T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6871 Assegni vari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 21 dicembre 2006 e depositato il successivo 9 gennaio 2007, parte ricorrente espone di far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria a far tempo dal 28 marzo 1983 e di essere in servizio presso la Casa Circondariale di Alessandria in qualità di ispettore capo. Espone altresì di avere prestato tutto il suo servizio senza demerito e col punteggio di 30 ed il giudizio di "ottimo", senza subire alcun procedimento disciplinare e di avere pertanto maturato il diritto all’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, come da richiesta inoltrata all’Amministrazione e rimasta, tuttavia, denegata.

Avverso tale diniego l’interessato deduce con un’unica articolata doglianza violazione di legge ed in particolare del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dell’art. 5 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, dell’art. 2 del d.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, dell’art. 3 del d.P.R. n. 220 del 2006; violazione e falsa applicazione della lettera circolare n. 315108/1.1. del 10 giugno 1987 emessa dalla Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena; violazione e falsa applicazione della lettera circolare n. 228482/1.1 del 21 ottobre 1995 emessa dal DAP Ufficio Centrale del Personale; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà degli atti.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, siccome fondato nel merito.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con il quale il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha ritenuto sospesa la sua richiesta di corresponsione dell’assegno funzionale pensionabile per servizio senza demerito previsto dall’art. 5 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.

2. Con l’unica articolata doglianza l’interessato, premessa una cronistoria ed una interpretazione della normativa concernente l’assegno funzionale pensionabile per servizio senza demerito, rappresenta di avere maturato 17 anni di servizio il 28 marzo 2000 senza aver riportato alcuna sanzione disciplinare né tanto meno giudizi complessivi inferiori a "buono", anzi ha sempre conseguito il giudizio di "ottimo" ed in alcuni anni risultano anche note di apprezzamento, lodi e note di compiacimento. La motivazione del provvedimento che fa riferimento ad un giudizio penale in corso (il ricorrente è stato sospeso obbligatoriamente dal servizio per essere stato tratto agli arresti domiciliari con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Voghera n. 342/02) non rileverebbe in ordine alla sua richiesta perché ha svolto 17 anni di servizio senza demerito alla data del 28 marzo 2000, sicchè egli ha titolo per ottenere il beneficio in parola.

3. La pretesa non può essere accolta ed il quadro normativo cui far riferimento è il seguente.

L’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito in legge 23 novembre 1987, n. 472 ha istituito l’assegno funzionale pensionabile al compimento di diciannove ed incrementato al compimento di ventinove anni di servizio senza demerito.

I requisiti del servizio senza demerito furono all’epoca meglio precisati da una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 315108/1.1. del 10 giugno 1987 (emessa in attuazione del primo dei decreti legge poi convertiti nel novembre 1987 e cioè il d.l. 22 maggio 1987, n. 199) e nel computo degli anni previsti per l’attribuzione del beneficio in parola non dovevano essere considerati i periodi per i quali il personale avente diritto avesse riportato la qualifica di "mediocre" o "cattivo"; il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado o qualifica ed il giudizio di sospensione disciplinare o penale dal servizio.

In particolare il beneficio non poteva essere attribuito a quanti avessero pendente un procedimento penale o disciplinare alla data di maturazione del periodo temporale previsto ed, in conseguenza di tale pendenza, esso era sospeso.

Con successiva circolare n. 228482/1 del 21 ottobre 1995 emessa a seguito del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 che prevedeva il beneficio all’art. 5, il Ministero della Giustizia comunicò ai competenti uffici periferici che, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito del servizio prestato senza demerito nel Corpo di Polizia Penitenziaria si sarebbe dovuto far riferimento solamente al triennio precedente la maturazione della prescritta anzianità e non più all’intero arco lavorativo del dipendente, escludendo dal computo i periodi nei quali lo stesso avesse riportato una sanzione più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Con il successivo d.P.R. n. 254 del 1999 il periodo temporale cui far riferimento per la valutazione dei requisiti prescritti per l’attribuzione del sopracitato beneficio è stato ulteriormente ridotto al biennio precedente la data di maturazione del 19° o 29° anno di servizio senza demerito, fermi restando i chiarimenti della circolare del 1987 in ordine al significato dell’espressione "servizio prestato senza demerito".

Successivamente con d.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 le misure dell’assegno funzionale pensionabile sono state rideterminate al compimento di 17 anni e di 29 anni di servizio senza demerito, con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

Ciò premesso il ricorrente, che si duole in quanto l’Amministrazione col provvedimento impugnato gli ha sospeso l’erogazione del beneficio in quanto a seguito di ordinanza n. 320/02 del 26 marzo 2002 il Tribunale di Voghera lo ha tratto agli arresti domiciliari, sicché risulta un procedimento penale in corso, sostiene che il beneficio è stato maturato in data antecedente all’ordinanza di custodia cautelare e cioè il 28 marzo 2000 e che il richiamo alla circolare del 1987, contenuto nel provvedimento, non sarebbe legittimo, in quanto la detta norma interna fa riferimento all’allora Corpo degli Agenti di Custodia che era militarizzato, mentre attualmente il Corpo di Polizia Penitenziaria non lo è più.

La tesi non appare sostenibile, dal momento che la maturazione del beneficio in questione è conseguibile per diciassette anni di servizio senza demerito a partire dal 1° gennaio 2003 e pertanto quando l’interessato ha maturato il detto beneficio valeva ancora la norma di cui all’art. 17 del d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 che ragguagliava il detto assegno funzionale pensionabile a diciannove anni ed a ventinove anni.

Di conseguenza, come del tutto correttamente osservato dall’Amministrazione, dal momento che l’interessato è stato tratto in arresto con ordinanza del GIP di Voghera in data 26 marzo 2002, mentre avrebbe maturato il beneficio in data 28 marzo 2002 al compimento dei diciannove anni di servizio, prima che, cioè entrasse in vigore la norma pattizia di abbassamento del limite di maturazione a diciassette anni e con decorrenza dal 1° gennaio 2003, l’attribuzione dell’assegno funzionale è stata sospesa col provvedimento in esame, che quindi sotto questo profilo appare pienamente rispondente alla disciplina normativa in vigore al momento in cui l’interessato ha maturato il beneficio.

Diventa pertanto anche priva di significato la questione se alla fattispecie dovesse trovare applicazione o meno la circolare del 1987 con il suo riferimento ai requisiti di valutazione pure sopra esposti, ritenuta illegittima perché è stata emanata quando vi era ancora il corpo militarizzato degli agenti di custodia, disciplinato da regole proprie dell’ordinamento militare, in quanto comunque il ricorrente alla data di maturazione del beneficio e cioè al compimento dei diciannove anni in data 28 marzo 2002 si trovava in stato di sospensione obbligatoria dal servizio, disposta disciplinarmente con D.M. 29 marzo 2002, perché tratto agli arresti domiciliari.

Né si può dire che le regole disciplinari proprie dell’ordinamento militare non si attagliano ad un Corpo quale è quello della Polizia Penitenziaria non più militarizzato, aspetto questo della censura pure insistito con memoria per l’udienza pubblica, perché anche in quanto Corpo di Polizia civile, comunque, sussiste la medesima regola disciplinare per cui il soggetto sottoposto ad arresto è collocato in regime di sospensione obbligatoria dal servizio, sempre ferma restando la valutazione del fatto penale sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del rendimento sul servizio svolto.

4. In conseguenza del rigetto delle censure ut supra esposte decadono anche la domanda di declaratoria del diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno funzionale pensionabile e la conseguente richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento dello stesso.

5. Il ricorso va, pertanto, respinto in ogni sua parte.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente R.A. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *