T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6870 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale 2011 n. 05/Urb. prot. n. 7560 fasc. n. 2566/Urb. del 22 febbraio 2011, con cui il Comune di Ciampino ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella chiusura di una parte di un locale mediante scatolato metallico e lamiera grecata con ampliamento di 450 mq., utilizzato come magazzino a servizio dell’immobile principale, e nel mutamento di destinazione d’uso da uffici ad alloggi e da laboratorio industriale ad esposizione e vendita (quest’ultimo per una superficie di 560 mq. realizzato in altro capannone);

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Ritenuta, in particolare, infondata la prima censura con cui è stata dedotta l’indeterminatezza e l’erroneità dell’indicazione del destinatario;

Considerato, infatti, che M.W. è stata ivi menzionata non in proprio ma in qualità di amministratore unico della H.I. s.r.l. di talchè l’asserita carenza di tale qualità comporta che la ricorrente non è tenuta ad eseguire la prescrizione demolitoria e, quindi, sotto questo profilo, l’atto impugnato non appare lesivo dell’interesse della stessa;

Considerato, poi, che l’indicazione, quale destinataria dell’ordine di demolizione, della "soc. H.E. s.r.l." in luogo della "Soc. H.E. s.r.l." risulta frutto di un errore materiale e, comunque, non incide sull’individuazione del soggetto obbligato all’ottemperanza anche in relazione alla corretta indicazione della sede sociale dello stesso;

Ritenuto inaccoglibile anche il secondo motivo in quanto l’indeterminatezza dell’oggetto, ivi dedotta in relazione alla mancata indicazione dei numeri civici ove sono stati realizzati gli abusi e dei contratti di locazione, risulta smentita dalla compiuta individuazione, nel provvedimento impugnato, della natura, entità ed ubicazione delle opere abusive (realizzate in "via Lucrezia Romana, n. 113, foglio n. 1 part.lla 13" del Comune di Ciampino: si veda la parte dispositiva dell’atto) pienamente conosciute dalle ricorrenti che, infatti, deducono di avere parzialmente ottemperato al provvedimento di demolizione;

Ritenuta, altresì, l’infondatezza della terza censura in quanto la rimozione degli abusi di cui ai punti 2) e 3) del provvedimento impugnato in epoca antecedente alla notifica dello stesso non si riverbera sulla legittimità dell’atto ma, anzi, la conferma laddove la prospettata inesistenza del mutamento di destinazione d’uso di cui al punto 2) è smentita dall’accertata realizzazione di bagno, camere da letto, angolo cottura e sala da pranzo (e non di soli materassi, come hanno infondatamente prospettato le ricorrenti);

Ritenuto, infine, di non potere accogliere il quarto motivo in quanto, contrariamente a quanto ivi dedotto, la chiusura (menzionata al punto 1 dell’atto gravato) di una parte del primo locale, per la natura dei materiali con cui è stata realizzata, l’entità dell’ampliamento che ne è conseguito (450 mq.) e la conseguente autonoma utilizzabilità dello stesso, inducono il Tribunale ad escludere la prospettata natura pertinenziale dell’opera;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che le ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannate a pagare, in favore del Comune di Ciampino, le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, mentre nessuna statuizione deve essere emessa in relazione alla posizione delle altre parti intimate, stante la mancata costituzione delle stesse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna le ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Ciampino, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese relative al rapporto giuridico processuale instaturatosi tra il ricorrente e le altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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