Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4552 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, – Sez. Staccata di Brescia, il signor S. M. aveva impugnato il provvedimento con il quale, il 10 settembre 2010, il Prefetto di Mantova aveva disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor J. F., ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, a causa dell’esistenza di "pregiudizi penali ostativi" e, in particolare, per la violazione dell’art. 14 del Testo Unico (d. lgs. n. 286/1998).

Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal T.A.R. il signor S. M. ha proposto appello sostenendo che la domanda di regolarizzazione non è stata accolta unicamente in forza di un precedente penale per la violazione dell’art. 14 del testo unico sugli stranieri ed ha lamentando l’errata interpretazione, da parte del Giudice di primo grado, dell’art. 1ter della menzionata legge n. 102/2009.

2. – L’appello è fondato e deve essere accolto.

La questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU).

Per effetto dell’entrata in vigore della indicata Direttiva si è determinata l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 10 maggio 2011).

Ne consegue che il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, non può ritenersi insensibile, in quanto tuttora sub iudice, al mutamento della normativa di riferimento, sì che, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dal lavoratore extracomunitario per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter citato, essere considerata ostativa all’accoglimento della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare, esso deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto della detta istanza, che pertanto deve essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2845 del 12 maggio 2011).

3. – In definitiva l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza appellata.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 5008 del 2011 R.G.), come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, – Sez. Staccata di Brescia, Sezione I n. 101 del 12 gennaio 2011.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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