Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-12-2011, n. 26994 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato tra il 9 ed il 24 settembre 1994 C.C., G.G. e C.A., in proprio e quali eredi di C.D., convenivano dinanzi al Tribunale di Salerno D.P.M., la Sita s.p.a. e la Sai Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice Rea dell’autobus, ritenendo il primo responsabile del sinistro occorso in (OMISSIS), nel quale il loro congiunto C.D., alla guida della sua Vespa 125, aveva riportato lesioni di tale gravita da averne causato la morte il (OMISSIS). Esponevano gli attori che la responsabilità esclusiva del sinistro andava riconosciuta al conducente dell’autobus, il quale aveva occupato parzialmente la mezzeria opposta al suo senso di marcia verso (OMISSIS) non aveva posto in essere gli accorgimenti e le manovre necessarie per evitare la collisione e limitarne le conseguenze; affermato che il loro congiunto costituiva per loro un fondamentale sostegno economico e che la sua morte aveva causato lo stravolgimento della loro esistenza, chiedevano la solidale condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in dipendenza dell’evento, vinte le spese. Costituitesi proprietaria e società assicuratrice e chiamata in causa la Vittoria Assicurazioni (assicuratrice del motociclo), il Tribunale di Salerno, quale sezione stralcio ex L. n. 276 del 1997, con sentenza n. 3163/94, dichiarava la corresponsabilità nella misura di 2/3 a carico del conducente il motociclo e di 1/3 a carico del conducente l’autobus, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 280.000,00 oltre interessi legali, dichiarando cessata la materia del contendere sulla riconvenzionale della Sita. A seguito dell’appello della Fondiaria (già Sai), la Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame depositata in data 1.4.2009, in riforma di quanto statuito in primo grado rigettava le domande dei C. e della G., ritenendo sussistente l’esclusiva responsabilità del conducente del motociclo.

Ricorrono per cassazione C.C., G.G. e C.A., in proprio nella qualità di eredi di C. D. con tre motivi di cui solo il terzo assistito da quesito ed aventi tutti ad oggetto difetto di motivazione in ordine all’accertamento dell’esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità del conducente dell’autobus.

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine alle risultanze istruttorie e alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Con il terzo motivo si deduce ancora difetto di motivazione e violazione dell’art. 2054 c.c., formulando il seguente quesito: "se sia comunque applicabile l’art. 2054 c.c. tutte le volte in cui la ricostruzione in fatto della dinamica di un sinistro automobilistico, che comporti l’individuazione della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti coinvolti, sia consapevolmente solo una delle ipotesi possibili che non esclude la plausibile individuazione di una diversa dinamica che implichi la corresponsabilità dei soggetti coinvolti".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze da trattarsi congiuntamente, aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum del difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità esclusiva del C.D..

Deve innanzitutto rilevarsi che la sentenza impugnata è ampiamente e logicamente motivata, sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa (in particolare prove testimoniali e rapporto dei carabinieri) non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità.

Inoltre, a parte la considerazione che il ricorso è inammissibile per omessa ed erronea formulazione dei quesiti (con riferimento al solo il terzo motivo, assistito da quesito ex art. 366 bis c.p.c.), dette doglianze tendono a un non consentito riesame degli elementi di fatto su cui la Corte di Salerno ha fondato la propria decisione. In particolare il ricorrente non ha tenuto conto che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (sul punto, Cass. n. 8897/2008).

Infine, fermo restando quanto già detto in tema di sufficienza della motivazione, non può questa Corte procedere ad un nuovo esame della dinamica del sinistro.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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