Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-07-2011, n. 29491 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha f respinto il reclamo, proposto da C.F., detenuto in attesa di primo giudizio per altra causa avverso l’ordinanza del 15 febbraio 2010, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata, di cui all’art. 54 o.p., per i semestri 8 novembre 2006-8 novembre 2009. 2. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il beneficio anzidetto non poteva essergli concesso, avendo il richiedente commesso reati (violazione aggravata legge stupefacenti) per i quali era da applicare la norma di cui all’art. 4 bis, u.c. ord. pen.; ed era emerso che, nei suoi confronti, erano stati segnalati collegamenti attuali con la criminalità organizzata, come poteva desumersi dalla nota della D.D.A. di Napoli del 2 febbraio 2010; ha poi rilevato che erroneamente il reclamante aveva fondato il proprio reclamo sul fatto che egli avesse ottenuto dal magistrato di sorveglianza il benefico della liberazione anticipata per semestre successivo, in quanto il magistrato di sorveglianza non aveva potuto tener conto di quanto riferito dalla Procura distrettuale con la nota di cui sopra.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, C.F. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente e contraddittoria, in quanto la condanna da lui subita per violazione legge stupefacenti aveva escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed inoltre quanto rappresentato dalla D.D.A. di Napoli con la nota del 2 febbraio 2010 era da ritenere superato dal successivo evolversi delle indagini svolte nei suoi confronti, dalle quali poteva evincersi l’inattualità dei suoi presunti collegamenti con la criminalità organizzata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.F. è infondato.

2. La decisione impugnata è invero pienamente condivisibile, avendo essa fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 4 bis, comma 3 bis o.p., applicabile anche alla liberazione anticipata;

secondo tale norma i benefici penitenziari, fra cui la liberazione anticipata, non possono essere concessi a chi, come l’odierno ricorrente, si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia abbia comunicato l’attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata (cfr. Cass. 1, 27.2.08 n. 11661, rv. 239719).

3.Il ricorrente sostiene che, successivamente alla nota della D.D.A. di Napoli del 2 febbraio 2010, sarebbero emersi elementi tali da provare che egli non fosse attualmente collegato con la criminalità organizzata e che i fatti a lui attribuiti si sarebbero interrotti al 2006.

Si osserva al riguardo che trattasi di affermazioni meramente assertive, non essendo state allegato alcun documento idoneo a provare la veridicità di quanto da lui affermato, allegazione da ritenere invece indispensabile per il noto principio dell’autosufficienza del ricorso, vigente nel presente giudizio di legittimità.

Peraltro dall’esame del provvedimento emesso nei confronti del ricorrente dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 15 febbraio 2010, oggetto del reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Napoli, emerge che, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, la condanna per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, per la quale era in espiazione pena, era stata ritenuta aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 8. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da C.F., con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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