Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 4550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellante, cittadino della Colombia, regolarmente residente in Italia, alla scadenza del suo permesso di soggiorno ne ha chiesto il rinnovo.

Con provvedimento emesso dal Questore di Trento in data 8.9.2011 il rinnovo è stato negato con la motivazione che l’istante era stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovereto del 29.1.2008, divenuta irrevocabile il 2.5.2008, per i delitti di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1°, del d.p.r. n.309/1990.

2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, che l’ha respinto.

3. Con l’odierno atto di appello l’interessato ripropone le doglianze già avanzate in primo grado.

Egli sostiene che la condanna riportata non può considerarsi di per sé sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece una specifica valutazione della pericolosità del soggetto, e dovendosi tener conto in ogni caso della "sopravvenienza di nuovi elementi" (ai sensi dell’art.5 comma 5, d.lgs. n.286/1998), e in particolare della durata del soggiorno in Italia e del livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo.

4. L’appello è infondato.

Come ha ritenuto questo Consiglio in fattispecie analoghe a quella in esame, l’art.4, 3° comma, d.lgs. n. 286/1998 individua una serie di fattispecie criminali (e tra esse i reati in materia di traffico e spaccio di stupefacenti) considerate di per sé ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto (cfr. in termini tra le altre: Cons. St. VI, n.2866/2006 e n. 415/2008).

E’ ben vero che ai sensi di quanto stabilito dall’art.5, comma 5, d.lgs. cit., il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presuppone l’esame di eventuali elementi sopravvenuti, ma nel caso in esame non possono giovare all’istante la lunga durata del suo soggiorno in Italia, o il suo buon inserimento lavorativo.

Ed invero gli "elementi sopravvenuti" cui fa riferimento l’art.5, comma 5, sono quelli che vengono ad integrare i titoli e i requisiti originariamente mancanti o incompleti; quando però l’impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge -nella fattispecie la pregressa condanna penale- il solo "elemento sopravvenuto" di cui si possa eventualmente tener conto è il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa (ad esempio, una sentenza di appello o di cassazione, ovvero di revisione, che faccia venir meno la condanna).

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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