Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 22-07-2011, n. 29425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 20/05/2010, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza pronunciata in data 4/04/2007 con la quale il g.u.p. del tribunale della medesima città aveva ritenuto S. S. responsabile dei reati di ricettazione aggravata di un certificato di proprietà in bianco provento di furto, di falso materiale del suddetto certificato, di soppressione o occultamento del certificato di proprietà,di falsità materiale e contraffazione ed uso di sigilli dello Stato.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere entrambi i giudici di merito affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di un dato probatorio non solo inesistente ma del tutto opposto a quello risultante dall’annotazione dell’attività di indagine della Polstrada. Infatti, entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che il ricorrente fosse consapevole dei reati addebitatigli atteso che, all’atto del controllo effettuato dalla Polstrada, era stato il S. ad esibire agli agenti di Polizia la documentazione oggetto di ricettazione, ovvero il certificato di proprietà intestato a G.F., oltre alla carta di circolazione. Sennonchè, tale dato era smentito dall’annotazione della Polstrada dalla quale risultava che il conducente (ossia il coimputato N.) "esibiva la cartata di circolazione intestata a G.F. (…), certificato di proprietà (…) ed un atto notarile (…)".

La Corte, poi, non aveva preso in considerazione le dichiarazioni rese dal S. nell’immediatezza dei fatti.

La Corte, infine, aveva omesso di considerare l’invocata derubricazione – da ricettazione in incauto acquisto – al motivo sub 4 dei motivi di appello, ed aveva negato la concessione delle attenuanti generiche con un giudizio del tutto disancorato da dati obiettivi.

3. Il primo motivo è fondato.

In punto di fatto va rilevato che il primo giudice aveva desunto la responsabilità dell’imputato dal fatto che il medesimo, al momento del controllo della Polstrada, aveva il possesso della documentazione (cfr pag. 5 della sentenza del gup).

In sede di appello, il S., con uno specifico motivo, aveva censurato la suddetta decisione facendo rilevare che, dall’annotazione di servizio della Polstrada datata 7/04/2003, risultava l’esatto contrario ossia che era stato il coimputato N. ad avere il possesso dei suddetti documenti e che era stato costui ad esibirli alla Polstrada (cfr. pag. 2 atto di appello).

La Corte territoriale, ha respinto il gravame tacciando l’appello di "infondatezza ed apoditticità" essendo le doglianze "disancorate da ineludibili risultanze probatorie: invero, a sconfessare le asserzioni di estraneità ai fatti (…) sono sufficienti le annotazioni di carattere logico – deduttivo svolte dal primo decidente, laddove evidenzia correttamente che, all’atto del controllo su strada effettuato dalla Polizia Stradale di Imperia è stato il S. ad esibire agli agenti di Polizia – contrariamente a quanto dedotto dall’appellante – la documentazione.

Sennonchè, dalla mera lettura dell’annotazione della Polstrada (prodotta integralmente in questo grado di giudizio) datata 7/04/2003, risulta, in effetti, come lamentato dal ricorrente, l’esatto contrario: infatti, ad esibire i documenti in questione agli agenti di Polizia era stato il conducente ossia il N. e non il S., come peraltro si legge nella stessa sentenza del g.u.p. che, nel riportare le dichiarazioni dell’imputato, scrive che costui aveva riferito che "i documenti del veicolo: carta di circolazione, foglio complementare, atto notarile, certificato assicurativo li aveva il N.". Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il vizio di travisamento della prova può essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutimi con recuperi, in sede di legittimità, di elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell’iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice: il sindacato di legittimità, infatti, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, sebbene ci si trovi di fronte ad una doppia conforme, si verta proprio nell’ipotesi eccezionale prevista dalla suddetta giurisprudenza in quanto la Corte di appello, lungi dal prendere in esame lo specifico motivo di gravame e motivare sul punto, previa l’analisi del documento indicato dall’appellante, si è limitata ad una tralaticia conferma della decisione del primo giudice. Di conseguenza, poichè la Corte (così come il primo giudice) hanno fondato la responsabilità del ricorrente sul solo fatto del possesso della documentazione e tale fatto risulta diverso, nella sua oggettività da quello effettivo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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