Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29545 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 14/12/01, dichiarava C.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione e lire 24.000.000 di multa.

La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dal prevenuto, in parziale riforma del decisum di prime cure, con sentenza del 7/6/02, riconosciuta quanto alla detenzione di cocaina a fine di spaccio la configurabilità dell’art. 73, comma 5 e ritenuto, conseguentemente. reato più grave quello di detenzione di hashish, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con conferma nel resto.

A seguito di ricorso per cassazione interposto dall’imputato, la Quarta Sezione di questa Corte, con pronuncia del 6/5/03, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in punto di omessa valutazione su un motivo specifico di appello, in cui si deduceva che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale del prevenuto.

La Corte di Appello, in sede di rinvio, con sentenza del 30/10/09, ha ritenuto che la droga detenuta fosse destinata allo spaccio; ha escluso il concorso con la coimputata P.M.; ha ravvisato sussistente la ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ed esclusa la continuazione, ha ridotto la pena inflitta al C. a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, con conferma nel resto.

Ricorre per cassazione il prevenuto, con i seguenti motivi;

– la Corte territoriale non ha tenuto conto che il reato contestato all’imputato si è prescritto in data antecedente alla pronuncia da essa resa, nè sul punto ha dato riscontro alla specifica eccezione sollevata, sia dal P.G., sia dal difensore, nelle rispettive conclusioni;

– del pari il giudice di merito ha mancato di dare doveroso riscontro alle richieste di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p. e di sospensione condizionale della pena, inoltre ha adottato una argomentazione del tutto carente per affermare l’uso non personale dello stupefacente da parte dell’imputato;

– la Corte distrettuale nell’irrogare la pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione non ha tenuto nel benchè minimo conto il fatto che il prevenuto ha già presofferto carcerazione preventiva per la durata di mesi 8 e giorni 25.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Col primo motivo la difesa dell’imputato eccepisce la prescrizione del reato ad esso ascritto, visto che la commissione di esso risale alla data dell’11/11/01.

La eccezione è parzialmente meritevole di accoglimento, in quanto nel caso di specie, va applicato il termine prescrizionale ante riforma, L. n. 49 del 2006, che era differente a seconda della classificazione tabellare delle sostanze stupefacenti, più o meno pesanti.

Conseguentemente, per la detenzione a fine di spaccio, contestata al prevenuto, della marijuana il relativo termine di anni 7 e mesi 6 risulta maturato all’1/5/09, in data precedente alla pronuncia di secondo grado; di contro per il reato avente ad oggetto le droghe rientranti nelle tabelle 1 e 3 il termine prescrizionale, di anni 15, andrà a consumarsi l’1/11/2016.

Il ricorrente, di poi, contesta il mancato riscontro, da parte del giudice di merito, alle richieste di concessione della attenuante di cui all’art. 114 c.p. e della sospensione condizionale della pena.

Orbene, le censure sono prive di pregio, solo ad osservare che già il Tribunale aveva correttamente argomentato sul diniego della invocata attenuante, non ravvisando la ricorrenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 114 c.p., sia perchè la condotta del C. non può essere descritta come di minima importanza, sia perchè non vi è alcun elemento che induca a ritenere che il ragazzo sia stato indotto dalla madre a commettere il reato.

La Corte territoriale, di poi, implicitamente, ha ritenuto di non concedere il beneficio di cui all’art. 163 c.p., richiamando sul punto la pluralità di sostanze stupefacenti detenute a scopo di spaccio, l’attività che, seppure sussumibile nella ipotesi lieve, non risulta affatto occasionale, nonchè il precedente penale risultante a carico del prevenuto.

In ricorso viene contestato anche il vizio di motivazione relativo al non riconoscimento dell’uso personale della droga, rilevando che non sussisterebbero elementi atti a permettere al decidente di ritenere che il C. svolgesse attività di spaccio.

Sul punto il discorso giustificativo, sviluppato dalla Corte territoriale, si palesa del tutto esente da vizi, con puntuali richiami alle emergenze istruttorie, che hanno permesso al decidente di rilevare che l’imputato fosse in possesso di diverse qualità di sostanze stupefacenti e di adeguata e completa attrezzatura per il taglio, il dosaggio e il confezionamento delle stesse; elementi questi che, unitamente alla stessa dichiarazione dell’imputato, il quale ha confessato di non avere dipendenza da droga, non possono lasciare adito a dubbi sulla fondatezza dell’accusa.

Con l’ultimo motivo di impugnazione il C. contesta l’omessa detrazione al trattamento sanzionatorio inflitto del periodo di carcerazione da lui presofferto, pari a mesi 8 e giorni 2. La censura è del tutto in conferente, in quanto il prevenuto, qualora ritenga violato il proprio diritto alla detrazione e, dunque, il diritto alla imputazione della custodia cautelare nella pena definitivamente inflitta. può proporre un incidente di esecuzione.

Per quanto rilevato questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al reato concernente le sostanze stupefacenti leggere, perchè estinto per prescrizione; e con rinvio quanto al reato concernente le sostanze di cui alle tabelle 1 e 3, affinchè il giudice ad quem proceda alla determinazione della pena.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato concernente le sostanze di cui alle tabelle 2 e 4, perchè estinto per prescrizione; e con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, altra sezione, quanto al reato concernente le sostanze di cui alle tabelle 1 e 3, limitatamente alla determinazione della pena; rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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