Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 22-07-2011, n. 29477 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento in data 31.05.2010, il G.i.p. presso il Tribunale di Milano non convalidava il sequestro di urgenza disposto dalla polizia giudiziaria e disponeva ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, il sequestro preventivo dell’autovettura di proprietà di M.M.F., indagato per il reato ex art. 186 C.d.S., comma 7, per essersi rifiutato, in data (OMISSIS), di sottoporsi all’accertamento del proprio stato di alterazione psicofisica.

Avverso il predetto decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del’indagato; e la Suprema Corte, con sentenza in data 24.11.2010, qualificava il ricorso come istanza di riesame e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

1.1 Il Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza del 7.02.2011 ha respinto il ricorso proposto dal M., mantenendo il vincolo cautelare.

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento gravato risultava sorretto da conferente apparato motivazionale e che sussistevano i presupposti per una integrazione dell’apparato argomentativo ad opera dello stesso Tribunale.

Il Tribunale ha quindi affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalle L. n. 120 del 2010, la confisca prevista per le più gravi ipotesi di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ha natura di sanzione amministrativa accessoria. In relazione ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa, come nel caso di specie, il Tribunale ha poi richiamato l’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il giudice penale ben può valutare se il provvedimento di sequestro, già compiuto, risulti conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.

Ha osservato conclusivamente il Collegio che, dal verbale del 19.5.2010, risulta che M., simulando l’espirazione, si era di fatto rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e che pertanto sussistevano i presupposti legittimanti il sequestro amministrativo.

2. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano ha proposto ricorso per cassazione M.M., a mezzo del difensore. La parte deduce il vizio motivazionale dell’originario provvedimento impugnato, pure tenuto conto della motivazione integrativa fornita dal Tribunale del Riesame. La parte osserva che il giudice, nel disporre il sequestro del mezzo, è gravato da uno specifico obbligo motivazionale, dovendo escludersi che la confisca del veicolo possa qualificarsi ad oggi come obbligatoria. In punto di fatto, l’esponente rileva che M. non si è rifiutato di effettuare l’alcoltest, ma è risultato fisicamente inidoneo alle manovre espiratorie.

Con riferimento alla motivazione offerta dal Tribunale del Riesame, la parte rileva che il Collegio si è limitato a richiamare un precedente specifico a carico del M.; e considera che il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2010 e della Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 25.2.2010, Rv. 247042. Il ricorrente richiama, poi, le disposizioni in materia di confisca amministrativa del veicolo introdotte dalla L. n. 120 del 2010 e rileva che in mancanza di disposizioni transitorie deve ritenersi che la verifica della legittimità dei sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa debba avvenire alla stregua dei presupposti che oggi consentono la confisca amministrativa.

Ciò premesso, l’esponente ritiene che il Tribunale del riesame non abbia specificato quali siano i requisiti che giustificano il sequestro che occupa; ed osserva che il Collegio si è limitato a dare atto che nell’annotazione di servizio del 19.05.2010, risulta che M., simulando l’espirazione, si è di fatto rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico.

La parte ritiene che il Tribunale abbia violato le disposizioni sulla legge del procedimento amministrativo, che affermano il principio dell’obbligo di motivazione, principio pure costantemente affermato dalla Corte di Giustizia. Rileva che il Giudice di pace di Milano, adito dall’esponente, ha congelato il provvedimento di sospensione della patente di guida a carico del M.; e ritiene che ciò dimostri che l’esponente non rifiutò di sottoporsi all’alcoltest e che il predetto esame non potè essere espletato, versando il giovane in condizioni di inidoneità fisica al riguardo.

Sotto altro aspetto, il ricorrente rileva che secondo un filone giurisprudenziale, pure a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 120 del 2010, deve ritenersi che la confisca abbia ancora natura penale e non amministrativa. Considera inoltre che si è pure ritenuto che i sequestri penali disposti prima della novella del 2010, non possano convenirsi in sequestri amministrativi. In via subordinata, l’esponente chiede che la questione sia rimessa alla Sezioni Unite.

2.1 L’esponente ha presentato muovi motivi. La parte osserva che a seguito delle modifiche introdotte con L. n. 120 del 2010, le misure cautelari reali emesse in riferimento al disposto di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2, nella materia che occupa, devono essere annullate; e che qualora dovesse ritenersi perdurane il vincolo reale, dovrebbe allora trovare applicazione il disposto di cui all’art. 205 C.d.S., che regola l’opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Giova, primieramente, considerare che la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 (Codice della Strada). Ai fini di interesse, preme evidenziare che il legislatore, nell’intervenire sulla fattispecie della guida sotto l’influenza dell’alcol (art. 186 C.d.S., comma, 2, lett. c)), ha novellato le disposizioni concernenti la confisca, stabilendo: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224-ter".

La novella del 2010 ha poi aggiunto nella sezione 2, del capo 2 del titolo 6 del D.Lgs. n. 285 del 1992, il menzionato art. 224-ter, rubricato Provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. In relazione al tema che occupa, occorre considerare che l’art. 224-ter C.d.S. stabilisce che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione provveda al sequestro del mezzo ai sensi delle disposizioni dell’art. 213 C.d.S., in quanto compatibili. Sul piano procedimentale, è previsto che copia del verbale di sequestro sia trasmessa alla Prefettura del luogo della commessa violazione.

Mette conto, altresì, evidenziare che l’art. 224-ter cit. stabilisce che avverso il provvedimento di sequestro è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 C.d.S., disposizione che regola l’opposizione avanti all’autorità giudiziaria dell’ordinanza ingiunzione.

Il quadro normativo di riferimento, ora sinteticamente delineato – che presenta significativi elementi di novità rispetto a quello censito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 23428 del 25 febbraio 2010, Rv. 247042 – induce a ritenere che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, abbia natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria.

Si osserva che il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen.. Oltre a tale dato di ordine testuale, deve adeguatamente considerarsi, sul piano sistematico, il richiamo effettuato dall’art. 186, comma 2, lett. c), all’art. 224 ter, del medesimo C.d.S.: detto richiamo sta a significare che il sequestro finalizzato alla confisca viene gestito – in tutte le sue fasi – dall’autorità amministrativa; tanto è vero che, come sopra considerato, anche il relativo contenzioso segue l’ambito funzionale proprio delle sanzioni amministrative. La scelta effettuata dal legislatore appare, allora, di notevole rilievo al fine di giungere alla conclusione che si sia in presenza di confisca costituente sanzione amministrativa accessoria. Il predetto approdo risulta, vieppiù, avvalorato dal tenore complessivo dell’art. 224 ter C.d.S., che sembra contenere una disciplina unitaria per tutte le ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della confisca.

3.2 Il ritenuto carattere amministrativo del sequestro e della confisca del veicolo, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., per effetto della riforma introdotta dal legislatore nell’anno 2010, non sembra peraltro precludere l’operatività del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1; infatti, la richiamata fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S. mantiene la natura di reato, quale contravvenzione punita congiuntamente con l’ammenda e l’arresto. Conseguentemente, residua pure l’operatività del sequestro preventivo, qualora si riavvisi la necessità di sottoporre il veicolo, inteso come "cosa pertinente al reato", secondo il sintagma dell’art. 321 c.p.p., comma 1, a vincolo cautelare penale, ricorrendone gli specifici presupposti.

3.3 Non sfugge che la situazione verificatasi per effetto delle ricordate modifiche introdotte al codice della strada dalla L. n. 120 del 2010 presenta caratteristiche peculiari; in particolare, la trasformazione da penale ad amministrativo non riguarda l’illecito in sè considerato (l’art. 186 C.d.S.) ma unicamente la sanzione accessoria, che non attiene all’apparato sanzionatorio tipico previsto dall’art. 17 cod. pen.; e deve pure considerarsi che la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile da quella penale. Si registra, pertanto, continuità tra le due sanzioni accessorie, con la conseguenza che l’omogenea nuova sanzione può trovare applicazione anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. La fattispecie all’esame risulta, quindi, estranea dall’ambito applicativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, in materia di diritto transitorio in caso di depenalizzazione, come regolato dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n. 7394 del 16.3.1994, Rv. 197698. Tale soluzione è corroborata da esigenze di razionalità e di uguaglianza; ed è comunque conforme al principio del favor per il trattamento (quello amministrativo) più favorevole. Detto ordine di considerazioni evidenzia l’inconferenza del richiamo, pure operato dal ricorrente, alla fattispecie di cui all’art. 205 C.d.S., che regola i casi di opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.

4. Tanto premesso, deve rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che con riguardo ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni transitorie, v’è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; e che la loro perdurante legittimità non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare, alla stregua del disposto di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa (Cass. Sez. 4, sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv.

248859). La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito, con la decisione da ultimo richiamata, che sotto tale profilo, la misura adottata rimane valida, imponendosi al giudice penale di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti: la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dall’art. 186, comma 2, lett. c), ovvero il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del proprio stato di alterazione psicofisica, condotta che nel contempo realizza l’ipotesi di reato ivi prevista.

In relazione alle procedure incidentali pendenti in tema di sequestro preventivo, come nella fattispecie all’esame, si è poi chiarito che il principio della perpetuatio jurisdictionis e le maggiori garanzie offerte dalla procedura penale, consentano al giudice penale di delibare a tali fini la fattispecie.

5. Orbene, venendo a soffermarsi sul ricorso che occupa, deve evidenziarsi che lo stesso risulta infondato, atteso che il Tribunale ha coerentemente applicato i principi di diritto ora richiamati. Il Collegio, infatti, ha rilevato che la novella del 2010 non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca; e che spetta al giudice penale verificare, con riferimento ai sequestri disposti secondo le regole previgenti, se l’atto già compiuto risulti conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura. Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che dalla annotazione del 19.5.2010 risulta che M., simulando l’espirazione, di fatto si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico; e che, conseguentemente, permangono i presupposti per il mantenimento del vincolo già disposto dal G.i.p., anche sotto il profilo attuale del sequestro amministrativo.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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