Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 22-07-2011, n. 29492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 24/11/10 il Tribunale di Messina rigettava le istanze di riesame di L.S. e M.R. avverso l’ordinanza di custodia cautelare 3/11/10 emessa nei loro confronti dal Gip di quel Tribunale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il L., in particolare, eletto sindaco del Comune di (OMISSIS) alla consultazione elettorale del maggio 2007, era accusato di avere ottenuto l’elezione grazie ai buoni uffici del potentato mafioso locale del "clan dei Mazzarroti" in cambio di successivi benefici specie nel conferimento degli appalti pubblici; il M., a sua volta, titolare di un’impresa di movimento terra, era accusato di avere profittato di tali benefici come prestanome del capo dei Mazzarroti, B.C., e ciò specialmente in occasione dei lavori succeduti agli eventi alluvionali del dicembre 2008, conferiti al M. al di fuori di ogni procedura di garanzia.

La prova degli illeciti accordi in più conversazioni intercettate tra molti dei soggetti interessati. Per M., in particolare, in una conversazione intercettata il 13/12/08 tra il geom. S. L. (responsabile pro tempore dell’ufficio tecnico del comune di (OMISSIS), ignaro dei lavori direttamente affidati dal sindaco L. al di fuori di ogni procedura, fosse pure contingibile ed urgente, al M. ed a persone da lui segnalate vicine al clan dei Mazzarroti come Si.Nu.) ed il M. medesimo e nelle conversazioni intercettate in carcere tra B.C. dopo il suo arresto (intervenuto nel febbraio 2009) e le persone volta per volta venute a colloquio (la convivente T.T., cugina del M., e la figlia Ro.). I contenuti dell’una e delle altre conversazioni chiarivano, secondo i giudici messinesi, la natura dei rapporti tra il Comune di (OMISSIS) e il M. da un lato e tra costui e gli uomini e le imprese vicini al B. dall’altro (in primis la ditta Futura 2004, riconducibile al B. medesimo).

Ricorrevano per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, sia il L. che il M..

Il primo rinunziava con dichiarazione del 23/3/11: ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una proporzionata somma alla cassa delle ammende ( artt. 591 e 616 c.p.p.).

Il secondo, premesso che l’accusa (originariamente di associazione mafiosa, poi di concorso esterno) riguardava l’emissione di 13 ordinanze di somma urgenza adottate dal sindaco di (OMISSIS) tra il 12/12/08 e il 11/2/09 in occasione delle piogge torrenziali che avevano devastato il territorio di quel Comune in pretesa contropartita coi pretesi favori elettorali ottenuti dal clan dei Mazzarroti (di cui il M. sarebbe stato mero prestanome) nella tornata elettorale del maggio 2007 e che di esse solo tre (tra il 13/1 e l’11/2/09) avevano riguardato (per lavori relativi al torrente (OMISSIS)) la ditta individuale del M., soggetto del tutto estraneo al procedimento di base sul voto di scambio ed a ogni altro procedimento precedente sulla criminalità organizzata di quella zona, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario e ciò sia per le puntualizzazioni di cui in premessa sia per la corretta lettura della conversazione telefonica intercorsa tra il geom. S. e il M. il 13/12/08, da cui si evince solo il desiderio del tecnico comunale di avere 1 conferma dall’interessato di ciò che già sapeva e cioè della sua presenza sul torrente (OMISSIS) in forza dell’ordinanza (successivamente riconosciuta legittima anche dalla commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale) adottata dal sindaco il giorno precedente nell’incalzare degli eventi di calamità naturale; il M., inoltre, era la ditta più qualificata alla bisogna e già si trovava sul posto con la Protezione Civile per salvare vite umane in pericolo (analoghe considerazioni sono fatte per la persona di Si.Nu., sponsorizzato – secondo l’accusa – dallo stesso M. presso il sindaco L. in una telefonata del giorno precedente perchè lo raccomandasse per dei lavori con il collega sindaco del vicino comune di (OMISSIS)); allo stesso modo i giudici di merito avevano male interpretato le conversazioni in carcere del B. (non solo la stessa, enfatizzata, del 24/2/09, ma anche quella, ignorata, del 20/2/09, dalle quali appare evidente che i naturali prestanome del detto B. avrebbero dovuto essere la convivente T.T. e il di lei cugino G.S.T. dopo che con la sorella Vincenza, cui in precedenza aveva intestato la Futura 2004, egli aveva ferocemente litigato, mentre proprio da ciò emergeva la posizione imprenditoriale autonoma del M., che però nei suoi lavori aveva utilizzato anche mezzi e personale della Futura 2004, rinnovando le ire del B. nei confronti della sorella); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la possibilità di configurare, sulla base della stessa interpretazione dei fatti fornita dall’accusa, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso a carico del M.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, infine, in ordine alla ritenuta esistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del L. e per il rigetto di quello del M.; la difesa del M. per l’accoglimento del proprio ricorso.

