T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 29-07-2011, n. 219 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società R. S.p.a., proprietaria della residenza turistico alberghiera R. A. situata in via Cima Tosa, n. 109, a Madonna di Campiglio, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale, esattamente citata in epigrafe, con la quale è stata approvata, in seconda adozione, una variante per opere pubbliche al p.r.g. del Comune di Pinzolo finalizzata al mutamento della destinazione di un’area situata a Campo Carlo Magno, in località Palagnole, detta anche Piazza Elvira, a monte della strada statale e prossima all’edificio alberghiero di sua proprietà, da "area sciabile" a "nuova area per impianti tecnologici", al fine di localizzarvi un impianto per il teleriscaldamento di Madonna di Campiglio.

La ricorrente, inoltre, ha chiesto l’annullamento della previa deliberazione della Giunta provinciale di Trento che, con riferimento alla compatibilità ambientale e alla valutazione d’incidenza, ha espresso una valutazione favorevole, con prescrizioni, al progetto preliminare denominato "Impianto di teleriscaldamento a biomassa" proposto dalla Società B..

2. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto i seguenti, articolati motivi di diritto:

– quanto alla deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo n. 72 del 2009:

I – "eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà nella valutazione dell’interesse pubblico", in quanto l’Amministrazione non avrebbe verificato l’effettiva sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi la realizzazione dell’opera, avendo omesso di considerare l’effettivo numero delle utenze che sarebbero servite dal nuovo impianto di teleriscaldamento, l’impatto sull’ambiente causato dal traffico degli autotreni per il trasporto delle biomasse e del gasolio necessario per la centrale, la possibilità che fra qualche anno la zona potrebbe essere servita dalla rete di metanizzazione, la quale sarebbe in grado di servire tutte le utenze, o che gli edifici si dotino di impianti solari termici e fotovoltaici;

II – "eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà nell’individuazione dell’area per la localizzazione dell’impianto; violazione dell’art. 26, comma 1, rubricato "Tutela dagli inquinamenti e sicurezza del territorio’, della l.p. 5.9.1991, n. 22", in quanto la scelta dell’area ove allocare l’impianto non sarebbe sorretta dalle necessarie indagini geologiche ed idrogeologiche, nonché dal consenso della Comunità di Fisto, oltre che da una previa indagine circa l’esistenza di siti alternativi;

III – "eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento", atteso che i due documenti, la deliberazione e la relazione di accompagnamento, si differenzierebbero nel calcolo della distanza tra il sito dell’impianto ed il fabbricato della ricorrente, in quanto nel primo di essi detta distanza sarebbe pari a m. 60, mentre nel secondo a m. 50, così concretandosi un’errata valutazione su di un rilevante dato di fatto; inoltre, non corrisponderebbe al vero quanto affermato circa la presenza di una barriera vegetale, che in realtà consisterebbe in poche piante destinate ad essere abbattute, e sarebbe stata del tutto trascurata l’importanza dell’esistente formazione rupestre;

IV – "eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento ed illogicità", stante la pretesa contraddittorietà tra la deliberazione e la documentazione allegata in ordine all’ampiezza dell’area oggetto della contestata modificazione della destinazione d’uso;

V – "violazione degli artt. 31 e 32, sulla procedura di approvazione e adozione del piano regolatore, della l.p. 4.3.2008, n. 1; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifeste", nella parte in cui sarebbe prevista una riduzione dell’ampiezza dell’area prescelta, essendo stata tale decisione di fatto assunta in assenza di valutazioni delle controdeduzioni oltre che in sede deliberativa non pertinente; inoltre, l’asserita diminuzione della superficie si concretizzerebbe in realtà nell’aumento di quella individuata in sede di prima adozione;

VI – "violazione dell’art. 33, recante "Varianti al piano regolatore generale’, della l.p. 4.3.2008, n. 1; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta", attesa la non conformità della localizzazione introdotta con la variante impugnata con le successive prescrizioni della nuova variante del p.r.g. in itinere;

VII – "eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e illogicità; sviamento", posto che non vi sarebbe uniformità nella documentazione circa l’esatta allocazione dell’impianto;

VIII – "eccesso di potere per carenza d’istruttoria; sviamento", in quanto la nominata via Castelletto sarebbe situata in altra località;

IX – "violazione dell’art. 18, recante "Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione’, della L.p. 14.6.2005, n. 6", perché non sarebbe stato acquisito l’obbligatorio parere dell’Amministrazione separata usi civici di Fisto;

– quanto alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1531 del 2007:

I – "violazione dell’art. 6, recante "Valutazione dell’impatto ambientale" della l.p. 29.8.1988, n. 28; eccesso di potere per difetto d’istruttoria";

II – "eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione";

III – "eccesso di potere per difetto di istruttoria, sotto altro profilo".

