Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 22-07-2011, n. 29426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 4/10/2010 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 24/10/2007 con la quale il Tribunale di Lucca aveva ritenuto F.M. responsabile del reato di ricettazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, prescrittosi – secondo la nuova normativa – alla data del settembre 2010;

2. Illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità non su prove dirette ma solo sull’acquisizione della copia dell’assegno – provento di furto – speso dal ricorrente. La Corte, nel desumere la penale responsabilità dell’imputato dal fatto che non avesse saputo fornire "alcun elemento di chiarezza per comprendere come mai il suo documento identificativo in fotocopia si trovasse presso quel supermercato", avrebbe utilizzato "una tautologia che nulla spiega e finendo, finanche, per utilizzare un elemento a carico dell’imputato nell’esercizio di una sua facoltà (quella di rimanere contumace)". 3. Violazione dell’art. 157 c.p.: la censura è fondata. Infatti, premesso che come dies a quo va considerata la data del furto dell’assegno (28/07/2000), la prescrizione di anni dieci (oltre gg 50 di sospensione) deve ritenersi maturata il 16/09/2010 e, quindi, prima della sentenza appellata. Irrilevante deve ritenersi la recidiva che, benchè contestata, non è stata valutata ai fini dell’irrogazione della pena: in terminisi Cass. 18595/2009 Rv.

244158; "qualora la recidiva, pur oggetto di contestazione, non sia stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè maturi la prescrizione del reato, dell’aumento di pena ad essa collegato"; Cass. 43771/2010.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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