S., contitolare della società di autotrasporti agricoli Fratelli Guglielmo s.n.c., colpevole del reato (capo A) di sottrazione al pagamento dell’accisa sugli oli minerali di gasolio per uso agricolo, impiegato come carburante per un autocarro della società di cui era alla guida (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, commi 1 e 5), e del reato (capo B) di sottrazione di compendio sottoposto a sequestro e affidato alla sua custodia di proprietario (art. 334 c.p., comma 2).

Fatti scaturiti da controlli su strada della Guardia di Finanza, il 16.9.2004, di due autocarri con rimorchio della società Fratelli Guglielmo, condotti l’uno dall’imputato e l’altro da un dipendente della società, dai quali emergeva che i due veicoli impiegavano come carburante gasolio destinato ad esclusivo uso agricolo (riconoscibile dalla diversa colorazione), in tal modo sottraendo alla maggiore accisa il carburante per tale uso non consentito rispetto a quella inerente al gasolio per uso agricolo esente da imposta. I finanzieri operanti procedevano al sequestro dei due autocarri con relativi serbatoi, allocandoli presso la sede della società del G., nonchè al sequestro di una cisterna e di un serbatoio dai quali accertavano essere stato immesso il gasolio agricolo nei serbatoi dei veicoli. Veicoli e contenitori sequestrati erano affidati in giudiziale custodia al proprietario G.S.. Nel dare esecuzione al provvedimento di dissequestro degli autocarri e delle cisterne disposto dal p.m. ed al travaso in separato contenitore del gasolio da mantenere in sequestro (corpo di reato), i militari della G.d.F. accertavano il 23.9.2004 che – nonostante i sigilli apposti sui tappi dei serbatoi degli autocarri – entrambi i serbatoi erano stati svuotati del gasolio, verosimilmente estratto dai tubi di alimentazione dei motori tecnicamente non sigillabili.

Unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione, il Tribunale ha condannato il G. alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa dichiarata interamente condonata. Con la stessa sentenza il Tribunale ha altresì condannato il G. alla pena di sei mesi di arresto per il reato (capo C) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, avendo occupato alle proprie dipendenze l’autista bosniaco M.K., privo di permesso di soggiorno in Italia.

2. Con l’epigrafata sentenza resa il 22.10.2010 la Corte di Appello di Bologna, giudicando sull’impugnazione del G., ne ha parzialmente accolto l’appello, mandandolo assolto dal reato tributario di sottrazione al pagamento dell’accisa del carburante utilizzato per fini non agricoli con la formula del fatto non previsto dalla legge come reato. I giudici di appello hanno rilevato che, contestandosi all’imputato l’uso vietato di gasolio in quantità inferiore ai 100 chili, il fatto è riconducibile nella previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 6, costituente illecito amministrativo. Nel resto la Corte felsinea ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per gli altri due reati ascrittigli, conseguentemente riducendo la pena inflitta all’appellante per il solo reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2 (capo B) a tre mesi di reclusione con conferma della pena per il connesso reato contravvenzionale (capo C).

Sul merito della regiudicanda la Corte territoriale ha valutato privi di pregio i rilievi critici formulati avverso la decisione di primo grado.

Per un verso evidenziando l’oggettiva asportazione dai serbatoi dei due autocarri della società Fratelli Guglielmo di quasi tutto il gasolio sequestrato in essi contenuto, come testimoniato dai sottufficiali della G.d.F. L.G. e T.G. attraverso l’agevole controllo visivo da essi eseguito dell’interno dei serbatoi e degli indicatori di carburante sui cruscotti dei mezzi, in pratica azzerati rispetto ai livelli registrati all’atto del controllo del 16.9.2004 ("…asportazione del carburante facilmente operata attraverso il tubo di alimentazione, che non era stato possibile sigillare, tubo che non è necessario manomettere per consentire una aspirazione del carburante tramite una pompa"). Con la logica inferenza che della sottrazione/asportazione del carburante non può che considerarsi responsabile il G., custode giudiziario dei veicoli e del carburante e soggetto avente la concreta disponibilità degli autocarri e dei luoghi di loro deposito in ragione della sua posizione di socio e contitolare della società familiare in nome collettivo. Qualità, per altro verso, lo istituisce legalmente responsabile, sebbene non amministratore formale della società ("ogni socio di una società di persone, quale una s.n.c., è legalmente responsabile degli eventi e delle decisioni che riguardano la società"), anche del reato relativo all’abusiva assunzione ("in nero") dell’autista straniero.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di G.S., deducendo i seguenti motivi di censura per violazione di legge e carenza o insufficienza della motivazione.

1. Il reato di cui all’art. 334 c.p. non può ritenersi sussistente.

La Corte di Appello ha ignorato o travisato le risultanze processuali, alla cui stregua il gasolio sottoposto a sequestro risulta essere stato interamente travasato, una volta prelevato dai serbatoi dei due autocarri, in un contenitore (fusto) sigillato e tuttora sottoposto a sequestro. Se il gasolio contenuto nel serbatoio dell’autocarro guidato dal G. risulta pari ad 83 litri, come riconosciuto dalla stessa sentenza di appello, e il gasolio travasato nel predetto contenitore risulta anch’esso pari a tale quantità, è evidente che il reato di sottrazione del gasolio ex art. 334 c.p. non è configurabile, perchè "il carburante precedentemente sequestrato e quantificato coincide esattamente con quello travasato dal serbatoio e tuttora sigillato in un fusto". Illogica appare, quindi, la valorizzazione delle testimonianze dei finanzieri L. e T., che non possono offrire – a fronte degli indicati dati documentali (il ricorrente ha allegato copia dei richiamati atti redatti dalla p.g.) – alcun elemento di certezza sulla effettiva contestata asportazione del gasolio.

2. Violazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1 in relazione alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12. Il reato al momento in cui è stato accertato il fatto (il 16.9.2004) aveva natura contravvenzionale, soltanto a partire dal luglio 2008 essendo stato configurato come delitto a seguito di novella normativa. Di tal che lo stesso deve considerarsi raggiunto dalla prescrizione, come disciplinata dall’art. 157 c.p. per i reati contravvenzionali, ancor prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Violazione di legge in rapporto alla ritenuta qualità dell’imputato di "datore di lavoro" (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22) dell’operaio K.. La Corte di Appello ha ritenuto l’imputato, quale socio della Fratelli Guglielmo s.n.., corresponsabile dell’assunzione irregolare dell’operaio straniero, benchè nessun accertamento specifico sia stato svolto dalla p.g. in ordine alla suddivisione di ruoli e compiti di gestione in seno alla società familiare dell’imputato.

4. L’impugnazione di G.S. merita accoglimento limitatamente al secondo motivo di ricorso.

2. All’epoca in cui è stata accertata la condotta illecita dell’imputato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 contestato con il capo C), cioè il 16.9.2004, effettivamente il reato in questione aveva natura contravvenzionale, tramutata in quella di delitto soltanto con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. Ne discende che, in applicazione degli artt. 157 e 161 c.p. nei testi anteriori alle novelle normative dettate con L. n. 251 del 2005, il termine di prescrizione, più favorevole (art. 2 c.p., comma 4) rispetto a quello oggi vigente per le contravvenzioni, è equivalente a quattro anni e sei mesi. Termine che, in difetto di cause interruttive o sospensive, è spirato nel caso di specie alla data del 16.3.2009.

Per tanto la censura del ricorrente, che assorbe il correlato terzo motivo di ricorso in palese assenza di dati che asseverino l’estraneità dell’imputato al fatto reato ascrittogli (art. 129 c.p.p.), deve essere accolta. Per l’effetto il reato di cui al capo C) della rubrica va dichiarato estinto per prescrizione con coeva espunzione dal trattamento sanzionatorio della relativa pena di sei mesi di arresto inflitta al G..

2. Infondate, fino a lambire i contorni dell’infondatezza palese, si rivelano le censure formulate in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2 ascritto al prevenuto nella sua qualità di proprietario e di nominato custode giudiziario del compendio di gasolio per uso agricolo sottoposto a sequestro all’atto delle operazioni accertatrici della Guardia di Finanza.

E’ agevole constatare, proprio alla luce dei documenti processuali allegati al ricorso, che l’assunto difensivo in esso enunciato è frutto di un equivoco del ricorrente e di una incompleta lettura delle emergenze probatorie. Come si è chiarito in precedenza, infatti, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di quattro contenitori di carburante per uso agricolo destinato dalla società dell’imputato ad uso improprio: i due autocarri o, meglio, i rispettivi serbatoi dei due autocarri (guidati uno dal G. e l’altro dall’autista K.) e due cisterne in disponibilità della ditta Guglielmo. Il travaso nel fusto o unico contenitore dell’intero gasolio per uso agricolo in sequestro è stato effettuato dalla G.d.F. soltanto il 23.9.2004, allorchè i finanzieri si sono recati presso la sede della società per eseguire il decreto di dissequestro dei due autocarri e delle due cisterne. E’stato in questa circostanza che i finanzieri hanno verificato la sparizione pressochè totale del gasolio già presente (e sequestrato) nei serbatoi dei due autocarri.

Sicchè correttamente è stata contestata all’imputato la sottrazione, per gli effetti di cui all’art. 334 c.p., comma 2, del gasolio agricolo usato per trazione di veicoli non agricoli giacente non soltanto nel serbatoio dell’autocarro di cui era alla guida il G., ma anche – diversamente da quanto si sostiene nel ricorso – di quello condotto dall’autista K.. L’accusa ex art. 334 c.p. contestata al G. con il capo B) della rubrica contiene, del resto, l’espresso riferimento alla "dispersione" di "gran parte" del gasolio contenuto in tutti e due gli autocarri della società Fratelli Guglielmo, negli stessi termini descritti – come appare chiaro dalla motivazione delle due conformi decisioni di merito – dai militari della Finanza intervenuti il 23.9.2004 per le operazioni di dissequestro di autocarri e cisterne e per il "travaso" del gasolio già sequestrato e in essi contenuto. Emergenze ribadite dalle testimonianze dei sottufficiali esaminati nel dibattimento di primo grado.

Laonde alcun travisamento dei fatti (rectius della prova) è ravvisabile nel percorso decisorio attraverso il quale, con argomenti coerenti e giuridicamente corretti in punto di attribuibilità della sottrazione del gasolio all’imputato custode giudiziario, l’impugnata sentenza di appello ha confermato la penale responsabilità del G..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C), perchè estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di sei mesi di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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