3. Si sono ritualmente costituiti in giudizio la società controinteressata B., la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Pinzolo, sollevando eccezioni e confutando le tesi sostenute nel ricorso, del quale hanno chiesto la reiezione perché infondato nel merito.

4. Successivamente all’introduzione del presente giudizio il Commissario ad acta del Comune di Pinzolo ha approvato in seconda adozione una variante al piano regolatore generale, di cui alla deliberazione n. 2 del 19.11.2009, seguita dalla deliberazione commissariale n. 1 del 23.2.2010, di adozione definitiva, e quindi dalla sua approvazione da parte della Giunta provinciale con provvedimento n. 751 del 9.4.2010. Alla luce della disciplina urbanistica sopravvenuta, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 giugno 2010, l’istante ha dedotto il seguente ulteriore, nuovo profilo di illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 2009:

X – "eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca fra provvedimenti dell’Amministrazione comunale; illogicità manifesta e violazione di legge in relazione all’art. 33, recante "Varianti al piano regolatore generale’, della l.p. 4.3.2008, n. 1", atteso che la nuova variante, entrata in vigore successivamente all’entrata in vigore della variante specifica, avrebbe novellato il piano regolatore destinando l’area in questione a zone e piste sciabili.

5. In prossimità dell’udienza di discussione le difese delle parti hanno presentato memorie riepilogative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1a. Come già esposto in fatto, costituisce oggetto di impugnazione la delibera del Consiglio comunale di Pinzolo n. 72, del 26 agosto 2009, con la quale è stata approvata, in seconda adozione, una variante per opere pubbliche al piano regolatore generale finalizzata all’individuazione di un sito, a Piazza Elvira di Campo Carlo Magno, per la costruzione di un impianto per il teleriscaldamento di Madonna di Campiglio e che ne ha modificato, conseguentemente, la destinazione urbanistica da "area sciabile" a "nuova area per impianti tecnologici". Il sito si trova nelle vicinanze della struttura ricettiva R. A. di proprietà della società ricorrente.

È oggetto di contestuale impugnazione anche la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1531, del 20 luglio 2007, che, con riferimento alla compatibilità ambientale e alla valutazione d’incidenza, ha espresso un giudizio favorevole, con prescrizioni, al progetto preliminare, proposto dalla controinteressata Società B., per la realizzazione di una centrale termica alimentata da biomassa legnosa, oltre che con una caldaia a gasolio di riserva e integrazione ed un gruppo elettrogeno di emergenza, con distribuzione del calore mediante una rete di tubazioni per circa 16 chilometri, che si estenderebbe a sud per servire Madonna di Campiglio e a nord verso alcune utenze di Passo Campo Carlo Magno.

1b. Vale rammentare che la deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo n. 71 del 2008, di prima adozione della variante in questione, la successiva deliberazione di integrazione n. 15 del 2009, unitamente alla menzionata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1531 del 20 luglio 2007, sono state impugnate dalla ricorrente società con il ricorso n.r.g. n. 274 del 2008, che è stato respinto da questo Tribunale con la sentenza 7 aprile 2010, n. 108.

Detta pronuncia è stata impugnata ed il ricorso è stato depositato in Consiglio di Stato il 13.7.2010, n.r.g. 6323.

2a. È necessario rilevare ulteriormente, quanto alla rinnovata impugnazione della deliberazione provinciale n. 1531 del 2007 di compatibilità ambientale, che con essa sono state riproposte le medesime censure presentate avverso la stessa deliberazione con il ricorso n. 274 del 2008 e già vagliate dal Tribunale con la menzionata sentenza di rigetto n. 108 del 2010, alla quale il Collegio deve quindi riportarsi.

Ciò, in quanto, rispetto a questa parte del presente ricorso e a quella sentenza, sussiste un problema di ne bis in idem. Questa regola esclude che il giudice della medesima giurisdizione possa nuovamente pronunciare su questioni già definite con sentenza (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, sez. II, 5.1.2010, n. 6; T.A.R. Piemonte, sez. II, 7.2.2009, n. 364; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30.3.2009, n. 3290; T.A.R. Toscana, sez. III, 29.4.2009, n. 719; C.d.S., sez. IV, 18.3.2008, n. 1153).

