Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4554 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Gli appellanti hanno partecipato alla procedura di preselezione per il reperimento di operatori socio sanitari indetta con bando di concorso dell’Azienda Sanitaria di Paola del 21 maggio 2007.

Con ricorso proposto davanti al T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, hanno impugnato il provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, n. 1585 del 29 aprile 2008, con il quale sono state annullate la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Paola n. 428 del 21 maggio 2007, con cui era stato indetto il concorso, e la determina dirigenziale n. 165/2007 dell’Azienda di Paola di nomina della Commissione esaminatrice.

2.- Il T.A.R. di Catanzaro con la sentenza della Sezione II, n. 1201 del 6 novembre 2009, ha respinto il loro ricorso avendo rilevato che:

– "l’art. 7 della legge regionale n. 9/2007 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 16 maggio 2007, supplemento straordinario del 22 maggio 2007, n. 1) ha disposto l’accorpamento delle undici Aziende Sanitarie esistenti sul territorio in cinque Aziende Provinciali, con l’esplicita previsione (art. 7, terzo comma) che dalla data di entrata in vigore della legge gli organi delle vecchie Aziende sarebbero cessati di diritto dalle loro funzioni";

– "Ai sensi dell’art. 37, la legge regionale n. 9/2007 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cioè in data 23 maggio 2007";

– "Il bando di concorso di cui si discute è stato emanato in data 21 maggio 2007 e risulta, quindi, in palese contraddizione con il disposto accorpamento, atteso che le esigenze di personale (che una procedura di preselezione intende evidentemente soddisfare) si sarebbero ormai dovute valutare tenendo conto della nuova realtà complessiva costituita dall’Azienda Sanitaria Provinciale, in cui erano confluite ben quattro vecchie Aziende".

Risulta quindi "certamente incongruo che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Paola abbia indetto il bando di questione, senza tener conto di un provvedimento normativo che, sebbene non ancora formalmente in vigore, era, per il suo rilievo, certamente ben noto agli operatori del settore (la legge n. 9/2007 è il collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007)".

3.- Gli appellanti ritengono errata l’indicata sentenza sotto diversi profili, ed hanno sostenuto che:

– il bando era stato emanato il giorno prima del disposto accorpamento dell’Ente e quindi il procedimento preselettivo era stato avviato da un Ente ancora nel pieno svolgimento delle sue funzioni;

– il bando riguardava una preselezione (e non delle vere assunzioni), per cui non era necessaria la preventiva autorizzazione regionale alle assunzioni;

– la preselezione poteva comunque risultare funzionale alle più complesse esigenze della nuova Azienda, considerata anche l’accertata grave carenza di personale di supporto nei servizi sanitari;

– risultava comunque violato l’affidamento e la buona fede dei soggetti partecipanti alla procedura e violata la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per la mancata partecipazione degli interessati al procedimento;

– mancava una valida ragione di pubblico interesse all’annullamento degli atti della procedura in questione.

4.- L’appello non può tuttavia essere accolto.

Per principio pacifico, infatti, la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003).

Facendo applicazione di tale principio e sulla base degli elementi riguardanti il caso in esame, che si sono su ricordati e, in particolare, della circostanza che l’Azienda Sanitaria di Paola, per effetto della legge regionale n. 9 del 2007, era stata incorporata nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a decorrere dal 23 maggio 2007 (un giorno dopo la pubblicazione della citata legge regionale e due giorni dopo l’emanazione del bando di concorso), devono essere integralmente condivise le considerazioni svolte sulla questione dal giudice di primo grado il quale ha ritenuto che:

a) "è irrilevante che la procedura in questione fosse finalizzata alla preselezione (e non all’assunzione) dei partecipanti, in quanto anche il vaglio dell’esigenza e delle eventuali modalità della preselezione doveva essere effettuato alla luce dell’imminente accorpamento", e quindi delle esigenze della "nuova realtà complessiva costituita dall’Azienda Sanitaria Provinciale, in cui erano confluite ben quattro vecchie Aziende";

b) "la circostanza che il bando sia stato emanato due giorni prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 9/2007 non elide il contrasto di tale provvedimento con le finalità perseguite da tale legge", tenuto anche conto della sicura anteriore conoscenza dei relativi contenuti da parte della dirigenza della Azienda sanitaria di Paola;

c) "l’Amministrazione ha indicato il pubblico interesse posto a fondamento dell’annullamento, specificando che l’Azienda Sanitaria di Paola era stata incorporata nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con conseguente risoluzione di ogni attività e funzione alla prima collegata (e necessaria caducazione, pertanto, di ogni provvedimento assunto sulla base di esigenze, non più attuali, della ex Azienda Sanitaria di Paola)";

d) "la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nell’ipotesi di atti amministrativi generali (come il bando, incluso il suo annullamento o la sua revoca), come disposto dall’art. 13, primo comma, della legge n. 241/1990";

e) l’annullamento, per quanto indicato, "risulta adeguatamente motivato tramite il semplice riferimento all’intervenuto accorpamento dell’Azienda Sanitaria di Paolo nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza".

5.- L’appello, per gli esposti motivi, deve essere in conclusione respinto.

Nulla per le spese per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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