Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 22-07-2011, n. 29423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 26/10/2009, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, in data 13/03/2008, il g.u.p. del Tribunale della medesima città, aveva ritenuto L. V. responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p..

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 199 c.p.p. per avere la Corte territoriale utilizzato le dichiarazioni rese da L.A. (padre del ricorrente), nelle more deceduto, dichiarazioni che, però, erano state riportate solo in una relazione di servizio del 20/02/2007 nella quale era descritta l’attività di rinvenimento dell’autovettura e delle chiavi presso l’abitazione del suddetto L.A. il quale, peraltro, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di cui all’art. 199 c.p.p..

Le suddette dichiarazioni, quindi, non solo non erano utilizzabili ma avrebbero dovuto essere ritenute anche insufficienti a fondare la responsabilità del ricorrente.

3. La censura è infondata sotto molteplici profili.

Innanzitutto, essendosi svolto il giudizio di primo grado con il rito abbreviato, correttamente e legittimamente è stata utilizzata anche la relazione di servizio e, quindi, il suo contenuto. In secondo luogo, quanto alla pretesa violazione dell’art. 199 c.p.p. (peraltro non sollevata neppure con i motivi di appello), è sufficiente ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale "in tema di giudizio abbreviato, qualora il prossimo congiunto, alla cui assunzione sia stata condizionata la richiesta di accesso al rito, si avvalga della facoltà di non rendere testimonianza ai sensi dell’art. 199 c.p.p., ben possono essere utilizzate le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, ancorchè viziate da nullità relativa per l’omissione dell’avviso della facoltà di astensione, atteso che con la scelta del rito l’imputato ha acconsentito all’utilizzazione di tutti gi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all’art. 416 c.p.p., comma 2": Cass. 4501/2002 Rv. 220622 – Cass. 34521/2009 Rv. 245228. 4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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