Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-07-2011, n. 29455 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di Pace di Rimini, con sentenza in data 04/06/2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.I., imputato per il reato di lesioni colpose a danno di B.I., perchè il reato era estinto per prescrizione, (fatto del (OMISSIS)).

Rilevava che nei caso doveva applicarsi l’art. 157 c.p., comma 5, che stabiliva la prescrizione triennale per i reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione.

Osservava che la norma menzionata non poteva riferirsi al reato di lesioni colpose, sia pure demandato alla cognizione del Giudice di Pace, perchè essa disciplinava solo i reati, peraltro allo stato ancora non configurati in concreto dal legislatore, puniti esclusivamente con pene diverse dalla pena detentiva e da quella pecuniaria.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale di Bologna si palesa sostanzialmente fondato. Invero, sia la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28359/2007, che la Corte Costituzionale, con sentenza n 2/2008, hanno espresso la tesi secondo cui il disposto ex art. 157 c.p., comma 5, il quale prevede un prescrizione triennale, non è applicabile ai reati per i quali è stabilita comunque la pena detentiva o pecuniaria, riferendosi invece a fattispecie diverse.

Pertanto detta durata prescrizionale non è computabile nel caso che occupa.

Peraltro, nel frattempo è decorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mezzo (fissato sia dall’art. 157 cod. pen. previgente che dal testo in vigore), a decorrere dalla data del fatto (23/10/2002), e quindi il delitto al 23/4/2010 risulta in ogni modo prescritto. Ne consegue la conferma della statuizione di estinzione del reato per prescrizione e l’inammissibilità allo stato dell’impugnazione del Procuratore Generale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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