Ne consegue che, per questa parte, il ricorso in epigrafe, vista l’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi e costitutivi dell’azione proposta, oltre ad essere infondato alla luce delle argomentazioni contenute nella ricordata sentenza di questo Tribunale n. 108 del 2010 è, prima ancora, inammissibile quale ricorso recante, appunto, la riproposizione di una medesima domanda giudiziale già esaminata e respinta dallo stesso giudice.

2b. Dev’essere, invece, dichiarata ammissibile l’impugnazione della deliberazione comunale di seconda adozione della variante in questione, atteso che detto provvedimento non si concretizza come meramente confermativo, bensì come un atto che attua una rinnovata manifestazione di volontà, adottato a seguito di uno specifico ed ulteriore segmento istruttorio – procedurale e di una nuova ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento.

La seconda adozione della variante per opere pubbliche in esame è stata preceduta dal riesame della situazione che aveva condotto alla prima adozione, dall’acquisizione di pareri e dalla contestuale decisione sulle opposizioni e sulle osservazioni al piano come adottato con la deliberazione n. 71 del 2008. L’esperimento di detti ulteriori adempimenti istruttori, finalizzati alla rivalutazione degli interessi in gioco, ed il nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il procedimento di adozione di una variante urbanistica ha dato luogo ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione.

3a. Il ricorso avverso il provvedimento di seconda adozione della variante per opere pubbliche menzionato in epigrafe è, tuttavia, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sono, in proposito, fondate ed assorbenti le argomentazioni svolte con il sesto e con il decimo motivo, quest’ultimo introdotto con il ricorso per motivi aggiunti, ove è stata dedotta la non conformità della destinazione per impianti tecnologici dell’area in questione con le prescrizioni della successiva variante allo stesso p.r.g. (adottata in via definitiva ed approvata in epoca successiva alla variante per opere pubbliche qui in contestazione), la quale, alla stessa area, ha assegnato totalmente la destinazione ad impianti sciistici.

3b. Occorre innanzitutto osservare che la variante per opere pubbliche qui impugnata è stata definitivamente adottata in data 28.10.2009; che è stata approvata dalla Giunta provinciale di Trento con la deliberazione n. 2854 del 27.11.2009; che è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione il 9.12.2009 e che, quindi, è entrata in vigore il giorno 10 dicembre 2009.

Con essa, in località piazza Elvira, a Campo Carlo Magno, a monte della strada statale, un’area di circa 5.000 mq. aveva ricevuto una nuova destinazione urbanistica: da "area sciabile" a "nuova area per impianti tecnologici". Detta scelta è facilmente riscontrabile anche dall’esame della cartografia allegata agli atti di causa (cfr., doc. nn. 3, 4 e 5 in atti di parte ricorrente), dalla quale si evince che la nuova area per impianti tecnologici, destinata alla localizzazione del sistema di teleriscaldamento di Madonna di Campiglio, è indicata con una particolare simbologia di colore rosso rispetto alla circostante area sciabile facente parte del sistema piste ed impianti di risalita.

3c. Dopo aver avviato il procedimento per la variante specifica per opere pubbliche, il Comune di Pinzolo ha dato inizio all’iter di una variante al piano regolatore di più ampia portata, i cui segmenti procedurali hanno fatto temporalmente seguito a quelli della variante qui contestata.

Più precisamente, nell’intervallo di tempo intercorso tra la deliberazione di prima e quella di seconda adozione della variante per opere pubbliche oggetto del presente giudizio il Comune di Pinzolo ha iniziato il procedimento di adozione della variante di assestamento al piano regolatore con le deliberazioni n. 1, del 17.9.2008, e n. 1, del 5.3.2009, del Commissario ad acta, che hanno provveduto alla prima adozione del novello provvedimento pianificatorio, il quale è stato poi approvato in seconda adozione con la deliberazione n. 2 del 19.11.2009: quindi, successivamente all’impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo n. 72 del 26 agosto 2009 di seconda adozione della variante per opere pubbliche, ma anche dopo l’adozione definiva del provvedimento sub iudice, risalente al 28.10.2009. L’iter della nuova variante è proceduto con la deliberazione commissariale n. 1 del 23.2.2010 di adozione definitiva e, infine, con la sua approvazione da parte della Giunta provinciale con il provvedimento n. 751 del 9.4.2010, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in data 20.4.2010 che, pertanto, è entrata in vigore il giorno 21 aprile 2010.

In diversi termini, tutti i segmenti procedurali della nuova variante 2008/2010 sono stati adottati dopo i corrispondenti segmenti della variante per opere pubbliche e, addirittura, l’adozione definitiva della nuova variante è stata deliberata dall’Amministrazione comunale dopo tre mesi dall’entrata in vigore della citata variante per opere pubbliche, mentre l’approvazione a cura della Giunta provinciale è avvenuta dopo quasi cinque mesi.

