Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4553 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il Consiglio di Stato – Sez. V, con la sentenza n. 878 del 4 marzo 2008, ha accolto l’appello proposto dal dr. L. M. avverso la sentenza del TAR per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, n. 3255 del 20.10.1998, affermando che l’interessato, "il più anziano degli aiuti e in possesso dell’idoneità primariale, ha svolto le funzioni primariati per 42 mesi. Il posto sul quale sono state espletate le funzioni di primario era vacante per la morte del titolare, come risulta dall’attestato della Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero del 13 luglio 1992. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l’assegnazione al Dott. M. del trattamento economico spettante al primario" a decorrere dal 7 agosto 1989 e per 42 mesi.

La predetta sentenza della Sezione V ha quindi concluso che al Dott. M., "devono essere riconosciute le differenze retributive nei termini temporali indicati, con interessi e rivalutazione monetaria secondo i meccanismi di legge".

2.- Con il ricorso in esame il dr. L. M. chiede ora l’esecuzione della indicata sentenza che l’amministrazione non ha eseguito.

Il dr. M., in proposito, ha affermato di aver notificato la predetta sentenza, in data 15 gennaio 2009 e di aver successivamente notificato, alla A.S.L. Napoli 1 Centro – Gestione Liquidatoria della ex U.S. L. n. 40 di Napoli, in data 19 novembre 2009, atto stragiudiziale di diffida con cui ingiungeva l’Ente a dare esecuzione alla sentenza.

Motivi della decisione

3.- Il ricorso deve essere accolto.

Infatti l’indicata sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, n. 878 del 4 marzo 2008 non risulta eseguita. Né l’amministrazione, peraltro non costituitasi in giudizio, ha fatto pervenire alcuna comunicazione sulla questione in vista della trattazione della questione in Camera di Consiglio.

4.- La Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40 di Napoli doveva (e deve) quindi provvedere ad eseguire la sentenza in questione provvedendo al pagamento in favore del ricorrente di quanto a lui dovuto in esecuzione della predetta sentenza, con rivalutazione ed interessi.

Deve pertanto essere assegnato alla Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40 di Napoli un termine per provvedere all’esecuzione della predetta sentenza.

Qualora l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il termine assegnatole, all’esecuzione della stessa dovrà provvedere, su richiesta della parte, un commissario "ad acta" che provvederà in sostituzione della stessa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie il ricorso in epigrafe, n. 2895 del 2011, proposto da L. M., per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 878 del 4 marzo 2008 e, per l’effetto, ordina alla Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40 di Napoli, nella persona del rappresentante legale p.t., di provvedere all’esecuzione della predetta sentenza entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente decisione.

Per il caso che l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il termine assegnatole, nomina sin da ora Commissario ad acta il Dirigente Coordinatore Responsabile dell’Area Assistenza Sanitaria della Regione Campania che dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza, anche a mezzo di funzionario del suo Ufficio da lui delegato, nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta).

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento di euro 1.500.00 (euro millecinquecento/00), in favore dell’istante per le spese e competenze del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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