Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 22-07-2011, n. 29447 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 20/07/2010, il g.u.p. del tribunale di Firenze, su concorde richiesta delle parti, applicava a M. D., per i reati di cui agli artt. 628 – 648 c.p., riuniti ex art. 81 c.p., a titolo di aumento per continuazione con altri fatti giudicati da altri Tribunali con sentenze passate in giudicato, la complessiva pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.920,00 di multa. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia il P.G. che lo stesso imputato.

Il P.g. si duole della ritenuta continuazione sostenendo che mancava la prova dell’effettiva programmazione "a priori" di tutti i reati.

L’imputato, si duole, invece, del fatto che il g.u.p. aveva erroneamente qualificato il reato di cui al capo b) come ricettazione laddove, dalle prove assunte, si desumeva la sussistenza del diverso e meno grave reato di furto. p. 3. Entrambi i ricorsi vanno ritenuti infondati. Quanto a quello del P.g., va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tutte le statuizioni non illegali, concordate dalle parti, non possono più essere rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Nel caso di specie, poichè il ricorrente non ha evidenziato alcuna illegalità della pena concordata, il ricorso dev’essere respinto.

Quanto al M., va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, cosi come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b)": SSUU 5/2000 Rv. 215825. Tuttavia, la denuncia circa l’erronea qualificazione giuridica del fatto non può spingersi fino al punto da sindacare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato attraverso un riesame delle risultanze di merito. Nel caso di specie, deve ritenersi, da una parte, che il giudice abbia, seppure implicitamente, effettuato la verifica della correttezza della qualificazione giuridica alla stregua del capo d’imputazione e, dall’altra, che lo stesso ricorrente abbia indicato elementi fattuali del tutto generici a sostegno della propria tesi e tali, quindi, da non far censurabile la decisione del giudice. p. 4. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi infondate e vanno rigettate con conseguente condanna del M. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso del Procuratore Generale RIGETTA Altresì il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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