Il ricorso del M. è fondato per quanto di ragione.

Deve infatti darsi atto (conformemente alle doglianze del ricorrente) che le due fonti indiziarie su cui principalmente basa l’ordinanza del riesame non forniscono dati sufficienti e inequivoci a sostegno dell’imputazione (concorso esterno in associazione mafiosa).

Non la telefonata del 13/12/08 tra il geometra del comune di (OMISSIS) S.L. ed il M., dove il primo, lungi dal manifestare stupore per la presenza del secondo con i suoi mezzi sui luoghi dell’alluvione (il che, secondo l’accusa, avrebbe dovuto essere significativo dell’aggiudicazione dei lavori al M. da parte del sindaco in maniera assolutamente autonoma da ogni "confronto" cogli uffici comunali preposti al settore), voleva solo conferma della presenza dell’altro da lui notata passando per il posto (in località torrente (OMISSIS)), e, evidentemente in vista della formalizzazione dell’intervento, informarsi sul numero delle ore di lavoro previste ("qua un macello c’e", replica il M.) e dei mezzi impiegati (pala, escavatore e due camion). Ciò che invece appare dalla telefonata intercettata è sì una situazione di informale assegnazione discrezionale e diretta dei lavori, ma misuratamente giustificata dalla recente verificazione degli eventi alluvionali e dalla idoneità tecnica dell’operatore intervenuto.

Ciò tanto più se i lavori infine assegnati al M. furono tre su un totale di tredici (al di là dei buoni rapporti personali tra il M. e il sindaco L., attestati dalla precedente telefonata del 12/12/08 in cui il primo segnala al secondo un imprenditore amico, quel tal Si. legato ai "Mazzarroti", per altri lavori di urgenza nel vicino comune di (OMISSIS)).

Non i colloqui registrati in carcere nel febbraio-marzo 2009 tra il B. e i suoi familiari, laddove la reazione del detenuto alle informazioni della figlia Ro. (17/3/09) in merito alla accertata presenza di mezzi della "Futura 2000" sul cantiere del M. (non adeguatamente giustificate dal M. medesimo agli inquirenti che gliene chiedevano ragione) appaiono più di disappunto per il fatto in sè (per la riprovata gestione dell’impresa di famiglia da parte della sorella, che l’aveva indotto di recente alla costituzione di una nuova società intestata alla convivente e ad un suo familiare) che di timore per le indagini in corso. Nei precedenti colloqui di febbraio con la detta convivente T.T. il B. parla del M. (cugino della T.) come di soggetto da cui aveva, sì, delle aspettative economiche, ma senza negarne l’autonomia di impresa ("almeno lavori con tuo cugino … gli dici di lavorare … tanto i camion ce li ha R. …", ecc.).

In definitiva, dai dati utilizzati nell’ordinanza impugnata non si evince un particolare trattamento di favore per il M. da parte del sindaco di (OMISSIS) (specie in forza di passati voti di scambio politico-mafioso che li avesse evidentemente accomunati), nè si evince identità di interessi economici tra il M. e il B. e le persone a questo vicine (necessaria per configurare il primo come un prestanome del secondo, apparendo piuttosto l’alterità delle ditte e delle intraprese dei due).

Il provvedimento va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, che darà miglior contezza della sufficienza degli indizi a carico del M. per il reato contestatogli di concorso esterno in associazione mafiosa.

Assorbiti gli altri motivi.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Della rinuncia del L. al proprio ricorso e della sua conseguente inammissibilità si è detto.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di M.R. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Dichiara inammissibile il ricorso del L., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *