Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 22-07-2011, n. 29424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24/06/2010, la Corte di Appello di Catania, confermava la sentenza pronunciata in data 11/10/2005 con la quale il Tribunale di Catania – sezione dist. di Mascalucia – aveva ritenuto C.A. responsabile del delitto di appropriazione indebita ai danni di P.B. per avere posto all’incasso un assegno ricevuto da costui come anticipo di corrispettivo per l’acquisto di quattro sedie mai consegnate, non adempiendo, quindi, alla propria prestazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Insussistenza del reato atteso che, nel comportamento del ricorrente era ravvisabile un mero inadempimento di natura civilistica senza alcun risvolto di natura penalistica;

2. violazione dell’art. 61 c.p., n. 11 per avere omesso la Corte territoriale la motivazione in ordine alla insussistenza della contestata aggravante nonostante la richiesta fosse stata dedotta con uno specifico motivo di appello;

3. Violazione dell’art. 175 c.p. per non avere la Corte territoriale motivato in ordine al diniego di concessione del beneficio della non menzione pur sussistendone i presupposti.

Motivi della decisione

1. Insussistenza del reato: la censura è fondata. In punto di fatto, va premesso che la vicenda per cui è processo si svolse secondo le modalità sommariamente descritte nella parte espositiva della presente sentenza.

In punto di diritto, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 5499/1997 Rv.

207781; Cass. 1151/2000 Rv. 216303; Cass. 757/2006 Rv. 235597), alla quale si ritiene di dare continuità, il delitto di appropriazione indebita, nella fattispecie in esame, è configurabile nella sola ipotesi in cui il soggetto incassi un assegno datogli a garanzia di accordo negoziale successivamente non perfezionatosi: ciò in quanto la condotta realizza una inversione del possesso in dominio in ordine alla somma relativa al titolo di credito posto all’incasso.

Al contrario, qualora non venga stipulato alcun patto di garanzia, il prenditore dell’assegno, essendo un legittimo possessore, in base alle regole della circolazione dei titoli, ben può porre all’incasso il titolo senza che, nei suoi confronti, sia ipotizzabile alcun reato. Tale regola si desume dal R.D. 21 dicembre 1939, n. 1736, art. 31 ("l’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta") e riguarda il normale regime di circolazione dell’assegno bancario come titolo di credito, cui inerisce la regola ivi prevista del pagamento a vista e dell’invalidità di ogni conforme disposizione riportate per iscritto sul titolo stesso. La disciplina sull’assegno e, segnatamente, la regola contenuta nell’art. 31 non escludono però che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia negoziale, possano utilizzare l’assegno bancario, anzichè nella sua funzione tipica di titolo di credito destinato a circolare secondo le modalità cogenti di detta disciplina, come mero strumento di garanzia per loro adempimento delle obbligazioni pattuite, prevedendo, in caso di inadempienze, un apposito patto di riempimento a favore del creditore che potrà quindi, da quel momento, considerarsi legittimo possessore e porre in circolazione il titolo, ovvero conferendo a questo valore sostanziale di promessa di pagamento utilizzabile, in detta evenienza, nei modi consentiti dalla legge come prova del credito (art. 1988 c.c.). La deroga arbitraria il patto di garanzia, ad opera del prenditore che ponga all’incasso l’assegno, vale a configurare l’ipotesi delittuosa contestata in riferimento all’indebita riscossione della somma corrispondente all’importo dell’assegno negoziale. Alla stregua delle suddette considerazioni, deve allora rilevarsi che la motivazione della Corte territoriale, tutta incentrata su pacifici ed incontestati elementi fattuali (emissione dell’assegno; prova dell’incasso; successivo inadempimento), è irrilevante proprio perchè si tratta di elementi estranei ed inconcludenti ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita, essendo, al contrario, solo elementi idonei a far ritenere la sussistenza di un inadempimento civilistico.

2. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi fondata, sicchè l’impugnata sentenza dev’essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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