T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 622 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Con il ricorso in esame, la società N.A. S.r.l. ha impugnato i provvedimenti, indicati all’epigrafe, con i quali è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94, con riferimento al mutamento di destinazione da albergo a residenza dell’immobile sito in Rimini via Regina Elena n.37 e dei 37 miniappartamenti che lo componevano.

Il motivo dei dinieghi è che l’abuso non è risultato commesso prima del 31.12.1993.

A tale conclusione il Comune è giunto nella considerazione che: a) la licenza per l’esercizio di albergo meublè è stata rilasciata dal Comune stesso il 7.2.1995 ed ha avuto validità fino al 31.12.1995; b) la dichiarazione di cessazione dell’attività di esercizio alberghiero ha avuto effetto a partire dal 1.1.1996; c) è stata pagata fino al 1995 la tassa di concessione regionale relativa all’albergo in questione.

Parte ricorrente deduce:

1. Violazione dell’art.39 comma 4 L.23.12.1994 n.724 (si sarebbe formato il silenzio assenso);

2. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione (la stessa Amministrazione aveva contestato nel 1990 il cambio di destinazione d’uso da albergo a residenziale, e solo per evitare le prevedibili conseguenze derivanti da quel verbale la ricorrente ha ritenuto di poter sostenere fittiziamente che l’attività praticata nell’immobile era pur sempre di tipo alberghiero (meublè).

E’ costituito e resiste al ricorso il Comune di Rimini.

II. Il ricorso è infondato.

Sul piano sostanziale (condonabilità dell’abuso in relazione al tempo della sua commissione) nessun rilievo può avere il fatto che con ordinanza 31.8.1009 il Comune avesse contestato, per lo stesso immobile, il cambio di destinazione "dall’uso precedente di albergo a quello attuale di miniappartamenti".

Ciò che rileva ai fini del condono non è la suddivisione dell’albergo in miniappartamenti, ma il mantenimento o meno in capo a questi ultimi di una gestione unitaria finalizzata all’attività ricettiva, comprovata dagli elementi indicati dal Comune.

Fra le aziende alberghiere la legge regionale (n.42/1981) ha disciplinato infatti le residenze turistiche alberghiere, comprensive di almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali fornite di servizio autonomo di cucina.

In questo senso del resto si è difesa la parte ricorrente nel ricorso (n. 2436/1992, ora perento) contro l’ingiunzione alla rimessone in pristino, che evidentemente non ha avuto seguito.

Quanto alla pretesa maturazione del silenzio -assenso, questo tribunale ha ripetutamente affermato che l’operatività di tale istituto richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare. Infatti le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio – assenso, non può esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispetto della presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, né dalla presentazione di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti (T.A.R. Emilia – Romagna, sez. II, 17 luglio 2006, n. 1462).

E’ stato anche precisato, per quanto concerne il silenzio – assenso previsto in materia di sanatoria edilizia, che la legge prevede quale presupposto inderogabile per la sua configurazione la realizzazione delle opere abusive entro il 31/12/1993, e che, laddove il provvedimento impugnato abbia legittimamente indicato nella tardività il fattore giustificativo del diniego, il silenzio assenso per decorso del termine annuale non può operare (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 15 novembre 2010, n. 8043, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 4451;T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 aprile 2009, n. 1944;Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26260, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1862 T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 febbraio 2006, n. 2124, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 settembre 2005, n. 7000, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2004, n. 17148).

III. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore del Comune resistente delle spese processuali, che liquida nella misura di Euro.2.000,00 (duemila) oltre ad Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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