Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-07-2011, n. 29586

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- N.M.R.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento nei suoi confronti di due domande di estradizione avanzate dal Governo del Perù per la celebrazione di due processi, rispettivamente, per traffico di sostanze stupefacenti e per falsificazione di documenti per persone da far espatriare clandestinamente.

2.- Deduce che:

a.- la Corte di merito ha ritenuto di poter tranquillamente superare attraverso le informazioni pervenute dall’Autorità richiedente una nota, prodotta dalla difesa, da cui risultava che per il procedimento relativo ai reati di falso per migrazione clandestina c’era stata archiviazione;

b.- in base all’art. 3 del Trattato di estradizione fra Italia e Perù, l’estradizione non poteva e non può essere concessa per il reato di falso, punito con pena minima inferiore all’anno.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Si osserva, invero, in ordine alle deduzioni di cui sopra:

– sub 2.a., che correttamente, a fronte di una nota del 2008 e di una posteriore informativa dell’Autorità richiedente, si è data preminenza a quest’ultima, e tale soluzione trova ulteriore e decisivo conforto nella natura meramente processuale dell’archiviazione (per apertura precedente di altro procedimento per gli stessi fatti) di cui alla nota predetta;

– sub 2.b., che l’invocata previsione di cui al comma 1, art. 3 del Trattato di estradizione fra Italia e Perù del 24 novembre 1994 (ratificato in Italia con legge 135 del 2004) non trova applicazione nella specie, in forza del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo citato, per il quale l’estradizione è ammissibile anche nel caso di applicabilità di una pena inferiore nel minimo a un anno, ove la stessa (come nel caso in esame) sia comunque richiesta anche per un altro fatto in ordine al quale la condizione del minimo non inferiore a un anno sia soddisfatta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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