Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-12-2011, n. 26991 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificata in data il 22.12.1995 C. R. e B.R. (in proprio e nella qualità di padre esercente la potestà sul figlio minore B.G.), rispettivamente fratello e marito di C.M.P., convenivano innanzi al Tribunale di Ravenna G.S., ginecologo, a seguito del decesso di detta C.M.P. in cura presso lo stesso e sottoposta a interventi chirurgici.

Facevano in particolare presente che quest’ultima aveva segnalato (durante una gravidanza e il successivo periodo di allattamento) l’insorgenza di alcuni noduli tumorali in relazione ai quali il professionista, all’esito di esami ecografici ne aveva escluso la natura "maligna". Chiedevano pertanto il risarcimento dei relativi danni sia morali che patrimoniali.

Si costituiva il G., eccependo l’infondatezza delle domande e deducendo che a proprio carico non fosse addebitabile nessuna responsabilità a titolo di colpa, avendo effettuato gli esami necessari e non essendo possibile diagnosticare alla data del 22.3.1993 (ossia la data dell’ultima visita) il tumore che in seguito avrebbe provocato il decesso della C..

Espletata consulenza tecnica di ufficio, l’adito Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1207/2002, rigettava la domanda.

Proponeva appello C.R. e costituitisi G. S. e V.R., la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame, depositata in data 29.1.2009, confermava quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, la Corte di merito che, sulla base di un giudizio di probabilità, riguardo alla verifica causale della condotta del sanitario, doveva escludersi che il decesso della C. fosse ascrivibile a quest’ultimo.

Ricorrono per Cassazione, in via principale, B.R., in proprio e nella suddetta qualità e C.R. e, in via incidentale, il G., con tre motivi. Ha depositato memoria B.R.. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi.

Il ricorso principale è inammissibile.

Quanto al ricorso principale si osserva: lo stesso è costituito, dal punto di vista contenutistico, dalla integrale trascrizione di atti dei precedenti gradi del giudizio e di documenti riguardanti il tema del decidere, in modo tale da non far ben comprendere quale la portata effettiva delle censure in relazione alle violazioni genericamente addotte; in proposito già questa Corte ha affermato l’inammissibilità di tale tipo dì ricorso, per violazione del principio di autosufficienza (tra le altre, Cass. n. 19255/2010).

Riguardo poi al ricorso incidentale, esso è assorbito in quanto condizionato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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