Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 22-07-2011, n. 29475

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.C.M. ha proposto atto di opposizione avanti al Presidente del Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento in data 9.7.2010, con il quale il Tribunale di Cagliari aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio già disposta a favore del predetto; nel provvedimento di revoca si era considerato che l’istante, nell’anno 2008, aveva goduto di un reddito familiare complessivo di Euro 22.149,00, per effetto di guadagni non dichiarati.

2. Il Presidente del Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 7.10.2010, rilevato che nel caso di specie la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era intervenuta su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, rilevato che i redditi si riferiscono all’anno di imposta 2008, ha chiesto che questa Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso, basato su motivi manifestamente infondati.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Si rileva primieramente che il Presidente del Tribunale di Cagliari ha legittimamente qualificato l’opposizione come ricorso per cassazione; ritiene, invero, il Collegio che l’impugnabilità del decreto di revoca mediante ricorso per cassazione attenga alla sola ipotesi di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario competente.

Siffatto approdo ermeneutico, sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte nell’assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 115 del 2005, convertito in L. n. 168 del 2005 (cfr.

Cass. Sez. Un. 14 luglio 2004 n. 36168, Rv. 228666, che aveva peraltro escluso l’esistenza di un generale potere di revoca d’ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio, in assenza di richiesta dell’ufficio finanziario), va mantenuto anche con riguardo alla nuova formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, di guisa che il ricorso immediato per Cassazione deve ritenersi ammesso nella sola ipotesi di revoca in seguito a richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mentre in tutte le altre ipotesi occorre proporre ricorso ex art. 99 della medesima fonte al Presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.

Tale ricostruzione del sistema è avvalorata, sul piano letterale, dalla limitazione del ricorso per Cassazione al solo "decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d)" – ove il termine "richiesta" allude evidentemente a un’iniziativa dell’ufficio finanziario competente – e, sul piano sistematico, dalla considerazione che la revoca d’ufficio solitamente comporta una serie di valutazioni in fatto difficilmente contrastabili in sede di legittimità, (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32057 del 14/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248202).

5. Tanto premesso, si osserva che il gravame risulta manifestamente infondato. La parte opponente considera che l’inesistenza delle condizioni di non abbienza poteva essere accertata in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2010; e che il giudice avrebbe dovuto attendere l’esito del relativo procedimento penale, atteso che l’imputato conserva l’impegno a dichiarare le eventuali variazioni di reddito. Al riguardo, deve evidenziarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7710 del 05/02/2010, dep. 25/02/2010, Rv. 246698).

Orbene, nel caso di specie, la richiesta di ammissione al patrocinio è del 19.3.2010; conseguentemente, vengono in rilievo i redditi percepiti nell’anno 2008, che costituiscono il termine di riferimento per la dichiarazione dei reddituale dell’anno 2009. Pertanto, del tutto legittimamente, il Giudice procedente, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria sui redditi percepiti nel 2008 dal nucleo familiare del richiedente – indicazioni dalle quali risulta che l’istante nell’anno 2008 aveva goduto in reddito familiare complessivo di Euro 22.149,00, per effetto di guadagni non dichiarati – ha disposto la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Cagliari in data 23.3.2010. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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