T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 1469 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 17 maggio 2011 e della ivi contenuta Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Consiglio Comunale di Taurisano, limitatamente ai risultati della lista "Uniti per Taurisano".

Il ricorrente sostiene che ha riportato, nella sola sezione n. 9, almeno dodici preferenze in più rispetto a quelle attestate dal verbale delle operazioni di sezione e che il numero di voti ottenuto è n. 189 e non n. 177, di modo che il ricorrente deve essere dichiarato ultimo degli eletti al posto del prof. Guidano che ha ottenuto n. 188 preferenze.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, travisamento dei dati e violazione del giusto procedimento. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 64 e 69 del dpr 570/1960, degli artt. 71 e 73 del d.lgs. 267/2000, degli artt. 5 e 6 dpr 132/1993; violazione e falsa applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (favor voti) e del principio della univocità del voto.

Sostiene il ricorrente che nella sezione 9 gli sono stati attribuiti n. 5 voti in luogo di n. 17, così come risulterebbe dalle verifiche e dai conteggi effettuati dai rappresentanti di lista, e che "da notizie ricevute e secondo sommari controlli" in alcuni casi sono state ritenute nulle delle schede che dovevano essere considerate valide.

La Prefettura si è costituita con atto del 14 luglio 2011.

Con decreto presidenziale n. 690/2011 sono stati disposti gli incombenti istruttori.

Il prof. Guidano, si è costituito con atto del 28 giugno 2011 e con memoria del 5 luglio 2011 ha rilevato che le censure sono pretestuose e non debitamente comprovate.

Nella pubblica udienza del 21 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce di aver riportato nella sezione n.9 almeno dodici preferenze in più rispetto a quelle attestate dal verbale delle operazioni di sezione e quindi di aver ottenuto n. 189 voti a fronte di n. 177 a lui attribuiti.

A seguito del decreto presidenziale la Prefettura ha depositato le tabelle di scrutinio della sezione 9 e all’udienza si è provveduto al loro esame, rilevando che il ricorrente ha riportato, nella sezione 9, 15 preferenze.

Tuttavia, anche dopo aver accertato il maggior numero di voti spettante al ricorrente, l’attribuzione di queste ulteriori preferenze non permette al ricorrente di superare i voti ottenuti dal prof. Guidano, ultimo degli eletti.

Infatti, nella sezione 9 sono stati accertati, a favore del ricorrente, n. 15 voti a fronte di n. 5 voti già conteggiati nel totale e, quindi, alle preferenze complessive già attribuite al ricorrente (177), devono essere aggiunte ulteriori n. 10 preferenze; così, il ricorrente risulta essere titolare di n. 187 preferenze.

L’ultimo degli eletti, prof. Guidano, ha comunque ottenuto n. 188 preferenze e, pertanto, il ricorrente, con un totale di n. 187 preferenze, risulta avere un voto in meno rispetto all’ultimo degli eletti.

2. Parimenti infondate sono le censure con cui viene dedotta la mancata attribuzione di ulteriori n. 10 voti perché dichiarati nulli in sede di scrutinio.

2.1. La giurisprudenza ha chiarito che nella materia elettorale l’onere del ricorrente di specificazione dei motivi, sebbene subisca un necessario temperamento, e ciò in quanto le varie fasi in cui si dipana il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibili da parte del soggetto legittimato al ricorso, non può essere del tutto eluso, permettendo la formulazione di motivi generici che si traducono nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni indimostrate del ricorrente (Tar Catanzaro, sez. II, 16 marzo 2005, n. 415; in senso conforme Tar Campobasso, sez. I, 30 marzo 2011, n. 138; Tar Catania, sez. III, 11 novembre 2010, n. 4404).

Infatti, se è vero che il giudizio elettorale differisce, quanto all’onere istruttorio, dagli altri giudizi, non avendo il ricorrente la disponibilità dei documenti diversi dai verbali dell’ufficio elettorale, è altrettanto vero che non possono essere considerati come sufficienti a supportare una richiesta di verifica motivi aventi carattere meramente esplorativo, ossia tesi ad effettuare una verifica dell’intera operazione di scrutinio, senza che sia offerto un serio e concreto principio di prova (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2010, n. 3305).

Se nel giudizio elettorale l’onere della prova si presenta attenuato rispetto alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ., per l’evidente difficoltà di accedere all’intera documentazione elettorale, è comunque necessario che chi agisce in giudizio offra almeno un principio di prova dei fatti asseriti, non essendo consentita la proposizione di gravami generici e per così dire esplorativi, finalizzati solo ad ottenere l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo.

