Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-07-2011, n. 29457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Savona, con sentenza in data 16/04/2009, dichiarava S.F. colpevole per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a g/l 1,33); lo condannava alla pena d) mesi due di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, disponendo la sospensione della patente guida per mesi nove (fatto del (OMISSIS)).

2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 30/09/2010, confermava la decisione di primo grado.

In particolare, la Corte riteneva del tutto inverosimili le dichiarazioni rese dalla teste B. che viveva nell’abitazione del S. ed aveva affermato che quest’ultimo era rientrato alle ore tre di notte e, messosi a conversare con lei, aveva ecceduto fortemente nel bere alcolici. Per contro, gli agenti operanti avevano chiaramente visto ed identificato l’imputato alla guida della sua autovettura In stato di eccitazione ed ebbrezza; costui non si era fermato all’alt intimato dagli agenti e poi era stato raggiunto presso la sua abitazione e sottoposto all’esame alcolimetrico che aveva avuto chiaro esito positivo.

3.L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Si doleva per la non corretta ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito, i quali non avevano ingiustificatamente creduto alla versione dei fatti manifestata dalla teste B. e non avevano tenuto conto che il test alcolemico era stato eseguito dopo molto tempo dall’avvistamento da parte degli operanti dell’autovettura appartenente al prevenuto.

Si doleva per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza adeguata motivazione, e, comunque, per l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato e contenente censure in fatto. La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata. Per quel che riguarda la ricostruzione dell’occorso, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, il Giudice di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, le dichiarazioni degli agenti operanti). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-; 31-5-2000- Jakani-;

24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

D’altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico.

2. Pari menti, correttamente giustificata si palesa la determinazione del trattamento sanzionatorio; in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente argomentata con riferimento alla gravità dell’episodio nel suo complesso (l’imputato non si era fermato all’alt disposto dagli operanti) ed alla ricorrenza di un precedente specifico.

3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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