Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-12-2011, n. 26997 Responsabilità civile solidale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 settembre 2008, NON notificata, accogliendo parzialmente gli appelli principali di Silec e incidentale di Resources Management Company – da ora RMC – ha ripartito i concorsi di colpa nella produzione del fatto dannoso avvenuto in (OMISSIS) con danneggiamento di una linea di trasferimento di petrolio greggio e del cavo telefonico e dei comandi interrati, durante la posa di condutture per il sistema di adduzione per il riuso industriale dei reflui del depuratore di (OMISSIS), come segue:

a. trenta per cento di responsabilità alle società Silec e RMC;

b. quindici per cento di responsabilità a ciascuno dei progettisti C. e V.;

c. dieci per cento di responsabilità a carico di ACEGAS; La Corte ha quindi condannato la Silec a rifondere ad Acegas solo il 50% dello accertato 10 per cento, ferme restando altre statuizioni assunte: a sollevato la RMC dall’onere di pagamento della CTU di primo grado: ha quindi provveduto al riparto delle spese processuali come in dispositivo.

2. Contro la decisione hanno proposto ricorso gli ingegneri progettisti V.C. e C.C., affidato a sei motivi.

RESISTONO con controricorso la ACEGAS spa; la Silec spa; la RMC spa.

Non resiste la spa Assicurazioni Generali, intervenuta il 5 novembre 2009, quale cessionaria del diritto vantato dalla SIOT, estromessa dalla lite con ordinanza del 15 aprile 2004. La notifica del ricorso alle Generali è avvenuta in data 5 novembre 2009.

MEMORIE sono state prodotte dai ricorrenti.

Motivi della decisione

3. Il ricorso dei professionisti incaricati di redigere il procetto esecutivo dal disciplinare di incarico, soggetto ratione temporis alla disciplina dei quesiti, non merita accoglimento, per le seguenti considerazioni. Per chiarezza espositiva si darà dapprima una sintesi descrittiva dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

3.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione allo accertamento del nesso di causalità nella misura del quindici per cento per ciascun progettista. La tesi è che il progettista che non partecipa alla direzione dei lavori non entra nel rapporto di causalità con il danno provocato dallo scavo fatto senza le necessarie cautele.

Quesito a ff. 13.

Nel SECONDO motivo si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. sul rilievo che i progettisti, inadempienti verso il committente, non potevano essere condannati a risarcire i danni al terzo danneggiato dalla ditta appaltatrice. Quesito in termini a ff. 15.

Nel TERZO motivo si deduce ancora error iudicando, per la violazione degli artt. 1176, 2043 e 2236 c.c. sotto il profilo della mancanza dello elemento soggettivo della colpa. Quesito a ff. 23.

Nel QUARTO motivo si deduce l’error in iudicando per violazione degli artt. 1655 e 2043 c.c. in relazione alla valutazione della responsabilità dello appaltatore, obbligato a verificare la congruità del progetto. Quesito a ff. 28.

Nel QUINTO motivo si deduce ancora error in iudicando per la violazione dello art. 1988 c.c. sul rilievo che ferma la responsabilità della ACEGAS non poteva essere pronunciata una condanna diretta dei progettisti chiamati in causa.

Nel SESTO MOTIVO, IN VIA SUBORDINATA, si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ripartizione della responsabilità ex art. 2055 c.c. sul rilievo che in relazione a fatto controverso e decisivo la Corte di appello non compie una congrua motivazione comparativa delle varie quote di responsabilità. 4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Preliminarmente, al fine di verificare la continuità e coerenza della linea difensiva degli ingegneri progettisti, occorre far riferimento alle doppie conclusioni formulate negli appelli riuniti:

a. Le conclusioni dello atto di citazione di appello in data 13 febbraio 2005 proposte contro la ACEGAS spa in relazione al coinvolgimento dei progettisti nella condanna al risarcimento danni in favore della Siot, proprietaria dell’oleodotto danneggiato e in relazione alla pretesa di manleva e garanzia svolta dalla ACEGAS ed alla domanda di rimborso delle somme che la ACEGAS avrebbe dovuto versare alle Assicurazioni Generali succeduta nel credito della SIOT;

b. le conclusioni rese nella comparsa di risposta del 14 maggio 2007 in relazione allo appello proposto dalla SILEC SPA, che sono sempre dirette contro la ACEGAS e che ripetono la linea difensiva sopradetta.