3d. Quest’ultimo provvedimento pianificatorio di variante, adottato a cinque anni di distanza dall’entrata in vigore del piano regolatore, è dichiaratamente volto "al generale adeguamento del piano alle norme provinciali vigenti, all’aggiornamento della zonizzazione urbanistica rispetto alla base catastale georeferenziata, a rispondere alle esigenze emerse a livello locale", nonché a "conservare le caratteristiche paesaggisticoambientali del territorio".

In particolare, con la variante 2008/2010 si è inteso "aggiornare la disciplina sulle case per vacanze e sull’edilizia residenziale ordinaria; aggiornare ed adeguare la normativa relativa al settore del commercio; adeguare il piano con le nuove disposizioni contenute nella programmazione urbanistica superiore (PUP, PGUAP); disporre l’adeguamento cartografico catastale con georeferenziazione della zonizzazione territoriale; verificare lo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel piano; ridefinire il taglio di alcune normative che hanno evidenziato la necessità di precisazioni o modifiche correttive per migliorare la loro applicazione rimanendo comunque sempre all’interno della visione principale che ha caratterizzato il P.R.G. in vigore" (cfr., pag. 4 della relazione illustrativa che accompagna l’adozione definitiva).

Trattasi, quindi, di una organica variante di assestamento, già prevista dall’art. 42 della previgente legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, ora disciplinata dall’art. 33 della nuova l.p. 4.3.2008, n. 1.

Quanto al sistema delle piste e degli impianti, la nuova variante 2008/2010 ne ha dichiaratamente rivisto la perimetrazione, in adeguamento alle cartografie del PUP 2000 ed introducendo "un’unica cartografia al 10.000 dell’intero territorio che meglio raffigura e rappresenta l’unitarietà di destinazioni importanti quali il sistema piste impianti", nonché operato una "leggera rettifica delle aree sciabili", anche con l’ampliamento di alcune di esse fra cui quelle in località Colarin di Campiglio e Malga Cioca di Pinzolo.

Nella suddetta variante 2008/2010, nella nominata località piazza Elvira a Campo Carlo Magno l’area a monte della strada statale, nella quale in precedenza era stata prevista la destinazione urbanistica per "impianti tecnologici", è stata riperimetrata e ricompresa all’interno delle aree sciabili ed impianti, come è agevolmente riscontrabile dall’esame della cartografia allegata agli atti di causa (cfr., doc. n. 1 quater in atti di parte ricorrente di data 6.7.2010). Detta cartografia è chiara nell’evidenziare che il sito per impianti tecnologici è scomparso e che l’ampia area a ridosso della struttura alberghiera di proprietà della società ricorrente è stata destinata ad aree sciabili ed impianti, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 25 delle n.t.a.

4. Dall’esame diacronico delle varianti al piano regolatore generale di Pinzolo consegue, dunque, che il presente ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, l’eventuale annullamento della variante impugnata non sarebbe più produttivo di alcuna utilità per l’interessata R., dato che la sopravvenuta pianificazione territoriale entrata in vigore nel mese di aprile 2010 ha cancellato la localizzazione contestata con il presente ricorso.

Sul punto, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse va dichiarata ove, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato venga sostituito da un provvedimento successivo, che sia frutto di un riesame ed abbia carattere innnovativo (cfr., ex multis, C.d.S., sez. VI, 21.9.2010, n. 7000).

Questo è il caso in esame, atteso che la nuova variante urbanistica, adottata e approvata tra il 2008 e il 2010, è il frutto di un dichiarato riesame di tutto il sistema "piste e impianti" con conseguente riperimetrazione ex novo, comprendendo in esso anche la zona che, in precedenza, era stata destinata alla realizzazione del qui contestato impianto di teleriscaldamento a biomassa.

Detto specifico intervento di regolazione dei confini di tutte le zone sciabili, effettuato organicamente con uno strumento urbanistico dedicato anche a tale operazione, ha modificato, di conseguenza, la destinazione precedentemente impressa all’area in esame, presupponendo, evidentemente, il pianificatore comunale incongrua la localizzazione della centrale di teleriscaldamento sul confine di un’area sciabile ed a immediato ridosso di una struttura alberghiera.

In ogni caso, deve rilevarsi che la nuova destinazione urbanistica, in base al criterio cronologico che governa la relazione di efficacia tra atti successivi, ha dunque implicitamente abrogato quella precedente.

