Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-07-2011, n. 4538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso proposto innanzi al Tar Emilia il cittadino marocchino appellante ha impugnato il provvedimento della Prefettura di ForlìCesena che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare (presentata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102) con riferimento alla condanna (emessa dal Tribunale penale di Padova il 18 febbraio 2008) per il reato di violazione dell’ordine di espulsione, previsto dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, ritenuto precedente penale ostativo alla regolarizzazione del suddetto lavoratore.

Il Tar adito ha respinto il ricorso con la sentenza breve meglio indicata in epigrafe, condannando il ricorrente soccombente alle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza il cittadino marocchino ha proposto appello, deducendo in particolare che il reato previsto dall’art. 14, comma 5ter cit., non rientrava tra quelli riportati negli artt. 380 e 381 c.p.p., per i quali la norma in questione (art.1ter, comma 13, legge n.102 del 2009) espressamente escludeva la applicazione del beneficio della regolarizzazione; la difesa ha, altresì, richiamato il principio di diritto enunciato da questo Consiglio nella recente Adunanza Plenaria n. 8 del maggio 2011 in ordine alla incompatibilità del suddetto reato con le più favorevoli previsioni contenute negli artt. 15 e 16 della direttiva del Consiglio 2008/115, applicabile in Italia dal dicembre 2010.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di ForlìCesena, chiedendo il rigetto dell’appello.

Uditi, alla camera di consiglio del 29 luglio 2011, i difensori presenti per le parti, come da verbale, ed avvisati i medesimi della possibile decisione della controversia nel merito con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.

2. L’appello va accolto alla luce delle determinanti considerazioni di seguito illustrate e con espresso riferimento ai principi enunciati in materia dall’Adunanza Plenaria Cons. St. nn. 7 e 8 del 2011 cui questo collegio si conforma.

Giova premettere che l’Italia entro il 24 dicembre 2010 non ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/115/CE le cui disposizioni in materia di procedure di rimpatrio (artt. 15 e 16) non risultavano compatibili con la normativa nazionale che sanziona con la reclusione la condotta del cittadino di un paese terzo che, in violazione di un provvedimento di espulsione, rimane nel territorio nazionale senza giustificato motivo.

Pertanto, poiché le suddette disposizioni comunitarie presentano un grado di dettaglio sufficiente alla loro diretta applicazione nell’ordinamento nazionale (v. Corte Giust.CE sent.28 aprile 2011 in C.61/11 PPU), a partire dal 25/12/2010 la vigenza delle medesime comporta la disapplicazione automatica della norma interna che ha introdotto il reato di cui all’art. 14, comma 5ter del d.lgs. n. 286 /1998 con la correlata retroattività dell’effetto favorevole (come per la cessazione degli effetti della eventuale condanna già inflitta) in applicazione del principio del favor rei stabilito dall’art.2, comma 2, c.p.

In conseguenza nell’ordinamento vigente risulta venuta meno la previsione normativa che, in presenza del reato di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, costituiva il presupposto per il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal cittadino di un paese terzo ai sensi dell’art.1ter legge n.102 del 2009.

Pertanto, applicando i suddetti principi al caso di specie, la condanna inflitta all’appellante per violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale non esplica più effetti (per disapplicazione della norma incriminatrice) e conseguentemente il rigetto della domanda di emersione risulta illegittimo per carenza dei presupposti indicati dall’amministrazione, che dovrà, invece, riesaminare la medesima, conformandosi alle statuizioni della presente decisione(v.anche Cons. St. sez. terza, n. 2845/2011).

3. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,il ricorso di primo grado va accolto.

Le peculiari caratteristiche della questione e la sua novità consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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