Una seconda puntualizzazione attiene al cd. fatto dannoso, come delimitato dai giudici del merito, con riferimento alla domanda proposta per responsabilità extracontrattuale dalla danneggiata SIOT nei confronti della appaltatrice ACEGAS, che si era costituita ed aveva chiamato in giudizio la società SILEC cui aveva conferito incarico per una indagine tecnica strumentale alla progettazione, e quindi aveva chiamato anche gli autori del progetto esecutivo dell’opera, svolgendo domanda di accertamento della responsabilità esclusiva e o concorrente, ovvero di garanzia in senso proprio.

Il tribunale prima e quindi la Corte, in relazione ai diversi profili di responsabilità dello accaduto, hanno ritenuto di accertare la responsabilità solidale al risarcimento del danno, quali contraddittori della società attrice SIOT e quindi dello intervenuto assicuratore Assicurazioni Generali che aveva pagato il danno. Una terza puntualizzazione attiene alla responsabilità solidale del fatto dannoso imputabile a più persone fisiche o giuridiche, secondo la disciplina di cui allo art. 2055 c.c. che prevede una responsabilità solidale per lo intero danno verso il danneggiato ed un riparto prò quota, con il criterio sussidiario "nel dubbio" della solidarietà. Questo riparto è stato modificato dal secondo giudice rispetto al primo, con un aggravamento delle quote per gli ingegneri, che passano dal 10 al 15% a carico di ciascun progettista. Mentre nessuna delle altre parti ha impugnato su tale punto, il ricorso degli ingegneri contesta in toto lo accertamento della propria responsabilità professionale, a titolo contrattuale e a titolo aquiliano.

In relazione alle tre puntualizzazioni, i motivi del ricorso, soggetti ratione temporis al regime dei quesiti non meritano accoglimento, risultando in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

INAMMISSIBILE è il primo motivo, sia perchè privo della sintesi descrittiva, sia perchè nel negare il nesso di causalità, non contesta la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff. 18 e 19 della motivazione allorchè accerta da un lato la responsabilità contrattuale verso la Acegas, rilevandosi che lo incarico non era quello di elaborare un progetto su carte e tracciati presunti, ma un progetto esecutivo fondato su rilievi concreti utilizzando tutti i contatti necessari con i professionisti incaricati della progettazione di massima, nonchè con autorità ed enti terzi. Negligenza grave nella esecuzione del mandato. D’altro lato la Corte accerta la responsabilità aquiliana, sempre per colpa grave, in relazione al concorso nella produzione del danno all’oleodotto, con un accertamento in concreto e pro quota del 15%.

LA FORMULAZIONE del quesito non contiene una proposta costruttiva di una regula iuris, ma solo la NEGAZIONE di una responsabilità civile che risulta chiaramente e correttamente motivata. La responsabilità verso il terzo è per imputabilità soggettiva per colpa e la causalità attiene a condotta negligente ed omissiva.

Inammissibile è il secondo motivo, privo della sintesi descrittiva e privo di decisività in relazione al titolo di responsabilità aquiliana come accertato dai giudici del merito con chiara ratio decidendi a ff. 18 e 19.

Manifestamente infondato è il terzo motivo, posto che l’elemento soggettivo della imputabilità, a titolo di colpa aquiliana emerge dalla chiara ratio decidendi già richiamata.

Manifestamente infondato è il quarto motivo che attiene alla valutazione della responsabilità dello appaltatore, che non è esclusiva, ma concorre con quella dei progettisti, per le ragioni esposte dai giudici del merito.

Manifestamente infondato è il quinto motivo, atteso che in relazione alla unitarietà del fatto dannoso, ciascuna parte risponde per il suo particolare concorso di colpa e causale, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte: vedi Cass. 12 ottobre 2005 n. 20646, 7 giugno 2006 n. 13272 e 8 agosto 2007 n. 17397 per utili riferimenti.

INAMMISSIBILE il sesto motivo in quanto denuncia come vizio di motivazione un eventuale error in iudicando peraltro insussistente per le ragioni anzidette.

NULLA aggiungono i vari controricorsi che deducono ragioni di inammissibilità o di infondatezza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti V.C. e C.C. a rifondere ai resistenti AGEGAS SPA, SILEC SPA E RMC SPA, le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno, nella misura di Euro 5.200,00 di cui Euro 200 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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