In particolare sono state ritenute irrilevanti, sul piano probatorio, "eventuali dichiarazioni notorie rese da cittadini (che attestano di avere assistito allo spoglio e di avere "osservato" voti contenenti determinate irregolarità) allorché il vizio dedotto non trovi alcun riscontro nei verbali di scrutinio e le doglianze finiscano per modellarsi sulla astratta previsione di legge; di contro è stato giustamente osservato come la regolarità delle operazioni elettorali possa desumersi proprio dall’assenza di alcuna annotazione nei verbali di sezione da parte dei rappresentanti delle liste, che sono i soggetti principalmente deputati a controllare la regolarità dello spoglio e se del caso a sollevare formalmente osservazioni o contestazioni… occorre evitare che il ricorso sia proposto al mero scopo di riaprire le operazioni di scrutinio indicando vizi pur astrattamente plausibili, ma di cui non sia fornito un concreto principio di prova." (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2010, n. 3305).

2.2. A prescindere dalla condivisione dei principi affermati, le censure sollevate nella specie sono infondate.

2.3. Con il primo gruppo di censure "sub a)" si contesta la dichiarazione di nullità di alcune schede nelle quali è stato scritto il cognome M. nel rettangolo relativo alla lista n. 2 con segno di croce sul contrassegno della lista n. 1.

È da rilevare anzitutto che "ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante l’elezione del sindaco, del consiglio comunale dei comuni sino a 15 mila abitanti, per determinare il numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista minoritaria si deve avere riguardo alla cifra elettorale che coincide con il numero dei voti validi complessivamente conseguita dalla lista medesima, siano essi espressi con segno sul simbolo di lista, con o senza indicazione di preferenze ovvero solo con l’indicazione di preferenze atteso che nel sistema maggioritario operante in detti comuni il voto va alla lista, non essendo previsto il voto disgiunto." (Cons. St., sez. V, 29 febbraio 2006, n. 902).

Nel caso in esame, le schede devono considerarsi nulle perché sono volte a esprimere due preferenze e, in ogni caso, non consentono di acclarare quale sia stata la volontà reale dell’elettore.

In proposito, è stato più volte ricordato in materia elettorale che se l’elettore vota una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti ad altra lista (come asseritamene avvenuto nel caso de quo), il voto va annullato. Infatti, se l’elettore non ha contrassegnato la lista, ma ha espresso preferenze per candidati ad essa appartenenti, insieme alle preferenze così espresse viene anche ritenuto espresso il voto per la lista di appartenenza dei preferiti; sulla base di ciò non risulta ammissibile (oltre che non provata) l’asserita preferenza espressa per il ricorrente, laddove viene indicato un voto anche ad altra lista non di appartenenza.

Si deve aggiungere,inoltre, che,in base all’art. 57 del d.P.R. n.570 del 1960 "Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata."

2.4. Lo stesso discorso può essere fatto anche per quanto riguarda il secondo gruppo di censure (sub b) con le quali si lamenta la dichiarazione di nullità di alcune schede nelle quali è stato scritto il nome del ricorrente sul rigo all’interno del riquadro relativo alla lista n. 1, crociando sia il nominativo del candidato sindaco delle lista n. 1 che il contrassegno della medesima lista, apponendo una croce anche sul contrassegno della lista n. 2.

Anche questa censura è infondata, apparendo doveroso l’annullamento di una manifestazione di voto così contraddittoria, risultando apposti segni su entrambe le liste e non potendosi pertanto ricavarsi con certezza la volontà dell’elettore in merito alla lista votata.

Infatti, l’aver barrato entrambe le liste rende il voto a tal punto contraddittorio da rendere impossibile la scelta tra le due liste in merito all’espressione del voto.

2.5. Parimenti infondata è la censura "sub c" con la quale si lamenta la dichiarazione di nullità di una scheda perché la preferenza espressa mediante scrittura del nominativo considerata illeggibile, benché i caratteri individuabili consentissero comunque di ritenere formulato un voto in suo favore.

Il motivo in questione deve essere considerato generico perché non viene indicato in che maniera i caratteri vergati permettono di risalire al nominativo del ricorrente. Infatti, la mera asserzione che "la lettura di caratteri mal strutturati che compongono la parola scritta sulla scheda non potrebbe mai far desumere l’indicazione di altri nominativi simili al cognome MAGLIE, perché non ve ne sono all’interno di ambo le liste" non può certo ricondurre il voto al ricorrente, ma determina senz’altro la nullità della scheda in questione proprio in quanto non risulta in alcun modo espressa la volontà dell’elettore.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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