Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 22-07-2011, n. 29478 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con ordinanza in data 30.11.2010, respingeva la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di T.G. e S.B.B., con quella degli arresti domiciliari. Avverso la predetta ordinanza proponevano appello ex art. 310 cod. proc. pen. entrambi gli imputati; ed il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23.2.2011, confermava il provvedimento appellato.

2. Propone ricorso per cassazione avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame T.G., deducendo il vizio motivazionale. Osserva la parte che il Tribunale di Milano ha evidenziato la mancanza di documentazione attestante lo stato di convivenza tra l’imputato e K.M.S., la quale avrebbe ospitato il prevenuto in caso di concessione della misura degli arresti domiciliari; e che il Collegio ha pure considerato l’assenza delle condizioni per formulare un giudizio di affidabilità del ricorrente, necessario per potere accedere alla misura degli arresti domiciliari.

Ciò premesso, l’esponente rileva che dalla unione di T. e la K. sono nati due figli; che la donna conduce in locazione un appartamento ed esercita regolare attività lavorativa; che la K., nella dichiarazione di disponibilità ad accogliere T. presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, ha attestato di essere la convivente del predetto.

Considera che la residenza della donna e lo svolgimento di regolare attività lavorativa da parte della medesima sono circostanze da ultimo documentate all’udienza svoltasi avanti al Tribunale del riesame; e che le altre circostanze erano già state documentate al momento della richiesta di sostituzione della estrema misura cautelare in atto.

L’esponente ritiene che il giudizio espresso dal Tribunale del riesame sulle condizioni personali dell’imputato sia stato reso ignorando le predette circostanze. Ed osserva, in particolare, che il Collegio ha illogicamente richiamato le dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di convalida di arresto; in quella occasione, invero, T. aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e di non potere eleggere domicilio. La parte ritiene che le circostanze riferite al momento dell’arresto risultino smentite dalla documentazione successivamente prodotta. Oltre a ciò, il ricorrente rileva che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, non ha considerato che l’imputato ha integralmente risarcito il danno da reato.

Infine, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, considerando che il Tribunale ha errato nel ritenere T. soggetto inaffidabile, rispetto alla capacità di osservare il regime degli arresti domiciliari, sulla base di inconferenti valutazioni sulle condizioni personali del prevenuto.

3. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione anche S.B.B., deducendo il vizio motivazionale. Osserva la parte che il Tribunale di Milano ha evidenziato la mancanza di documentazione attestante lo stato di convivenza tra l’imputato e P.S.O., la quale avrebbe ospitato il prevenuto in caso di concessione della misura degli arresti domiciliari, presso l’abitazione di T. V.; e che il Collegio ha pure considerato l’assenza delle condizioni per formulare un giudizio di affidabilità del ricorrente, necessario per potere accedere alla misura degli arresti domiciliari.

Ciò premesso, l’esponente rileva che dalla unione di S. e la P. è nata una figlia; e che V. conduce in locazione l’appartamento ove la P. si è dichiarata disponibile ad accogliere l’imputato, in caso di concessione degli arresti domiciliari; che la P., nella dichiarazione di disponibilità ad accogliere S. presso la predetta abitazione, in regime di arresti domiciliari, ha attestato di essere la convivente del predetto. Considera che le predette circostanze sono state documentate al momento della richiesta di sostituzione della estrema misura cautelare in atto.

L’esponente ritiene che il giudizio espresso dal Tribunale del riesame sulle condizioni personali dell’imputato, sia stato reso ignorando le predette circostanze. Osserva, in particolare, che il Collegio ha illogicamente richiamato le dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di convalida di arresto; in quella occasione, invero, S. aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e di non potere eleggere domicilio. La parte ritiene che le circostanze riferite al momento dell’arresto risultino smentite dalla documentazione successivamente prodotta. Oltre a ciò, il ricorrente rileva che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, non ha considerato che l’imputato ha integralmente risarcito il danno da reato.

Infine, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, considerando che il Tribunale ha errato nel ritenere S. soggetto inaffidabile, rispetto alla capacità di osservare il regime degli arresti domiciliari, sulla base di inconferenti valutazioni sulle condizioni personali del prevenuto.

Motivi della decisione

4. I ricorsi, che vengono esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale del Riesame ha primieramente rilevato che entrambi i prevenuti sono stati condannati, per il delitto di furto aggravato in fattispecie tentata che da causa alla misura cautelare in atto, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; e che all’atto dell’arresto in flagranza i ricorrenti avevano la disponibilità di 22 arnesi atti allo scasso e di una fiamma ossidrica.

Sulla scorta di tali evenienze, il Collegio ha considerato, secondo un conferente percorso logico argomentativo che non presenta fratture logiche rilevabili in sede di legittimità, che doveva escludersi il carattere occasionale della condotta criminosa, pure a fronte dello stato di formale incensuratezza degli imputati; e che il giudizio prognostico sulla assenza di attività recidivante, era pertanto negativo.

Con riguardo alla condizione personale dei richiedenti, il Collegio ha considerato che la situazione non risultava mutata, in quanto lo stato di convivenza degli imputati con i soggetti disposti ad accoglierli in regime di arresti domiciliari non risultava documentalmente attestato. Il Tribunale ha poi rilevato che entrambi prevenuti, al momento dell’arresto, avevano dichiarato di essere senza fissa dimora; e che detta condizione di irregolarità non consentiva di formulare un giudizio di affidabilità, indispensabile per accedere alla invocata misura degli arresti domiciliari.

Come si vede, il Tribunale del Riesame ha valorizzato dati di fatto, inequivocamente accertati, tra i quali si riviene la circostanza che K.M.S. e P.S.O. hanno dichiarato di essere rispettivamente conviventi con T.G. e S.B.B., in assenza di alcuna documentazione al riguardo. Gli elementi da ultimo richiamati completano un quadro fattuale negativamente apprezzato dal Tribunale, in relazione alla valutazione prognostica circa la capacità dei due condannati di utilmente sottostare al regime proprio degli arresti domiciliari, caratterizzato dalla frammentarietà dei controlli, regime che richiede capacità di auto controllo e auto osservanza delle prescrizioni imposte. Come sopra evidenziato, infatti, il Tribunale ha argomentatamente escluso che la condotta criminosa potesse qualificarsi come occasionale ed ha perciò evidenziato la sussistenza di un elevato rischio di attività recidivante specifica.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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