5a. Né può tornare utile all’Amministrazione resistente il richiamo all’art. 26 delle n.t.a. del p.r.g. che disciplina gli impianti per attrezzature tecnologiche, atteso che il comma 2 dell’articolo rinvia alla cartografia per l’individuazione delle aree da assegnare a strutture, attrezzature e impianti di interesse collettivo.

5b. Non corrisponde quindi al vero quanto affermato dalla difesa della resistente B. ove sostiene che, per la zona in questione, la nuova variante 2008/2010 non avrebbe potuto registrare la nuova destinazione già impressa con la variante per opere pubbliche perché questa sarebbe tuttora in itinere e, quindi, non ancora approvata.

5c. Né giova alla difesa della resistente Amministrazione comunale sostenere che la variante 2008/2010 non sarebbe una variante "generale", bensì "specifica": la normativa urbanistica provinciale distingue solo fra "varianti" e "varianti per opere pubbliche"; inoltre, al di là del nomen iuris, appare risolutiva l’analisi della portata sostanziale del provvedimento di variante al piano regolatore e quindi, nel caso in esame, il fatto che il novello strumento urbanistico abbia rivisitato tutti i confini della vasta zona sciistica del Comune di Pinzolo ricomprendendovi in essa anche la zona in precedenza individuata per localizzarvi un impianto di teleriscaldamento.

5d. Neppure sono pertinenti i richiami al primo periodo del comma 3 dell’art. 20 della l.p. 4.3.2008, n. 1, secondo cui: "i comuni non possono procedere all’adozione di nuovi piani regolatori generali o di loro revisioni prima dell’adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale o alle sue varianti". Infatti, il successivo periodo precisa che "in sede di approvazione delle varianti diverse dalle revisioni la Provincia verifica comunque la loro coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità". Inoltre, il comma 14 dell’art. 48 delle norme di attuazione del nuovo piano urbanistico provinciale, di cui alla l.p. 27.5.2008, n. 5, aveva stabilito che, fino alla data di approvazione dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori dei comuni possono essere "variati nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge urbanistica". Il rispetto delle condizioni poste dalle leggi provinciali a tutta la pianificazione comunale successiva alla nuova disciplina urbanistica del 2008 costituisce, quindi, una condizione di legittimità degli strumenti urbanistici sopravvenuti i quali, frattanto, sono assistiti dalla presunzione di legittimità.

Infine, è davvero singolare, altrimenti ovvia, l’osservazione che, per riportare nell’ultima variante 2008/2010 la specifica destinazione per attrezzature tecnologiche della zona di interesse sarebbe sufficiente un intervento di "coordinamento, in sede cartografica", in quanto è inconfutabile che la modificazione della cartografia allegata al piano regolatore abbisogna di un nuovo specifico intervento del pianificatore comunale attraverso l’adozione e l’approvazione di un novello strumento urbanistico.

6. D’altra parte, la necessità che le varianti specifiche già approvate dovessero essere incluse nell’ultima variante organica 2008/2009 del piano regolatore era stata segnalata anche dalla Commissione urbanistica provinciale, la quale, nelle valutazioni espresse e riportate nella conclusiva deliberazione provinciale di approvazione, aveva evidenziato che, di recente, era stata approvata una variante specifica al p.r.g. di Pinzolo, quella relativa al progetto di mobilità integrata Pinzolo – Madonna di Campiglio, e che era doveroso "conseguentemente, aggiornare le previsioni della variante in esame" (cfr., pag 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 751 del 2010). Né l’Amministrazione provinciale, né quella comunale, si sono però avvedute dell’esistenza di un’altra variante già in vigore: quella per l’insediamento dell’impianto di teleriscaldamento, le cui previsioni si presentavano a quel punto manifestamente incompatibili con la nuova, complessiva sistemazione dell’intera zona d’interesse ad area sciabile. Nessun adeguamento nella nuova variante a quella precedente, specifica per l’impianto di teleriscaldamento, è stato così eseguito, sicché quella localizzazione risulta implicitamente abrogata dalla nuova destinazione sciistica impressa all’intera zona di Piazza Elvira.

7. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per altra parte, improcedibile.

Le spese, come di regola, devono seguire la soccombenza sostanziale e devono pertanto essere poste a carico all’Amministrazione comunale di Pinzolo mentre, nei confronti delle altre parti resistenti, possono rimanere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 212 del 2009, lo dichiara:

– improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo 26 agosto 2009, n. 72;

– inammissibile quanto all’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2007, n. 1531.

Condanna il Comune di Pinzolo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), (di cui Euro 2.500 per onorari ed Euro 500 per diritti e spese), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore della Società ricorrente.

Compensa le spese del giudizio nei confronti della Provincia autonoma di Trento e di B. S.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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