Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-07-2011, n. 29458 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania Giudice monocratico, con sentenza in data 06/10/2010, dichiarava K.V. colpevole per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata sulla base di elementi sintomatici. La condannava alla pena di Euro 500,00 di ammenda; la assolveva, invece, dal reato ex art. 186 C.d.S., comma 7 (rifiuto di sottoporsi all’alcol test) perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato (I fatti contestati erano avvenuti il (OMISSIS)).

2. L’Imputato proponeva ricorso per cassazione.

Censurava l’esito dell’accertamento In fatto compiuto nel suoi confronti per dedurre che egli si trovasse alla guida dell’autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica.

Motivi della decisione

1. In ordine al reato per cui l’Imputato è stato condannato, osserva il Collegio che, in base alla ripetuta giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica accertata solo sulla base di elementi sintomatici e senza l’utilizzo dell’esame dell’alcol-test va inquadrata nella ipotesi criminosa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Appunto, il fatto in esame è caratterizzato dalla ricorrenza di alcuni sintomi concreti attestanti lo stato di ebbrezza dell’imputato.

Peraltro, l’ipotesi menzionata nella lett. a) citata è stata di recente depenalizzata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 ed ora configura solo un illecito amministrativo.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè deve emettersi declaratoria di proscioglimento nei confronti del ricorrente, atteso che il fatto contestato non configura più reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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