Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto di citazione diretta di data 30.1.2009 M. M. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere del reato previsto dall’art. 81 c.p. e dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 1 perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nella qualità di legale rappresentante di amministratore unico della società Medina servizi e soluzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, esercitava abusivamente l’attività di somministrazione di lavoro fornendo alle imprese utilizzatrici Tappezzeria Varia di Fabbri Flavia e Gieffe Verniciatura s.a.s. i prestatori di lavoro indicati nel capo di imputazione nei giorni ivi specificati (fatto commesso in (OMISSIS)).

Il tribunale di Udine con sentenza del 12 aprile – 3 giugno 2010 dichiarava l’imputato M.M. colpevole del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 12.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Riteneva il tribunale che la penale responsabilità dell’imputato risultava provata dalla deposizione testimoniale dell’ispettore della Direzione Provinciale del Lavoro di Udine, A.C., e dagli atti acquisiti che avevano evidenziato che, a seguito di verifiche ispettive effettuate nel marzo del 2008 nei confronti della Gieffe Verniciatura di Iuri Gian Carlo e C. s.a.s. con sede in (OMISSIS) e della Tappezzeria Flavia di Fabris Flavia con sede in (OMISSIS), che dette società avevano usufruito, in base ad apparenti contratti di appalto, di prestazioni di manodopera di lavoratori forniti dalla cooperativa Medina Servizi e Soluzioni s.c.a r.l. con sede in (OMISSIS), legalmente rappresentata dall’attuale imputato.

Quanto alla prima; si trattava di n. 236 giornate lavorative complessive prestate da quattro lavoratori ( Z.F. 78 giornate, M.N. 27 giornate, C.A. 119 giornate, Zi.Gi.Ba. 12 giornate) nel periodo dal 19.9.2005 al 31.7.2006; quanto alla seconda, constavano n. 123 giornate lavorative complessive prestate da sei lavoratori ( H. F. 86 giornate, G.M. 2 giornate, A.Z. 25 giornate, C.P. 4 giornate, Ze.An.Ma. 5 giornate, lavoratrice non identificata 1 giornata) nel periodo dal 1.6.2005 al 30.4.2006.

Dalle deposizioni testimoniali assunte era rimasto accertato che i predetti lavoratori, pur essendo soci lavoratori della cooperativa e da questa retribuiti, prestavano in realtà la propria attività alle dirette dipendenze delle committenti, delle quali eseguivano gli ordini e le direttive senza alcuna ingerenza da parte della cooperativa, gli strumenti di lavoro venivano anch’essi forniti dalle committenti, difettando in capo alla cooperativa un’organizzazione d’impresa di una qualche consistenza e risolvendosi la sua struttura in un mero locale ad uso ufficio; veniva pertanto a mancare del tutto la sfera di autonomia e l’organizzazione dei mezzi d’impresa necessarie a configurare il contenuto di effettivi contratti di appalto, i quali dissimulavano forniture di mera manodopera da impiegarsi alle dirette dipendenze delle imprese committenti, onde eludere la normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Il tribunale poi riteneva non sussistere i presupposti per concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della pluralità dei precedenti penali a suo carico. La natura permanente del reato escludeva l’applicazione dell’indulto concesso con L. n. 241 del 2006. 2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con sei motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo ricorrente denuncia difetto di motivazione e mancata valutazione dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti. La contestazione effettuata nella prescrizione e contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa dalla direzione provinciale del lavoro di Udine era relativa alla fattispecie del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 1, mentre in via documentale risultava provata l’esistenza di un contratto di appalto tal che la fattispecie avrebbe dovuto essere quella del medesimo art. 18, comma 5 bis.

Col secondo motivo ricorrente denuncia difetto di correlazione tra capo d’imputazione e sentenzia con conseguente nullità della sentenza stessa. Il capo d’imputazione infatti indica come reato la fattispecie dell’art. 18, comma 1, ma nell’impugnata sentenza il tribunale si riferisce alla contravvenzione sanzionata dai commi 1 e 5 bis della medesima disposizione. In ciò il ricorrente vede una contraddizione che vizierebbe la sentenza impugnata.

Col terzo motivo il ricorrente denuncia l’errata qualificazione della fattispecie di reato atteso che l’esistenza di un contratto di appalto comportava che la fattispecie configurabile era quella dell’art. 18, comma 5 bis, e non già quello dell’art. 18, comma 1.

Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver qualificato come permanente la condotta contestata all’imputato.

Si tratta invece di un reato che viene commesso de die in diem.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancanza di prova in ordine alla qualifica societaria dell’imputato. Era mancata infatti alcuna visura camerale da cui risultasse la qualifica di amministratore legale rappresentante della società Medina servizi e soluzioni.

Col sesto e ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2 per mancanza di prova in ordine alla quantificazione della pena e per vizio di motivazione.

2. Il ricorso è infondato.

Tale è il primo motivo di ricorso atteso che la fase amministrativa non condiziona la legittimità del giudizio penale nei termini ritenuti dalla ricorrente. Cfr. Cass., sez. 3, 5 maggio 2010-12 luglio 2010, n. 26758, che ha affermato che l’omessa indicazione, ad opera dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell’ azione penale.

Infondato è anche il secondo motivo considerato che il fatto contestato all’imputato è indicato in termini di estrema chiarezza laddove l’incertezza è legata alla indicazione della norma violata (il comma 1 o il comma 5 bis, art. 18, che riguardano rispettivamente la somministrazione illecita di mano d’opera e l’appalto di ere prestazioni di lavoro), incertezza sciolta dalla sentenza impugnata nel legittimo esercizio del potere del giudice di merito di qualificazione giuridica della condotta, muovendo dall’accertamento in fatto del carattere fittizio dell’appalto; talchè è poi inammissibile il terzo motivo di ricorso che, in punto di fatto, contesta la sussistenza dell’illecita somministrazione di mano d’opera trattandosi – secondo il ricorrente – invece di appalto irregolare che comunque è del pari penalmente rilevante ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis.

Infondato è il quarto motivo del ricorso atteso che la somministrazione di mera prestazione di lavoro si è protratta nel tempo per tutta la durata dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative in situazione di irregolarità e quindi è configurabile un reato permanente ai fini della decorrenza della prescrizione e non già una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione.

Il quinto motivo è inammissibile perchè non risulta che in giudizio l’imputato abbia contestato la sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società di servizi e soluzioni.

Il sesto motivo è inammissibile dal momento che trattasi di censura di fatto dolendosi il ricorrente del calcolo del numero dei giorni della somministrazione illecita.

3. Pertanto il ricorso nel suo complesso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *